Parere
Parere 24 luglio 2018, n.1897/2018
Si ringrazia per la
segnalazione Patrizia Clementi, dell'Ufficio Avvocatura Diocesi di
Milano.
Parere 23 giugno 2017
"Il parere (…) è
dedicato al rapporto tra immigrazione e salute. Attingendo a una
serie di dati circostanziati, da quelli di
carattere epidemiologico a quelli sul numero degli sbarchi sulle
coste italiane, il parere richiama innanzitutto
l‟attenzione sull‟emergenza che sta mettendo a
dura prova la sostenibilità, non solo finanziaria, delle
varie misure lodevolmente
approntate negli ultimi anni
dall‟Italia per gestire il flusso migratorio, dalle
fasi del salvataggio in mare e della prima assistenza
all‟accoglienza diffusa nei vari comuni del Paese. Il
fenomeno non viene però qui considerato solo
in quest‟ottica, di natura più emergenziale: vi
è infatti anche un‟immigrazione che oramai si
è radicata ed è divenuta permanente, prova ne sia che
gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni e nel
corso del 2015 ben 178.000 sono diventati cittadini italiani.
(…)
Il focus del parere può essere individuato nella
tutela della “salute”, principio scolpito
nell‟identità costituzionale italiana come diritto
sociale, ossia come bene della persona e della
collettività, da garantire, nel suo contenuto essenziale e
senza discriminazioni, a chiunque si trovi sul territorio
nazionale, indipendentemente dal fatto che le persone siano
giunte nel nostro paese in modo regolare o meno, che siano
irregolari, profughi, richiedenti asilo o cosiddetti migranti
economici.
(…)
Tra le varie raccomandazioni finali,
– si richiama la responsabilità della comunità
internazionale sul fenomeno dell‟immigrazione e sulle cause che
ne sono all‟origine, invitando nel contempo a condividere lo
straordinario impegno, profuso negli ultimi anni in modo esemplare
dall‟Italia, per salvare innumerevoli vite umane e garantire il
rispetto del diritto alla salute come diritto umano fondamentale e
universale;
– si evidenziano le criticità sollevate da
un‟applicazione molto disomogenea dell‟Accordo Stato
– Regioni del 20.12.2012 (paragrafo 2), proponendo quindi di
rafforzare il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Ministero
della Salute;
– si propone di sviluppare celermente adeguate
modalità di contabilizzazione e rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute dal SSN per la salute della popolazione
immigrata irregolare;
– si propone di istituire un dividendo
sulle risorse degli stati maggiormente industrializzati, da versare su
un fondo istituzionale destinato ai paesi più poveri;
–
si chiede che venga introdotto nel nostro ordinamento il reato di
tortura e che esso sia sanzionato adeguatamente: ciò per
contrastare le esperienze drammatiche, alle quali sono sottoposti i
migranti e in particolare le donne – detenzioni arbitrarie,
trattamenti disumani, ripetute violenze sessuali, prostituzione sotto
ricatto – esperienze che possono aver luogo anche nel territorio
italiano (per esempio ad opera degli scafisti nelle acque territoriali
italiane);
– si suggerisce di allestire forme di accoglienza
specifiche per le donne che hanno subito ripetutamente violenza nel
corso del viaggio di arrivo in Italia;
– si consiglia di
rafforzare l‟impegno a favore dell‟educazione sanitaria,
anche potenziando le funzioni di alcuni servizi, come i consultori
familiari e i servizi di salute mentale;
– si raccomanda un
progressivo aumento delle competenze interculturali degli operatori
del SSN e un‟adeguata valorizzazione, all‟interno dei
percorsi formativi universitari rivolti ai futuri medici e
professionisti della salute, delle Medical Humanities e di studi e
ricerche riguardanti la relazione terapeutica in una prospettiva
interculturale;
– si invitano i relativi Ordini professionali ad
aggiornare i propri codici deontologici, con espliciti riferimenti al
dovere da parte del professionista di tenere conto delle differenti
identità culturali di appartenenza dei pazienti."
Parere 21 luglio 2016, n.1695
Per quanto concerne il riferimento alla “coscienza
individuale” adombrato per invocare la possibilità di
“obiezione”, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e
correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti
a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e
cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere.
diverso dalla persona del sindaco. In tal modo il Legislatore ha
affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato
civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto
tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti – quella
degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto che,
tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di
coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa
compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia
richiedente. Del resto, è prassi ampiamente consolidata
già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di
stato civile possano essere svolte da persona a ciò delegata
dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale,
sicché il problema della “coscienza individuale”
del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti
richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi
senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in
alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia
omosessuale a costituirsi in unione civile.
Parere 16 febbraio 2016
Parere 29 gennaio 2016
Parere 28 agosto 2015, n.1048
La specificità ed eccezionalità della disciplina
concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
esclude che si possa ritenere che, allo stato della attuale normativa,
in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative
prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno
rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
Parere 17 febbraio 2015
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]
Parere 12 novembre 2014, n.3624070
Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.