Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Piano Regolatore 01 gennaio 2012

Comune di Lodi
(LO)
Piano cimiteriale – Norme
tecniche di attuazione (NTA)
Allegato n. 5 – Gennaio 2012
(estratto)

Articolo 3 – Sepolture ad
inumazione

 
Il Piano cimiteriale prevede solo nel
cimitero “Maggiore” le sepolture ad inumazione secondo i
criteri di rotazione e di decadenza delle concessioni. Nei cimiteri di
San Bernardo e di Riolo non sono ammesse inumazioni. Per i defunti di
altre religioni, le aree sono previste nell’ampliamento del
cimitero “Maggiore”, fino a detto ampliamento gli stessi
potranno essere sepolti nei campi di inumazione con le medesime
modalità indicate di seguito, con la sola eccezione
dell’uso ove richiesto del lenzuolo di cotone sostituito dalla
cassa in legno come chiarito al p.to 8 della Circolare Ministero della
Sanità n. 10 del 31 luglio 1998. Le caratteristiche delle fosse
e le modalità di utilizzo sono indicate dall’art. 15 del
Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, cui si rimanda
esplicitamente. L’utilizzo del campo avverrà con le
modalità indicate al capo XIV art. 68 e seguenti del D.p.R.
285/90, ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo o
copritomba recante un identificativo alfa – numerico progressivo
come indicato dal Regolamento comunale. Sul cippo o copritomba
verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con
l’indicazione del nome e del cognome del defunto e, salvo
espressa volontà contraria del defunto della data di nascita e
di morte del medesimo.

Il nome e cognome del defunto che
devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono
quelli risultanti all’anagrafe del Comune.

Piano Regolatore 16 giugno 2003

Comune di San Giorgio
Piacentino (PC)

Piano Regolatore
Generale (PRG) approvato in data 16 Luglio 2003

Variante di
coordinamento delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con il
Regolamento Edilizio comunale (estratto)


Art. 27 – Servizi civici, sociali, sanitari e religiosi

 

(omissis)

 

comma 3 – Attrezzature religiose

Le aree destinate ad attrezzature religiose sono destinate a
edifici per il culto, le opere parrocchiali, gli istituti religiosi
educativi ed assistenziali per anziani ed educative per
l'infanzia, le attrezzature per attività culturali,
ricreative e sportive. All'interno della Zona omogena A, gli
edifici sono soggetti esclusivamente alla disciplina particolareggiata
di tali zone. Per gli edifici che non ricadono in zona omogenea A
aventi valore storico architettonico-testimoniale sono ammessi gli
interventi individuati nelle tavole di PRG.

 

Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti
indici:

UF = 0,60 mq/mq

Distanze = art. 2.2.6 parte seconda R.Ed.

P1 e P3 = secondo tabella all'art. 8 delle presenti
NTA

A. = 20 alberi/ha; Ar. = 40 arbusti/ha

 

Le aree libere esistenti di pertinenza dei complessi devono essere
valorizzate e sistemate a prato e prevedere alberature con essenze
tipiche della zona.

 

comma 4 – Cimiteri

Di tali attrezzature non fanno parte le relative zone di rispetto,
che sono indicate nelle tavole P1 con apposito perimetro per
l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità
secondo quanto previsto all'art. 17 punto 17.03 delle presenti
Norme.

Il PRG si attua per intervento diretto secondo quanto prescritto
nel Piano di Edilizia Mortuaria previsto dall'Amministrazione
Comunale.

 

(omissis)