Ordinanza 19 luglio 2012, n.196
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli
2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, nella parte in cui
prevede la facoltà della donna – in presenza delle condizioni ivi
stabilite – di procedere volontariamente alla interruzione volontaria
della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento (nel
caso di specie, il procedimento ex articolo 12 della legge n. 194 del
1978 era stato attivato a seguito della richiesta, del locale
Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere
l’interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i
genitori).