Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regolamento 23 gennaio 2012

Comune di Piacenza
(PC)
Regolamento comunale dei servizi
funebri e cimiteriali

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 1 del 23 Gennaio 2012 (estratto)

 

Articolo 29 – Diritto di
sepoltura

 

1. Nei Cimiteri comunali sono accolte,
senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di
religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme:
a) delle persone decedute nel
territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza;

b) delle persone decedute in altro
Comune, ma che abbiano avuto la residenza nel Comune di
Piacenza;

c) delle persone non residenti in vita
nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento
in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune
stesso;

d) i nati morti e i prodotti del
concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia
Mortuaria;

e) i resti mortali, le parti
anatomiche riconoscibili e le ceneri delle persone sopra
elencate.

2. Il ricevimento di salme non
comprese ai punti a), b) o c) è subordinato al pagamento di una
apposita tariffa.

3. La ricezione e il collocamento di
urne contenenti resti ossei provenienti da altre sepolture e di urne
cinerarie da cremazione, sono subordinate alla concessione onerosa
delle apposite cellette, a meno che non ne sia richiesto il deposito
in tomba privata.

 

Art. 43 – Divieti di atti e
comportamenti

 

1. Nei Cimiteri è vietato ogni
atto o comportamento incompatibile con la sacralità del luogo e
precisamente:

a) tenere contegno chiassoso, parlare
ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella
consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le
indicazioni di cui al successivo art. 44, comma 2; entrare e circolare
con biciclette o veicoli non autorizzati;

b) introdurre oggetti irriverenti, non
rituali o comunque estranei al culto dei defunti;

c) collocare o rimuovere da tombe
altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita
autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
d) gettare rifiuti fuori dagli
appositi contenitori;

e) calpestare aiuole o danneggiare
alberi;

f) sedere sui tumuli o sui
monumenti;

g) imbrattare lapidi o
muri;

h) esercitare qualsiasi forma di
pubblicità;

i) fotografare o filmare cortei,
tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del
Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

j) eseguire lavori di qualsiasi natura
sulle tombe senza le preventive autorizzazioni;

k) turbare lo svolgimento di cortei,
riti religiosi o cerimonie di commemorazione;

l) portare fuori dal cimitero
qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui.
I predetti divieti, in quanto possano
essere applicabili, si estendono anche all’area a regime
demaniale esterna al Cimitero, salvo debita
autorizzazione.

2. Chiunque, all’interno dei
Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o
irriguardoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente
allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e,
quando ne sia il caso, denunciato alle autorità
competenti.

 

Art. 44 – Cerimonie e riti
religiosi

 

1. Nell'interno del Cimitero
è permesso lo svolgimento sia per il singolo defunto che per la
collettività dei defunti, di cerimonie e celebrazioni
commemorative, di riti religiosi, delle confessioni non in contrasto
con l'ordinamento giuridico italiano.

2. L'organizzazione delle
cerimonie e dei riti religiosi é a carico dei richiedenti,
previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi
Cimiteriali.

3. Per le celebrazioni che non
implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un
numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori
non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo
sufficiente la semplice segnalazione.

4. L'uso autorizzato di locali e
di mezzi pubblici per lo svolgimento di cerimonie pubbliche o
celebrazioni di riti è gratuito.

 

Art. 59 – Ornamentazione di
tombe in campo di inumazione

 

1. Sulle tombe dei campi di inumazione
possono essere poste lapidi, croci, monumenti, fotografie e ornamenti
floreali, nelle forme, misure, materiali e specie arboree fissati
dalla Commissione Tecnico Artistica Cimiteriale (C.T.A.C.) di cui
all’art. 62 del presente Regolamento.

2. Le epigrafi debbono essere
approvate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali ed eseguite in
lingua italiana. Sono pure permesse espressioni in altre lingue
purché il testo presentato per l’autorizzazione contenga
la traduzione in italiano. Le modifiche o le aggiunte di iscrizioni
debbono essere parimenti autorizzate.

3. Le epigrafi contenenti iscrizioni
diverse da quelle autorizzate o iscrizioni non autorizzate debbono
essere adeguate in base alle disposizioni del Responsabile dei Servizi
Cimiteriali, che provvede alla loro rimozione in caso di
inadempienza.

