Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 febbraio 2010

Non si è in presenza di discriminazione indiretta quando lo
svantaggio derivante da una norma neutra riguarda un singolo individuo
e non un gruppo religioso. Nel caso di specie, la ricorrente (hostess
di British Airways) sosteneva che l’obbligo di indossare una divisa,
senza mostrare oggetti di gioielleria né simboli religiosi, le aveva
causato una discriminazione indiretta poiché le aveva impedito di
portare una catenina con una croce, espressione della sua religione.
In base all'”Employment Equality Regulations (Religion or Belief) 2003
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1639]” una
discriminazione indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste
non solo per il ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di
appartenenza, fatto che non risulta dimostrato nel caso di specie.
La sentenza sottolinea anche che qualora fosse sufficiente dimostrare
lo svantaggio subito da un singolo lavoratore per provare una
discriminazione indiretta, ciò imporrebbe un onere insostenibile
per i datori di lavoro, tenuti a conoscere e a prevedere ogni credenza
presente nella società, anche se professata da un singolo individuo
o addirittura fittizia. La Corte ha inoltre rilevato che il codice di
abbigliamento di British Airways, che vieta gli ornamenti visibili,
sarebbe comunque stato giustificato come un mezzo proporzionato per
raggiungere uno scopo legittimo, ai sensi dei regolamenti del 2003,
art. 3 (1) (b) (iii).

————————-
In OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, Sentenza 20 novembre 2008 – Regno Unito:
Eweida v. British Airways
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4831]

Sentenza 30 novembre 2009

Il licenziamento di un consulente familiare di religione cristiana,
che ha rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali, è
legittimo e non è discriminatorio in base ai regolamenti “Employment
Equality (Religion or Belief) Regulations 2003”.

Sentenza 15 dicembre 2009

La ricorrente, un’addetta ai registri dello stato civile,
rifiutava di registrare civil-partnerships; in seguito al suo
licenziamento ha lamentato una discriminazione indiretta nei suoi
confronti, derivante da una legge dello Stato che sarebbe di carattere
neutro e applicabile a tutti e non terrebbe conto delle
“obiezioni” di natura religiosa alle registrazioni delle
unioni civili. La richiesta neutra da parte dello Stato circa lo
svolgimento di pubbliche funzioni è giustificata e il carattere
indirettamente discriminatorio escluso. Il trattamento sfavorevole,
peraltro, non sarebbe fondato sulla religione ma sarebbe derivante
dall’atteggiamento di ostilità della ricorrente verso
comportamenti relativi (anche) all'orientamento sessuale. La
manifestazione del proprio credo non sempre riceve tutela: dal momento
in cui una legge dello Stato prevede le unioni civili (anche tra
persone dello stesso sesso), un pubblico funzionario non può
rifiutare di svolgere la propria professione affermando di essere
contrario, per motivi religiosi, a quella legge .

In
OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, sentenza
18 dicembre 2008, London Borough of Islington v. Miss Ladele