Ordinanza 05 aprile 2016
Non è contrario all’ordine pubblico un provvedimento
straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone
coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello
stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento
dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e
doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse
superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita
con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive
relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in
forza della protratta convivenza con ambedue e dei provvedimenti di
adozione.