Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 09 aprile 1997, n.2472

Legge 9 aprile 1997, n. 2472: “Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data”, come emendata dalla Legge n. 2819 del 2000 e dalla Legge n. 2915 del 2001. (Omissis) CHAPTER AGENERAL PROVISIONS Article 1Object The object of this law is to establish the terms and conditions under which the processing of […]

Decisione 21 novembre 2002, n.32259/02

Corte europea dei Diritti dell’Uomo (prima sezione). Decisione sulla ricevibilità, del 21 novembre 2002, causa n. 32259/02: “IERA MONI PROFITOU ILIOU THIRAS c. Grèce” (Monastero di Thira c. Grecia: Installazione di antenne nei pressi del monastero. Lamentata violazione degli artt. 2,6§1,8,9,13, della C.E.D.U. e 1 del Prot. n. 1). Cour européenne des Droits de l’Homme […]

Sentenza 29 maggio 1997, n.54/1996/673/859

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 29 maggio 1997: “Case of Tsirlis and Kouloumpas v. Greece”. (54/1996/673/859-860) JUDGMENT STRASBOURG 29 May 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – detention of Jehovah’s Witnesses’ ministers following refusal to exempt them from military service (section 6 of Law no. 1763/1988) I. Article 5 of the Convention […]

Sentenza 06 aprile 2000, n.34369/97

Il divieto di discriminazione religiosa (ex artt. 9 e 14 CEDU) è
violato non solo quando viene applicato un trattamento differenziato a
situazioni analoghe, ma anche quando trattamenti uguali vengono
applicati a situazioni diverse. Se gli Stati non prevedono trattamenti
diversificati nei confronti di persone che si trovano in situazioni
differenti, violano il diritto degli individui a non essere
discriminati nell’esercizio delle libertà garantite dalla CEDU. Nel
caso di specie, ad un Testimone di Geova, precedentemente condannato
per aver rifiutato di indossare l’uniforme militare, era stata negata
l’iscrizione al registro degli esperti contabili. Ad un soggetto
condannato per motivi religiosi era stato, cioè, applicato il
medesimo trattamento nel quale incorrono coloro che siano stati
condannati per altri reati. È dunque illegittima la norma che non
prevede un’adeguata eccezione per chi abbia riportato condanne penali
in ragione del credo religioso.

Sentenza 25 maggio 1993

La libertà di manifestare la propria religione (art. 9 punto 2 della
Convenzione dei diritti dell’uomo) può essere oggetto di
restrizioni solo nei limiti in cui esse si rivelino necessarie in una
società democratica o garantiscano la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. La repressione penale del proselitismo religioso
costituisce una restrizione della libertà di manifestare la propria
religione che non può giustificarsi ai sensi dell’art. 9 punto 2
della Convenzione dei diritti dell’uomo.