4. E’ vietata
l’ornamentazione mediante l’impiego di oggetti facilmente
deperibili o destinati normalmente ad altro uso. In particolare la
posa di fotografie deve avvenire con appositi contenitori.

Regolamento 29 settembre 2011

Comune di Borghetto Lodigiano
(LO)
Regolamento comunale del servizio
cimiteriale
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 37 del 29 Settembre 2011
(estratto)

 

Art. 30 – Predisposizione del
feretro in caso di morte per malattia infettiva/diffusiva
 

1. Quando la morte è dovuta ad
una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere,
trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa
con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo
imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E’ consentito rendere al
defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni
dell’autorità sanitaria.

 

Art. 77 – Collocamento di croci
o lapidi

 

1. Sulle fosse è permesso il
collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra
o marmo entro le dimensioni indicate nell’allegata tabella C
previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti
funebri delle tombe a inumazione non possono superare i 2/3 della
superficie.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo
normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
E’ concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni
dietro pagamento della tassa intera in vigore all’epoca della
scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate
al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte,
all’anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre
il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta
Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Regolamento 12 marzo 1996

Comune di Soresina
(CR)
Regolamento di Polizia
mortuaria
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 23 del 12 Marzo 1996 e s.m.i.
(estratto)

 

Art. 17 – Riti
religiosi

 

1. I Sacerdoti della Chiesta cattolica
ed i Ministri degli altri culti di cui all’art. 8 della
Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si
conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei
funerali.

2. La salma può sostare in
chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia
religiosa.

 

Art. 31 – Cippo
 

1. Ogni fossa nei campi comuni di
inumazione dovrà essere contraddistinta, a cura della famiglia
del defunto, o a cura del Comune per i poveri, da croce di marmo
consuetudinaria di altezza uniforme ricavata da marmi o graniti di
produzione nazionale o similari.

2. Per i defunti di altre religioni la
posa di cippo o monumento sarà consentita esclusivamente su
richiesta della famiglia del defunto, unicamente delle dimensioni non
superiori a quelle previste per la religione cristiana.


Regolamento 26 gennaio 1978

Comune di Casalpusterlengo
(LO)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria e cimiteriale
Approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 27 del 26 Gennaio 1978 e s.m.i.
(estratto)

 

Art. 59 – Numerazione ed
individuazione delle fosse / segni funerari

 

1. Ogni fossa nei campi comuni di
inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo
costruito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli
agenti atmosferici e portante un numero progressivo e
l’indicazione dell’anno di seppellimento. Sul cippo a cura
del Comune verrà applicata una targhetta con
l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di
seppellimento.

2. A spese ed a cura degli interessati
sarà permessa la collocazione sulla fossa decennale di una
cordonatura in pietra naturale di cm. 20×5 (max) su una superficie di
cm. 180×80.

3. A richiesta dell’interessato
potrà essere concessa la posa di una pietra tombale della
misura di 2/3 della lunghezza massima, con sovrastante un cippo o
segno religioso di altezza non superiore a cm 100. Si raccomanda la
prescritta posa del cippo ex art. 70 del DPR 285/90. La forma e le
dimensioni della lapide e confermante a quanto disposto dal Piano
Regolatore del Cimitero.

4. Alla scadenza del decennio, per le
fosse comuni e delle concessioni per le tombe private al momento delle
esumazioni, le lapidi, le croci e altri segni funerari posti sulle
fosse comuni e sulle tombe private, qualora non vengano ritirate dagli
interessati a loro spese, dovranno essere trasportate alla pubblica
discarica oppure provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale
dietro pagamento della tariffa prescritta.

 

Art. 61 – Fossa di inumazione di
persone aventi oltre 10 anni di età

 

1. Le fosse per inumazione di cadaveri
di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella loro
parte più profonda (a mt 2,00) una lunghezza di mt 2,20 e la
larghezza di mt 0,80 e devono stare l’una dall’altra mt
0,50 da ogni lato. Si deve calcolare perciò per ogni posto una
superficie di mq 3,50.

