Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 giugno 2017, n.3058

Non può "ritenersi ostativa al riconoscimento del danno la
condizione della persona assistita che, versando nello stato
vegetativo, non disponeva della c.d. 'lucida coscienza',
perché nel caso di specie non viene in rilievo il ristoro di un
danno da sofferenza psichica che presuppone – appunto – la
consapevolezza della sofferenza, e quindi la c.d. 'lucida
coscienza': il danno subito dalla persona deriva dal mancato
rispetto della sua libertà di autodeterminazione, del quale ha
ottenuto il riconoscimento dopo un lungo iter processuale, avvalendosi
del proprio tutore e di un curatore speciale, che l’hanno
rappresentata in giudizio."

Si ringrazia il Prof.
Manlio Miele (Università degli Studi di Padova) per la
segnalazione del documento

Risoluzione 19 giugno 2017, n.72

"Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stato
precisato che, ai fini della deduzione dal reddito complessivo delle
erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, ai
sensi dell’art. 10, comma 1, lett. i) ed l) del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986,
tali erogazioni sono effettuate tramite versamento bancario o postale,
carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare.
La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti
tranne che per quelle in favore della Tavola valdese, organo della
Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi,
destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della
Tavola valdese stessa." 

Sentenza 15 maggio 2017, n.24084

"La decisione di stabilirsi in una società con valori di
riferimento differenti dai propri, ne impone il rispetto e non
è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppur
leciti, porti alla violazione cosciente di quelli della società
ospitante".

(fonte: www.ilsole24ore.com)

Ordinanza 20 aprile 2017

"(…) deve osservarsi come, nel caso in esame,
l’individuazione degli specifici luoghi pubblici (fondata sulla
implicita distinzione delle tipologie di luogo pubblico) e la
previsione di un divieto di accedere con mezzi che impediscano
l’identificazione solo per il tempo legato alla permanenza nei
detti spazi costituiscano elementi che consentono di ritenere che il
divieto – e dunque il sacrificio dei diritti di cui agli artt. 8 e 9
della Cedu – , sia ragionevole e proporzionato
rispetto al valore invocato dal legislatore – la pubblica
sicurezza -, che risulta concretamente minacciata
dall’impossibilità di identificare (senza attendere
procedure di identificazione che richiedono la collaborazione di tutte
le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno
ingresso nei luoghi pubblici individuati."