Ordinanza
Ordinanza 06 giugno 2013, n.14329
Appare configurabile un contrasto tra l’art. 4 della legge n. 164
del 1982 (nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per
effetto del d.lgs. n. 150 del 2011) e gli artt. 2 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che la sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio religioso, così introducendo nel nostro ordinamento
l’unica ipotesi di “divorzio imposto ex lege”. Conforta il
prospettato dubbio di costituzionalità, sotto il profilo del
parametro imposto dagli artt. 8 e 12 della CEDU, una recentissima
pronuncia della Corte Europea dei diritti umani (caso H. contro
Finlandia, 13 ottobre 2012
[/areetematiche/documenti/documents/caseofh.v.finland.pdf]), nella
quale viene affrontata una questione analoga a quella in oggetto.
Ordinanza 21 marzo 2013, n.7046
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 21 marzo 2013, n. 7046: "Ordine Mauriziano e giurisdizione del Giudice amministrativo". LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. – Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente di Sez. – Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. – Dott. SALVAGO […]
Ordinanza 29 marzo 2013
I criteri enunciati dalla Grande Camera, pur all’interno di una
pronuncia di rigetto (v. _Affaire S.H. et Autres c. Autriche
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6016]_),
costituiscono ineludibile criterio interpretativo per il Giudice delle
leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza della norma
impugnata ai valori fondamentali della persona “convenzionalmente”
tutelati, come richiamati nella Carta costituzionale italiana. La
Grande Camera riconosce, infatti, certamente al Legislatore nazionale
un margine di discrezionalità nelle materie eticamente sensibili,
tuttavia l’autonomia riconosciuta è dalla medesima definita
“limitata” in tutti i casi in cui debba essere regolato, come in
quello di specie, un aspetto importante dell’esistenza e della
identità del cittadino. In questo senso, una interpretazione
convenzionalmente orientata dei principi costituzionali in esame non
può che parametrare il limite in discussione ai valori di conoscenza
scientifica e condivisa sensibilità sociale esistenti sul punto, che
non appaiono eludibili facendo ricorso allo schermo della
discrezionalità legislativa. In base a tale lettura il Collegio
solleva, pertanto, questione di legittimità in riferimento all’art.
4, comma 3, all’art. 9, commi 1 e 3 limitatamente alle parole “in
violazione dell’art. 4, comma 3” e all’art. 12, comma 1 della
legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31,
32, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui impongono il
divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e
prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero
praticarla.
Ordinanza 28 marzo 2013, n.137
Con la presente ordinanza il T.A.R. Lombardia-Brescia ha sospeso
cautelarmente il provvedimento del Comune di Gorle, del 23 novembre
2012, prot. n. 12013
[/areetematiche/documenti/documents/prot.12013.pdf], con cui – ai
sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – è
stata trascritta nei registri immobiliari l’acquisizione di diritto
gratuita, in favore del predetto Comune, di un immobile, di proprietà
della Comunità Evangelica Christ Peace And Love, utilizzato quale
luogo di culto. Il provvedimento sospeso costituirebbe, altresì,
titolo per l’immissione nel possesso dello stesso immobile da parte
dell’Amministrazione Comunale, anche con l’ausilio della Forza
Pubblica. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato adottato
all’esito di un procedimento il cui avvio era stato comunicato con
nota del 14 settembre 2012, prot. n. 9369
[/areetematiche/documenti/documents/prot.9369.pdf]. Nel motivare
l’ordinanza, il Collegio ha richiamato l’art. 15 della legge n.
520/95, di approvazione dell’Intesa con la CELI, in virtù del quale
«gli edifici aperti al culto della CELI e delle sue Comunità,
nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del
decano della CELI e dell’organo responsabile della sua Comunità
interessata» (c. 1) nonché «salvi i casi di urgente necessità, la
forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il
ministro di culto responsabile dell’edificio» (c.2). In precedenza
la Comunità Evangelica Christ Peace And Love aveva impugnato,
chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza n. 35/11 del
Comune di Gorle del 10 giugno 2011 con cui era stato ingiunto il
ripristino dello stato dei luoghi, con dismissione dell’attività
non autorizzata. Con ordinanza, dapprima dello stesso TAR
Lombardia-Brescia (ordinanza 10 novembre 2011, n. 847
[/areetematiche/documenti/documents/ord.847-11.pdf]) e successivamente
del Consiglio di Stato (VI Sezione, ordinanza 15 febbraio 2012, n. 646
[/areetematiche/documenti/documents/ord.646-12.pdf]), l’istanza
incidentale era stata rigettata, avendo ritenuto l’Alto Consesso che
difettassero i presupposti, «tenuto conto dell’assenza di titolo
abilitativo per l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso di
un capannone.
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Si ringrazia per la segnalazione del documento e la stesura del
relativo Abstract il dr. Mattia F. Ferrero dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Si ringrazia inoltre l’avvocato Paolo
Bendinelli del Foro di Bergamo per la cortese collaborazione prestata.
Ordinanza 08 ottobre 2012
Ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all’art. 2049
c.c., deve rilevarsi come per costante giurisprudenza il preponente
sia responsabile allorché l’instaurarsi del rapporto di
preposizione si ponga in rapporto di occasionalità necessaria
rispetto al fatto di reato, nel senso che proprio il rapporto di
preposizione – con l’attribuzione al preposto di determinati
compiti e responsabilità (nel caso di specie, in qualità di Parroco)
– lo abbia messo nella condizione di potere compiere più
agevolmente il fatto dannoso (nel caso in oggetto, un fatto di reato),
che altrimenti sarebbe stato al di fuori della sua portata o avrebbe
potuto commettere solo con molta più difficoltà.
Ordinanza 30 gennaio 2013
Ordinanza 07 febbraio 2013
Ordinanza 06 febbraio 2013
Ordinanza 09 novembre 2012
L’ammissibilità del trasferimento in utero solo degli embrioni sani
o portatori sani della patologia non è eventualmente funzionale ad un
ipotetico “diritto al figlio sano” ovvero a pratiche eugenetiche.
Queste ultime sono infatti decisamente differenti rispetto alla
fattispecie in esame, in cui sono invece rilevanti la sussistenza di
un grave pericolo per la salute psico-fisica della donna, anche in
relazione ad importanti anomalie del concepito e la decisione della
donna di valutare gli effetti della malattia dell’embrione sulla sua
salute, analogamente a quanto avviene per l’aborto, in cui la
decisione è rimessa, alle condizioni previste, soltanto alla
responsabilità della donna.