2. Per favorire il marmo da collocare
sulle fosse non devono essere superiori ai 3/5 della lunghezza
massima, con una cordonatura complessiva di cm 200×80 (max). In ogni
caso sul monumento potrà essere collocato un cippo o segno
religioso di altezza non superiore a cm 130.

 

Art. 64 – Sistema di
tumulazione

 

1. Le tumulazioni
riguardano:

– loculi per la tumulazione di
feretri;

– ossari per la tumulazione di resti
ossei;

– cinerari per la tumulazione di urne
cinerarie;

– giardinetti doppi
sovrapposti.

2. In ogni loculo è posto un
solo feretro.

3. Nel loculo, oltre al feretro,
possono essere collocati in relazione alla capienza, uno più
contenitori di resti ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi.

4. Nel giardinetto doppio sovrapposto
oltre ad almeno un feretro possono essere collocati in relazione alla
capienza, un altro feretro, uno più contenitori ossei, urne
cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi.

5. Nell’ossario e nel cinerario
possono essere tumulati due o più contenitori di resti ossei o
urne cinerarie in relazione alla capienza.

6. Qualora il loculo, l’ossario,
il cinerario o il giardinetto doppio sovrapposto siano già
occupati quando si verifica la necessità di una ulteriore
tumulazione questa dovrà essere autorizzata dal concessionario
o, in caso di decesso del concessionario, seguendo tali
modalità:

1) in caso di disposizione
testamentaria del concessionario secondo quanto da essa
previsto;

2) in mancanza di disposizione
testamentaria, secondo la volontà espressa dal coniuge, o in
difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli
artt. 74 – 75 – 76 e 77 cod. civ. e in caso di concorrenza
di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta
di essi.

7. La durata della tumulazione
è pari a quella del feretro per il quale è stata
concessa nei loculi e nei giardinetti doppi sovrapposti e nel caso di
ossari e cinerari pari a quella della prima tumulazione effettuata,
senza che le successive tumulazioni comportino rinnovi o proroghe
della durata della concessione originaria.

8. Alla scadenza della concessione
cimiteriale i contenitori di resti ossei o di ceneri saranno
depositati in ossario comune come tutti i contenitori di resti ossei o
ceneri estumulati a seguito di scadenza della relativa
concessione.

9. Nella concessione dei loculi si
osserva di regola l’ordine cronologico di presentazione della
denuncia di morte. Non è consentito sostituire con altra la
lastra del loculo fornita dal Comune.
10. Sulla lastra si
potranno indicare il nome e cognome, l'anno di nascita e di morte
dell'estinto con facoltà di mettere una foto, il
portalampada ed il porta fiori approvati dal competente Ufficio
Tecnico Comunale nonchè un segno religioso o di altra natura
laica, purchè idoneo a luogo, della misura di cm 10×15.

Regolamento 21 luglio 2005

Comune di Piacenza
(PC)
Regolamento Edilizio
comunale
Testo coordinato con gli
emendamenti e sub emendamenti approvati nel corso della seduta di
Consiglio comunale del 21 Luglio 2005 (estratto)
 
Articolo 19 – Opere di
urbanizzazione secondaria
 
1. Sono opere di urbanizzazione
secondaria quelle sottoelencate:
– le strade urbane, di scorrimento e
penetrazione; le strade extraurbane;
– gli asili nido, le scuole materne e
le scuole dell'obbligo;
– i mercati di quartiere, le
delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature
culturali e sanitarie di quartiere;
– le chiese e gli altri edifici per
servizi religiosi;
– gli spazi pubblici attrezzati a
parco e per lo sport;
– i parcheggi pubblici.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono
stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle
deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla
Regione.

Regolamento 25 gennaio 1991, n.3

Comune di Borghetto Lodigiano (Lo): "Regolamento comunale per la disciplina di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni" (approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 25.01.1991) (omissis)                                                                                                                                                      CAPO III CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI, DEL VOLONTARIATO, DEL TEMPO LIBERO E PRO LOCO   Art. 16 – […]

Regolamento 04 maggio 2012

Regolamento regionale, 22 marzo 2012, n. 6, Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011 (B.U.R. Puglia 28/03/2012 , n.45) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale […]