Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 19 luglio 2012, n.196

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, nella parte in cui
prevede la facoltà della donna – in presenza delle condizioni ivi
stabilite – di procedere volontariamente alla interruzione volontaria
della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento (nel
caso di specie, il procedimento ex articolo 12 della legge n. 194 del
1978 era stato attivato a seguito della richiesta, del locale
Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere
l’interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i
genitori).

Ordinanza 29 giugno 1992, n.264

Vedi: Corte Costituzionale, sentenza 27 aprile 193, n. 195
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=378], Edilizia di
culto e assegnazione di aree e contributi alle confessioni religiose
prive di intesa

Ordinanza 22 maggio 2012, n.150

La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la
questione dell’eventuale contrasto della disposizione interna con la
norme della CEDU va risolta in base al principio in virtù del quale
il giudice comune, al fine di verificarne la sussistenza, deve avere
riguardo alle norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di
Strasburgo, «specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione e applicazione» (da ultimo, sentenza n. 78 del 2012),
poiché il «contenuto della Convenzione (e degli obblighi che da essa
derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza
che nel corso degli anni essa ha elaborato», occorrendo rispettare
«la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di
apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle
peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma
convenzionale è destinata a inserirsi» (_ex plurimis_, sentenze n.
236 del 2011 e n. 317 del 2009), ferma la verifica, spettante al
Giudice delle leggi, della «compatibilità della norma CEDU,
nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato
espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme
della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007; analogamente, tra le
più recenti, sentenze n. 113 e n. 303 del 2011). Nel caso di specie,
la Corte ha pertanto ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali
di merito perchè – alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande
Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria – i rimettenti
procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni.

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In OLIR.it
Grande Chambre. Sentenza 3 novembre 2011: AFFAIRE S.H. ET AUTRES c.
AUTRICHE
[/areetematiche/documenti/documents/microsoft%20word%20-%20fecondazione%20eterologa%20affaire_s%20h%20_et_autres_c%20_autriche.pdf]

Ordinanza 29 marzo 2012

Anche in applicazione dell’art. 3, comma 1, della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, l’evento familiare di particolare
gravità, che legittima la concessione del permesso ai sensi del 2°
comma dell’art. 30 della legge n. 354/1975, può essere rappresentato
da avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore, rispetto ai
quali l’assenza del genitore detenuto potrebbe gravemente disturbare
il processo evolutivo della personalità del figlio stesso (nel caso
di specie, veniva concesso al genitore detenuto di assistere alla
Prima Comunione della figlia e di recarsi al successivo rinfresco).

Ordinanza 06 luglio 2011, n.14839

Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione
risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice
ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalemnte rilevanti,
produttivi di danno che quest’ultimo avrebbe tenuto nel processo
canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia
stato celebrato a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del
18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
L’attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo
canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al
diritto canonico in generale ed alle regole processuali canoniche in
particolare, non possono infatti essere oggetto, in quanto tali e fino
a quando detti atti restino funzionali all’attività processuale ed
interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello
Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione
ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal
can. 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed
indipendenza degli ordini espressa dall’art. 7 della Costituzione,
separazione ed indipendenza che costituiscono l’essenza stessa del
principio di laicità dello Stato.

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La redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione l’Avvocato
Ecclesiastico Maurizio Bogetti

Ordinanza 09 maggio 2011

L’immissione, di qualunque natura essa sia, assume connotato
illecito laddove essa travalichi la “normale tollerabilità” (art.
844 c.c.) . In particolare, detto giudizio di tollerabilità deve
elaborarsi tenendo in considerazione la “condizione dei luoghi” e
comparando le contrapposte esigenze, riferibili alla causa del fatto
immissivo e a colui che le subisce. (Nel caso di specie, la pretesa
dei ricorrenti, volta in via cautelare d’urgenza all’adozione di
un provvedimento di interdizione dell’utilizzo parziale degli
impianti sportivi della Parrocchia è apparsa accoglibile laddove
temporalmente circoscritta). Deve, inoltre, rilevarsi che la vicinanza
tra le strutture parrocchiali e i vicini immobili adibiti ad
abitazione  e l’orario mattutino dello scampanio sono circostanze
valorizzabili per inferire una valenza immissiva del conseguente suono
che, in ragione della sua protrazione, può travalicare la
tollerabilità. Nel caso di specie, le concorrenti esigenze, di
tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della parrocchia
(estrinsecazione, quest’ultima, del diritto all’esercizio del
culto, assistito da garanzia sia costituzionale (art. 7) che
legislativa, espressa, quest’ultima, dall’art. 2 della legge
25.03.1985 n. 121, recante le modifiche al Concordato Lateranense
dell’11 febbraio 1929) sono contemperabili ed entrambe
perseguibili in sede cautelare restringendo temporalmente lo
scampanio delle ore 7,00 entro i venti secondi di rintocchi.

Ordinanza 26 maggio 2010

L’impossibilità di assistere alla messa domenicale, per mancanza
di un locale idoneo a tale scopo nelle c.d. aree riservate, lede il
diritto di libertà religiosa del detenuto di fede cattolica. Non può
infatti ritenersi sufficiente, ai fini dell’effettivo esercizio del
culto cattolico, l’ascolto dalla cella chiusa da parte del detenuto
della messa celebrata in corridoio.

Ordinanza 05 gennaio 2011, n.4

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis,
156-bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che
le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, sollevata
in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.

Ordinanza 27 dicembre 2010, n.26171

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto
dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato
dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine
sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella
L. 4 agosto 2006, n. 248), nell’estendere l’esenzione disposta
dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, alle
attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha
carattere innovativo e non interpretativo (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24500 del 20/11/2009 [https://www.olir.it/documenti/?documento=5233]).