Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge federale 30 marzo 2015, n.39

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Rossella Bottoni – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]

Sentenza 11 dicembre 2014, n.G 119-120/2014

In its decision, the Constitutional Court finds that there is no
objective justification for differing provisions based on sexual
orientation which would generally exclude registered partners from
jointly adopting a child. Moreover, this would create unequal
treatment between registered partners when jointly adopting a child
and (same-sex or heterosexual) partners adopting a step child [fonte:
https://www.vfgh.gv.at – Press Release].

Sentenza 19 febbraio 2013, n.19010/07

L’impossibilité d’accès à
l’adoption coparentale pour les couples homosexuels en Autriche
est discriminatoire en comparaison avec la situation des couples
hétérosexuels non maries. La Cour européenne des
droits de l’homme conclut: à la majorité, à
la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)
combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie
privée et familiale) de la Convention européenne des
droits de l’homme en raison de la différence de
traitement subie par les requérants pour autant que l’on
compare leur situation avec celle d’un couple
hétérosexuel non marié dont l’un des
membres aurait souhaité adopter l’enfant de
l’autre. Elle a jugé que le Gouvernement n’avait
pas fourni de raisons convaincantes propres à établir
que la différence de traitement litigieuse était
nécessaire à la préservation de la famille ou
à la protection de l’intérêt de
l’enfant.

Accordo addizionale 05 marzo 2009

Accordo 5 marzo 2009: Sesto Accordo Addizionale alla Convenzione per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960. Sesto Accordo Addizionale fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede alla Convenzione fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 Fra la Repubblica Austriaca e […]

Sentenza 12 marzo 2009, n.49686/99

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte
richiama la sua sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772]
(Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31
luglio 2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei
criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa,
status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di
quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è
stato applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento
nei confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento
in violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.
(Pronunce analoghe: Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e
Löffelmann c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4955], del 12
marzo 2009)

Sentenza 19 marzo 2009, n.28648/03

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte
richiama la sua sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772]
(Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31
luglio 2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei
criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa,
status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di
quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è
stato applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento
nei confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento
in violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.
(Pronunce analoghe: Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e
Löffelmann c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4955], del 12
marzo 2009)

Sentenza 12 marzo 2009, n.42967/98

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente (e analogamente nei casi Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e Lang c.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4965]) sia
oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte richiama la sua
sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772] (Comunità
religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31 luglio
2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei criteri per
il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa, status che
in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di quanti
svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è stato
applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento nei
confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento in
violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.