Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

L’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove prevede la parificazione, a
partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati
presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali,
conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure,
dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un
principio che imponesse la valutazione in termini identici del
servizio. Pertanto in assenza di un precetto legislativo di segno
opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un
istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli
insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema
di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di
procedimentalizzazione in sede pubblica.

Sentenza 28 maggio 2002, n.4422

Non risulta essere valutabile, ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata di abilitazione all’insegnamento, disciplinata dall’art. 2,
quarto comma, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l’attività
prestata dal gestore di una scuola privata.

Sentenza 02 aprile 1998, n.420

Ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria, sono validi gli insegnamenti alternativi alla religione
cattolica, purchè detti insegnamenti si identifichino con corsi
curriculari, a prescindere dallo svolgimento integrale di programmi
usualmente seguiti.

Sentenza 12 marzo 2004, n.5131

In tema d’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute,
il possesso del titolo legale di abilitazione all’insegnamento da
parte dei docenti costituisce un requisito di validità dello stesso
contratto di lavoro; ne consegue che l’attività svolta dal docente
privo di abilitazione, benché produttiva di effetti per il tempo in
cui il rapporto ha avuto esecuzione, conformemente alle previsioni
dell’articolo 2126 del cc, non può dar luogo a reintegrazione nel
caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto, stante
la nullità dello stesso, né è idonea ad assicurare l’applicazione
dell’articolo 18 della legge 300 del 1970.

Sentenza 25 gennaio 1996, n.16

Poiché la disciplina normativa di cui alla legge 20 maggio 1982, n.
270 per la sua natura eccezionale è da ritenersi di stretta
interpretazione, gli insegnanti di religione non possono ritenersi
destinatari di tale disciplina e quindi sono esclusi dalla sessione
riservata degli esami di abilitazione per l’insegnamento nelle
scuole medie. Tale esclusione non è in contrasto con i principi
costituzionali di uguaglianza e di imparzialità di cui agli artt. 3 e
97 Cost.