Parere
Parere 28 settembre 2012
Testo approvato il 28 settembre 2012 e pubblicato il 16 ottobre 2012
[fonte: www.governo.it/bioetica]
Parere 13 novembre 2012, n.4802
Consiglio di Stato. Parere 8-13 novembre 2012, n. 4802: "Ministero dell'economia e delle finanze. Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento da adottare ai sensi dell’art. 91-bis, comma 3, del d.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’art. 9, comma […]
Parere 04 ottobre 2012, n.4180
Consiglio di Stato. Parere 4 ottobre 2012, n. 4180: "Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, […]
Parere 12 luglio 2012
Il documento affronta il tema dell’obiezione di coscienza in
bioetica da un punto di vista generale, con uno sguardo verso le
possibili future questioni, senza limitare le proprie considerazioni
ad alcuni ambiti già regolati (quali ad es., l’interruzione
volontaria di gravidanza); la normativa sulla PMA e quella sulla
sperimentazione animale. Il parere considera l’obiezione di
coscienza in bioetica un diritto costituzionalmente fondato (con
riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo), e ne sottolinea la
dimensione democratica, in quanto preserva il carattere problematico
delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza
vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze.
Il documento esamina gli aspetti morali dell’obiezione di coscienza
e si sofferma sul versante giuridico, al quale l’obiettore in
definitiva si rivolge chiedendo di poter non adempiere a comandi
legali contrari alla propria coscienza. Sul versante giuridico, le
nuove frontiere della bioetica propongono infatti sempre più spesso
una nuova sfida allo stato costituzionale, democratico e pluralista:
si tratta di evitare di imporre obblighi contrari alla coscienza
strumentalizzando chi esercita una professione o almeno tutelare
l’obiezione di coscienza quando sono in gioco i diritti inviolabili
dell’uomo senza però mortificare il principio di legalità. Pertanto
un’obiezione di coscienza giuridicamente sostenibile non deve limitare
né rendere più gravoso l’esercizio di diritti riconosciuti per
legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune
appartenenza al corpo sociale.
Da queste conclusioni, derivano alcune raccomandazioni: nella tutela
dell’obiezione di coscienza, che discende dal suo essere
costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a
garantire l’erogazione dei servizi, con attenzione a non
discriminare né gli obiettori né i non obiettori, e quindi
un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa
equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non.
(fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica)
Parere 02 maggio 2012, n.2064
Per antica consuetudine, che trova radice nella storia, l’ente
CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO IN NAPOLI è oggi sottratto
all’applicazione della normativa in tema di fabbricerie di cui alla
l. 20 maggio 1985 n. 222 (art. 72) e relativo regolamento
d’attuazione (d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33). Per quanto qui più
specificatamente interessa, lo statuto (approvato con R.d. 7 giugno
1894) ed il regolamento (adottato con d.M. 23 gennaio 1926) della
Cappella disciplinano in modo del tutto peculiare, rispetto a quanto
previsto dall’art. 35 del d.P.R. 33/87, la composizione e la
procedura di nomina dei membri dell’organo che amministra l’ente.
Trovandosi ora nell’improcrastinabile necessità di procedere ad un
rinnovo statutario, l’ente rappresenta L’ESIGENZA pregiudiziale di
“CHIARIRE LA PROPRIA NATURA GIURIDICA”. Il Consiglio di Stato è
dunque investito della questione dal Ministero dell’Interno.
DUE SONO LE POSIZIONI che si confrontano avanti all’Alto Consesso.
Per un verso l’ente Cappella ritiene, in forza di una “obiettiva
disamina degli eventi che son all’origine della nascita e vita”
dello stesso, di essere collocabile nel novero degli ENTI FONDAZIONALI
MORALI DI NATURA PUBBLICISTICA: la “peculiarità identitaria … e
l’atipicità dei connotati … lo sottraggono ad ogni referibilità
alla disciplina pattizia di cui alla legge n. 222/85 e, quindi,
all’accostamento analogico alla figura giuscanonistica delle
fabbricerie”. Per il verso opposto il Ministero richiedente il
parere rappresenta come gli scopi perseguiti dall’ente, individuati
dall’art. 12 dello statuto nella “amministrazione dei beni della
Cappella e nomina del personale della Cappella e della Chiesa, del
Duomo, dell’Oratorio nella Villa alle Due Porte e della
Segreteria”, coincidano con gli scopi propri delle fabbricerie
indicati dall’art. 37 d.P.R. 33/87. Tale coincidenza di scopo,
finalità e funzioni farebbe della Cappella una FABBRICERIA E, COME
TALE, UN ENTE DI “NATURA ESSENZIALMENTE PRIVATISTICA” (secondo
quanto riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato in un precedente
parere – n. 289 del 28 settembre 2000).
