Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regolamento 21 luglio 1966

Comune di Cremona
(CR)
Regolamento di polizia
cimiteriale

Approvato con delibera della Giunta
municipale n. 1232 del 21 Luglio 1966 e s.m.i. (ultima intervenuta con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18 Giugno 2012)
(estratto)

 

Art. 102 – Norme per i
visitatori

 
Nel Cimitero è vietato ogni
atto irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in
specie:
a) consumare cibi, fumare, tenere
contegno chiassoso, correre;
b) introdurre cesti od involti salvo
contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare
autorizzazione;
c) toccare o rimuovere dalle tombe
altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
d) buttare fiori appassiti od altri
rifiuti fuori degli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o
altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
e) portare fuori dal Cimitero
qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne
data preventiva comunicazione al Custode;
f) calpestare o danneggiare aiuole,
tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti,
camminare sulle tombe, imbrattare monumenti e fabbricati e turbare o
impedire la circolazione dei cortei dei dolenti;
g) disturbare, in qualsiasi modo, i
visitatori, ed in specie, fare loro offerta e vendita di servizi, di
oggetti e di fiori, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni
sorta; appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri di qualsiasi
genere e fare collette (tale divieto si intende particolarmente
rivolto al personale comunale addetto al Cimitero o alle dipendenze
delle Imprese e a quanti svolgono attività lavorativa nel
Cimitero stesso);
h) prendere fotografie o copiare opere
funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza
il consenso del concessionario della sepoltura;
i) eseguire lavori sulle tombe di
privati, senza l'autorizzazione dei concessionari.
 

 

Concessioni fosse religiose –
Civico cimitero

 

Concessioni campi
religiosi

Adulto

Concessione
area

Tumulazione suppl.re resti
o ceneri

 

1/30

30/30

Civico
cimitero

Campi religiosi
Cristiani

 

 

 

 

Campo Greco –
Ortodossi

 

 

 

 

Campo Inf.
Protestanti

 

 

 

 

Campo
Mussulmani

 

 

 

Regolamento 03 marzo 2009

Comune di Vigolzone
(PC)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 12 del 03 Marzo 2009 (estratto)

 

Articolo 16 – Reparti speciali
nei cimiteri

 
A norma dell’art. 100 del D.p.R.
n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti
speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso
da quello cattolico.

La sepoltura, in tal caso, non
è consentita senza il parere della Comunità
competente.


Regolamento 16 settembre 1996

Comune di Carpaneto Piacentino
(PC)
Regolamento di Polizia
mortuaria

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 84 del 16 Settembre 1996 e s.m.i.
(estratto)

 

Articolo 100

 
1. I piani regolatori cimiteriali di
cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per
la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da
quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che
fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme
dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in
concessione un'area adeguata nel cimitero.
3. Nelle aree cimiteriali destinate a
sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello
cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di anni 10
(dieci). Qualora usanze specifiche richiedano periodi superiori si
provvederà, a titolo oneroso, al rilascio di concessione
dell’area per la durata richiesta, che in ogni modo non
dovrà superare i 99 (novantanove) anni, rinnovabili dietro
corresponsione della tariffa vigente al momento della nuova
concessione.

4. Per i cadaveri dei professanti una
religione che lo preveda espressamente, è consentito inumare le
salme avvolte unicamente in un lenzuolo di cotone. Per il trasporto
funebre dovranno essere adottati i criteri di cui al precedente Capo
IV.

Regolamento 02 aprile 1996

Comune di Lodi
(LO)
Regolamento di polizia
mortuaria
Approvato con delibera del
Commissario straordinario n. 383 del 02 Aprile 1996 e modificato con
delibera del Consiglio comunale n. 75 del 26 Giugno
2000

 

Articolo 25 – Reparti speciali
nel cimitero

 
1. Nell’interno del cimitero
è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano
regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a
culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere
necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura
rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità
richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma vengono
cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o
dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante
inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura
privata.
4. In via eccezionale, altri reparti
speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone
decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie
individuate dal Consiglio comunale.

 

Articolo 26 – Ammissione nel
cimitero e nei reparti speciali

 
1. Nel cimitero, salvo sia richiesta
altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di
origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute
nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune,
al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e
dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone
concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di
famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone
sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute
le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 25,
salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere
sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione,
possono provvedere gli eredi.

Regolamento 27 aprile 2004

Comune di San Giorgio Piacentino
(PC)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria
Approvato dal Consiglio comunale
con delibera n. 30 del 27 Aprile 2004 e modificato con delibera n. 18
del 22 Maggio 2006 (estratto)
 
Art. 17 – Riti
religiosi
 
1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica
ed i Ministri degli altri culti di cui all’art. 8 della
Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 1159/29 intervenuti
all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni
relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel
luogo di culto per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia
religiosa.
 
Art. 27 – Reparti speciali nel
cimitero
 
1. Nell’interno del Cimitero
è possibile prevedere reparti speciali, individuati nel Piano
Regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a
culto diverso da quello cattolico o a comunità
straniere.
2. Le spese maggiori per le opere
necessarie per tali reparti per la maggiore durata della sepoltura
rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità
richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma,
vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata
dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il
seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del
Cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti
speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone
decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie
individuate dal C.C.
 
Art. 28 – Ammissione nel
cimitero e nei reparti speciali
 
1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta
altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di
origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute
nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune,
al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e
dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme
concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di
famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e
le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali sono ricevute
le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 27,
salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere
sepolte nel Cimitero Comune. In difetto di tale manifestazione possono
provvedere gli eredi.

Regolamento 23 dicembre 2005

Comune di Rivolta d’Adda
(CR)
Regolamento dei servizi funerari,
necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 64 del 23 Dicembre 2005 e s.m.i.
(estratto)

 

 

Articolo 16 – Riti religiosi e
civili

 
1. I ministri di culto, sia della
chiesa cattolica sia degli altri culti, di cui all’art. 8 della
Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si
conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei
funerali.
2. Il cadavere può sostare in
chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia
religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici
idonei allo svolgimento dei funerali civili o di culto diverso da
quello cattolico, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione;
questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento
dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del
defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati
nell’ambito della pianificazione cimiteriale.

4. L’uso degli spazi di cui al
comma 3 è gratuito.


Regolamento 13 giugno 2006

Comune di Tavazzano con Villavesco
(LO)
Regolamento comunale di polizia
mortuaria e cimiteriale

Approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 31 del 13 Giugno 2006 e s.m.i. (estratto)
 

Articolo 38

 

1. Sulle fosse comuni è
permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo,
cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate
dall’ufficio tecnico, previo pagamento della relativa
tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo
normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E'
concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro
pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della
scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate
al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte,
all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre
il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della
Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni
integrative.

4. L'ingombro massimo del
monumento non deve essere superiore a cm.180 di lunghezza per cm. 80
di larghezza; la sommità della lastra o dei cordoli del
monumento deve essere a una quota massima dal cordolo o dal piano
viabile di cm. 20.

5. La posa delle lapidi dei monumenti
deve essere autorizzata dal Sindaco. L'Ufficio verificherà
l'esecuzione secondo le disposizioni indicate dall'Ufficio
Tecnico Comunale.

6. Le iscrizioni andranno apposte
sulla lapidi nel rispetto della pietà del defunto. I simboli
religiosi e le frasi dovranno rispettare le dimensioni stabilite
dall’amministrazione comunale con apposita deliberazione.
L’indicazione di ogni eventuale scritta verrà riportata
nell’atto di concessione del loculo.