Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 giugno 2018, n.2018 SCC 32

La Corte Suprema canadese ha stabilito che la Law Sociey della British
Columbia può legittimamente negare la sua approvazione ad
un'università, necessaria perché i laureati di
questa possano accedere alla professione legale, se quell'ateneo
impone ai suoi studenti codici di condotta religiosamente orientati
che vietano rapporti sessuali fuori dal matrimonio tra uomo e donna.

Sentenza 10 aprile 2018, n.31/2018

Il Tribunale
Costituzionale spagnolo ha rigettato il ricorso proposto da più
di cinquanta parlamentari socialisti avverso diverse disposizioni
della Ley Org
ánica 8/2013. Dopo aver chiarito che
un'educazione scolastica differenziata in ragione del sesso degli
alunni non costituisce un modello educativo di per sé
discriminatorio, la Corte ha ribadito che la possibilità di
avvalersi su base volontaria dell'insegnamento della religione
nelle scuole pubbliche non è in contrasto con la
neutralità dello Stato, ma è anzi una forma di esercizio
di quel diritto alla libertà religiosa necessariamente
garantito dal principio di laicità positiva che caratterizza il
sistema costituzionale spagnolo.

 
Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Sentenza 20 dicembre 2017, n.C-372/16

Interpellata in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha chiarito che l’articolo 1 del
regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010,
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale, va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una
dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale
religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade
nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

Sentenza 04 giugno 2018, n.16-111

La Corte Suprema ha dato ragione al pasticciere del Colorado che nel
2012 si rifiutò per questioni religiose – lui è
protestante anglicano – di preparare una torta nuziale per una coppia
omosessuale. Con decisione non unanime – sette giudici favorevoli e
due contrari – la Corte ha annullato il precedente pronunciamento
della Commissione per i diritti civili del Colorado, a cui la coppia
si era rivolta e che aveva condannato il pasticciere Jack Phillips per
aver violato le leggi anti-discriminazione dello Stato, in base alle
quali ai commercianti è vietato rifiutare i loro servizi sulla
base di razza, sesso, stato coniugale o orientamento sessuale. Per la
Corte Suprema, è stata invece la Commissione a violare i
diritti di Jack Phillips coperti dal Primo Emendamento che, tra gli
altri aspetti, "garantisce la terzietà della legge
rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio".

In OLIR.it il focus di Stefania Ninatti, La
libertà di coscienza del pasticciere americano e il principio
di non discriminazione. Masterpiece Cakeshop, Ltd v. Colorado
Civil Rights Commission

Sentenza 24 maggio 2018, n.12954

“In tema di separazione giudiziale dei coniugi, posto che
l’affido condiviso deve escludersi quando possa essere
pregiudizievole per l’interesse dei figli minori, deve disporsi
l’affido esclusivo del minore, nella specie di cinque anni
di età, al genitore in grado di assicurargli un modello
educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo
di socializzazione, e consentirgli l’acquisizione delle
certezze indispensabili per una crescita equilibrata, se
l’altro genitore, nella specie la madre, per avere
abbracciato
la religione dei testimoni di Geova, si presenta
destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello
educativo tale da renderne impossibile una corretta
socializzazione”.

Sentenza 14 maggio 2018, n.11696

Premessa l’applicabilità diretta dell’art.
32bis l. n. 219 del 1995 in quanto norma diretta proprio a regolare la
circolazione ed il riconoscimento degli effetti degli atti di
matrimonio contratti da coppie omoaffettive all’estero,
così come richiesto dalla dellega contenuta nell’art. 1,
c. 28 della l. n. 76 del 2016, la non trascrivibilità
dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed un
cittadino italiano non costituisce il frutto di un quadro
discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale o
un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
incompatibile con il limite antidiscriminatorio, dal momento che la
scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso
sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d’Europa
è rimessa al libero apprezzamento degli stati membri, salva la
definizione di uno standard di tutele coerenti con
l’interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8
fornita dalla Corte Edu.

Sentenza 17 aprile 2018

Nella pronuncia relativa alla causa
C‑414/16, la Corte di Giustizia ha affermato
che "qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la
cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il
rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che,
per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto
in cui tali attività devono essere espletate, la religione
costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto
dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta
allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo".
Secondo la Corte,
l'’art. 4, par. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio
è da interpretarsi nel senso che "il requisito
essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un
requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto
dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui
trattasi, dalla natura o dalle condizioni di
esercizio dell’attività professionale in questione,
e non può includere considerazioni estranee a tale etica o
al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta
organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio
di proporzionalità".

Fonte del
documento: https://eur-lex.europa.eu

La redazione di OLIR.it ringrazia il Professor Nicola Colaianni per la
segnalazione del documento.

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 29 marzo 2018, n.14503

“(…) i propositi di partire per combattere
‘gli infedeli’, la vocazione al martirio, l’opera di
indottrinamento possono costituire elementi da cui desumere,
quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il
reato di ‘partecipazione’ all’associazione di cui
all’art. 270 bis cod. pen. a condizione che vi siano elementi
concreti che rivelino l’esistenza di un contatto operativo che
consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.
È
necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura,
cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e
consapevole tra la struttura e il singolo.
(…)
Per
configurare la partecipazione alla associazione internazionale con
finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche
indirettamente, sappia di avere a disposizione, di ‘poter
contare, su un determinato soggetto.”