Nella sua valutazione ricognitiva della natura della Cappella, il
Consiglio di Stato rileva anzitutto come tale soggetto giuridico sia
effettivamente caratterizzato da un’origine ed una storia del tutto
particolari dalle quali è discesa per l’ente un’atipicità
amministrativa e regolatoria che sopravvive ancora oggi. Nel compiere
questo rilievo viene però contestualmente riconosciuto come tale
atipicità trovasse la propria giustificazione nell’esigenza di
garantire all’ente, nel quadro degli ordinamenti precedenti a quello
attuale, l’autonomia e l’integrità del patrimonio necessarie per
l’attuazione delle proprie specifiche finalità. Oggi, mutato
l’assetto socio-economico-culturale, ci si deve domandare se tale
esigenza possa e debba ancora giustificare una regolamentazione
particolare per la Cappella.
L’ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL’ENTE in
questione – proseguono i consiglieri di Palazzo Spada – DEVE
DERIVARE piuttosto DA UN’ATTENTA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE:
SE, come risulta in effetti per la Cappella, LE ATTIVITÀ DI UN ENTE
COINCIDONO CON LE FINALITÀ PROPRIE PERSEGUITE DALLE FABBRICERIE (ART.
37 D.P.R. 33/87), ESSO DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE FATTO RIENTRARE
NELLA CONFIGURAZIONE COMUNE DELLA FABBRICERIA E AD ESSO DOVRÀ ESSERE
APPLICATA LA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA. Nè potranno essere
sufficienti a sottrarre l’ente da tale applicazione antiche
tradizioni storiche che non trovano più ragion d’essere
nell’attuale assetto storico-economico-culturale.
Peraltro – conclude il Consiglio di Stato – NEL RISPETTO DELLA
PACIFICA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GENERALE (in materia di
fabbricerie) SI DOVRÀ TENERE OPPORTUNAMENTE CONTO, IN SEDE DI
REVISIONE DELLO STATUTO, DELLA TRADIZIONE STORICA E DELL’ATIPICITÀ
DELLA CAPPELLA, bilanciando così l’esigenza primaria del rispetto
dell’applicazione della normativa generale e comune con quella, pur
rilevante, del mantenimento, ove compatibile, delle tradizioni
storico-culturali.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract il
dott. Alessandro Perego]
Parere 06 gennaio 2006
L’intervento di circoncisione maschile, anche quello rituale, è
atto di competenza medica, stanti le implicanze che esso riveste in
ordine alla valutazione delle condizioni del soggetto la corretta
esecuzione dell’intervento, in condizioni di massima garanzia, nel
rispetto dei principi etici, deontologici e di buona pratica clinica.
Sotto questo profilo la circoncisione rituale maschile non può
ritenersi atto contrario alla deontologia, ma nello stesso tempo non
può mai sovrastare la coscienza soggettiva del medico, al quale deve
essere garantito il principio generale giuridico e deontologico del
diritto di obiezione di coscienza.
L’intervento di circoncisione rituale non assolve alle funzioni di
tutela della salute proprie del SSN e non può rientrare tra le
prestazioni uniformi ed essenziali come definite dal D. Lgv. 229/99.
Di conseguenza non trova giustificazione di carattere etico per essere
posto a carico del SSN.
Parere 31 dicembre 2001
INTERVENTI DI CIRCONCISIONE PER MOTIVI RELIGIOSI (allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Vento 31 dicembre 2001, n. 3892) Il tema proposto all’attenzione del Comitato riguarda gli interventi di circoncisione di minori di sesso maschile e propone una duplice problematica: se possano trovare giustificazione quando non sussistano indicazioni di ordine sanitario (per finalità terapeutiche o […]
Parere 17 marzo 2006
Parere 02 novembre 2009, n.2750/09
Dalla lettura di talune norme fondamentali della Costituzione
italiana, in particolare dagli artt. 7, 8, 19, 20, emerge un favor
religionis che non può essere disconosciuto in sede amministrativa
ogni qualvolta dovessero sorgere problemi interpretativi e di
applicazione delle norme relative agli enti ecclesiastici.
Nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli
enti ecclesiastici, il requisito dello svolgimento della «attività
di religione o di culto» previsto dall’art. 16, l. 20 maggio 1985 n.
222, deve essere attentamente valutato, caso per caso, e deve essere
riconosciuto ricorrente quando in concreto siano ‘essenzialmente’
perseguite le attività esplicate nella tipologia prevista dallo
stesso art. 16, attività che per l’avvenuta evoluzione dei concetti
di ‘religione e di culto’, può essere più largamente intesa (anche
rispetto a quanto in precedena espresso in proposito dal Consiglio di
Stato), purché sia sempre prevalentemente riconducibile alle
peculiari finalità (religiose) perseguite dalla Chiesa.
Per evitare che il rispetto della normativa nella sua interpretazione
possa dar luogo ad applicazioni puramente formali, occorrerà che nel
concreto l’Amministrazione verifichi, di volta in volta, l’effettiva
corrispondenza delle attività perseguite con le più volte
evidenziate finalità. Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto
sussistente il requisito del perseguimento di finalità di religione e
di culto nella fondazione ‘Museo Diocesano’, dell’Istituto Storico
‘San Josemaria Escriva’, e della fondazione ‘Duomo di Mestre’.