Ordinanza 04 dicembre 2014, n.1241
Il divieto di discriminazione è posto a tutela della
dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere
esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di
immagine.
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Il divieto di discriminazione è posto a tutela della
dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere
esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di
immagine.
Il recepimento materiale, nell’Accordo di modifica del
Concordato, della disciplina dettata dagli artt. 796 e 797 c.p.c.
comporta che, nell’ambito regolato da tale Accordo, le predette
disposizioni codicistiche continuino ad operare in tutta la loro
ampiezza (nonostante l'entrata in vigore della l.n. 218/1995).
Secondo il Giudice adito resta dunque fermo il principio, già
enunciato da Cass. n. 3345/97 e n. 12671/99, secondo cui i rapporti
fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono
disciplinati sulla base di un "principio di prevenzione" in
favore di quest’ultima.
The Supreme Court ruled that Wheaton College doesn’t have to
abide by the Obamacare contraceptive coverage as long as the Christian
school tells the Obama administration that it has a religious
objection to providing birth control to its employees and students.
I cartelli, apposti da una amministrazione comunale, che recano la
scritta ‘‘NO AL VOLTO COPERTO, (salvo giustificati motivi)
’’ non appaiono discriminatori, secondo il giudice adito,
né con riferimento all’origine etnica né per
quanto riguarda la fede religiosa dei destinatari. Secondo la Corte
tale divieto appare infatti un’espressione generale e rivolta
indifferenziatamente alla totalità dei cittadini che leggono il
suddetto cartello. Ne consegue che né la dimensione ridotta
dell’espressione ‘‘(salvo giustificati motivi)
’’ né la mancanza, di seguito ad essa, della frase
‘‘ivi compresi i motivi di carattere
religioso’’ assumono a propria volta un significato
discriminatorio.
Secondo il Tribunale adito il matrimonio civile tra persone dello
stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico italiano,
come la Corte di Cassazione ha riconosciuto – sia pure non
esplicitamente – nella seconda parte della motivazione della sentenza
n. 4184/12, laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della CEDU (caso Shalk e
Kopf contro Austria) con la quale si è stabilito che "la
Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui
all'art. 12 della CEDU debba essere limitato tra persone di sesso
opposto", e ha affermato che "il diritto al matrimonio
riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquistato un nuovo e
più ampio contesto, inclusivo anche del matrimonio contratto
tra due persone dello stesso sesso".
In OLIR.it
Corte di
Appello di Firenze, Sez. I Civile, Decreto 24 settembre 2014
La delibazione non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico,
ove l'esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum
matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà, rimasta
inespressa nella sfera psichica del suo autore, venga fatto valere
proprio dal conuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del
consenso dell'altro coniuge, o comunque vi sia consenso di
entrambi i coniugi.
Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 520 del 1995, gli edifici
aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità,
nonchè le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata. Nel caso di specie, la Comunità
Evangelica Christ Peace and love ha chiesto che fosse dichiarato
nullo, per violazione della L. n. 520 del 1995 (art. 14), il
provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio,
avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune
di un bene della Comunità stessa, affermando come tale immobile
fosse luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina
della menzionata legge. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario, in base al consolidato il principio in ragione del
quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto
l'irrogazione di sanzioni sono devolute a tale giurisdizione posto
che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da
atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio,
bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente
consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere
stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.
La presente ordinanza trae origine da una causa promossa dalla
Protestant Episcopal Church in the Diocese of South Carolina contro
l’Episcopal Church in South Carolina e l’Episcopal Church
in the United States of America. L’attrice Protestant Episcopal
Church in the Diocese of South Carolina costituisce uno scisma dalla
Chiesa episcopale statunitense e, successivamente ad esso, ha
continuato ad utilizzare la medesima proprietà intellettuale
(nomi, marchi, loghi, etc.) della comunità da cui si è
separata. Allo scopo di chiarire la titolarità di essa, ha
evocato in giudizio, oltre all’Episcopal Church in the United
States of America, l’Episcopal Church in South Carolina (quale
unica comunità episcopale della Carolina del Sud riconosciuta
dalla Chiesa episcopale statunitense), allo scopo di vedere accertato
che la titolarità della proprietà intellettuale
litigiosa va riconosciuta alla Chiesa scismatica e la conseguente
inibizione dell’Episcopal Church in South Carolina all’uso
di detta proprietà intellettuale. Le Chiese convenute in
giudizio hanno chiamato in causa la Church Insurance Company of
Vermont, chiedendo che la stessa le tenga manlevate ed indenni dalle
domande della Chiesa scismatica, in forza di un contratto di
assicurazione per la responsabilità derivante da danni
cagionati dalla loro attività pubblicitaria (nella quale
sarebbe stata utilizzata la proprietà intellettuale per cui
è causa). L’ordinanza ha rigettato le eccezioni della
Church Insurance Company of Vermont, che intendeva negare la copertura
assicurativa, disponendo che la stessa debba garantire la convenuta
Episcopal Church in South Carolina dalla domanda promossa dalla
scismatica Protestant Episcopal Church in the Diocese of South
Carolina.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento e la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]