Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Pronuncia 05 febbraio 2018, n.BCV-17-102855

Secondo un giudice della Superior
Court of California, costringere un pasticciere, in contrasto con le
sue convinzioni religiose, a preparare una torta nuziale per un
matrimonio tra una coppia omosessuale costituisce una violazione del
primo emendamento, che tutela la libertà di espressione.

Come si legge nel documento:

"A wedding cake
is not just cake in Free Speech analysis. It is an artistic expression
by the person making it that is to be used traditionally as
centerpiece in the celebration of marriage."

Pronuncia 07 novembre 1995, n.219

La volgarizzazione del dato religioso attuata attraverso
l’utilizzazione del lessico del mondo religioso, in un contesto
commerciale, non costituisce offesa delle convinzioni religiose dei
cittadini. Il parametro di valutazione di ciò che deve ritenersi
offensivo deve ricomprendere sia l’evoluzione del senso comune sia i
principi fondamentali della religione. La concezione liberale accolta
dal codice e ribadita nella giurisprudenza del Giurì consente di
considerare non offensiva la pubblicità che, pur utilizzando
riferimenti religiosi, non si appropria di elementi che sono
considerati dalla generalità dei cittadini avvolti dalla sacralità.

Pronuncia 02 maggio 1995, n.27

L’art. 10 C.A.P. protegge le convinzioni religiose non già come
bene della collettività o della sua maggioranza ma come bene
individuale riconosciuto come prioritario per tutti i cittadini non
escludendo l’uso in pubblicità di ambientazioni o richiami alle
pratiche religiose che sono entrate a far parte della comune
esperienza di vita.Il messaggio pubblicitario che non ingenera
un’impressione globale di volgarizzazione di formule, luoghi,
persone o immagini sacre, che non strumentalizza il luogo di culto, le
pratiche di devozione, le persone e le immagini e non ne fa oggetto di
irrisione non viola l’art. 10 C.A.P.

Pronuncia 21 aprile 1995, n.80-102

Il messaggio pubblicitario che enfatizza elementi di indubbia
volgarità accostandoli alla rappresentazione di una religiosa offende
la dignità personale delle suore e le convinzioni religiose di una
gran parte dei cittadini. La violazione dell’art. 10 C.A.P. ne
giustifica l’ordine di cessazione.

Pronuncia 07 marzo 1995, n.2

Costituisce offesa delle convinzioni religiose dei cattolici
l’irrisione del dogma della verginità della Madonna ottenuta
tramite l’utilizzazione di un’immagine della Santissima Vergine
accompagnata dalla scritta “Like a vergin” e dall’accostamento del
tema della verginità mariana ad operazioni di chirurgia
ricostruttiva.L’irrisione del dogma della persistente verginità di
Maria, che viene spogliato di ogni significato mistico, e la
pubblicazione dell’inserto pubblicitario nel giorno
dell’immacolata concezione, si pone in evidente contrasto con
l’art. 10 C.A.P. giustificando l’ordine di cessazione.L’uso,
nella comunicazione pubblicitaria, di immagini e di enunciati che,
anche in ragione della concatenazione degli stessi e
dell’associazione a ricorrenze profondamente radicate nel sentimento
collettivo, sono percepiti dal pubblico come fortemente conflittuali
con i convincimenti della società civile generano discredito sulla
pubblicità come istituzione culturale violando, pertanto, l’art. 1
C.A.P.

Pronuncia 03 marzo 2004, n.2424

Poiché nessun potere discrezionale ha l’Amministrazione riguardo
alle modalità di esecuzione di una donazione, non esiste materia su
cui esprimere parere circa la richiesta autorizzazione ad una proroga
del termine per lo smobilizzo di un immobile pervenuto ad un istituto
religioso tramite atto di donazione debitamente autorizzato.

Pronuncia 05 luglio 1994, n.80

L’opera d’arte di carattere sacro incorpora i valori profondi
della fede, cosicché il suo impiego in pubblicità deve essere retto
da una particolare attenzione, onde evitare di gettare discredito
sull’istituto pubblicitario in generale. La visualizzazione di parte
del corpo della Madonna, pur essendo al limite, non giunge ad
offendere le convinzioni civili e religiose dei cittadini ma getta
discredito sulla pubblicità in violazione dell’art. 1 del C.A.P.,
giustificandone l’ordine di cessazione.

Pronuncia 04 ottobre 1994, n.121

Alla stregua della definizione di pubblicità accolta nelle norme
preliminari e generali del codice di autodisciplina non costituisce
pubblicità un annuncio, sia pure diffuso a pagamento e attraverso i
mezzi di comunicazione di massa, che sia rivolto a diffondere le idee
di un gruppo religioso, come è certamente la Chiesa Nazionale di
Scientology. Ciò non esclude che anche gli annunci di un gruppo
religioso possano assumere natura pubblicitaria nella misura in cui
sono rivolti a promuovere la cessione di beni o la prestazione di
servizi dietro corrispettivo. Tale condizione non si riscontra nel
caso in esame in quanto gli annunci sono diretti esclusivamente a
diffondere le idee del gruppo ed a presentare le relative iniziative
sociali. Pertanto gli annunci non hanno natura pubblicitaria neppure
per gli aspetti esaminati.