Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 01 aprile 1996

E’inammissibile l’azione di reintegrazione del possesso proposta nei
confronti di un pastore delle ADI allorquando, pur in presenza di un
atto di revoca del ministero – che non può assumere rilevanza
nell’ordinamento italiano -, è mancata l’evidenza dello spoglio,
ossia la privazione duratura, e non meramente provvisoria, del
possesso.

Ordinanza 07 gennaio 1992

Il suono delle campane che abbia un livello acustico superiore a
quello stabilito dall’art. 2, comma 2º, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
che quindi ecceda la normale tollerabilità di cui all’art. 844
c.c., cagionando un danno al fondamentale diritto alla salute dei
cittadini non facilmente ed esaurientemente riparabile per
equivalente, legittima l’emanazione di un provvedimento d’urgenza
che vieti il suono suddetto sino alle ore 9.00 di ogni giorno.

Ordinanza 22 novembre 2001, n.379

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, in quanto il regime
del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso sarebbe ingiustamente
differenziato in base alla circostanza che le confessioni religiose
abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite
accordi o intese. Infatti la questione – sollevata allo scopo di
rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli aderenti a
confessioni religiose regolate da intese – non investe la norma
concernente la fattispecie oggetto del giudizio ‘a quo’, bensì la
norma riguardante la disciplina che si vorrebbe estendere, sicché
l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, lungi dal produrre
conseguenze nel giudizio ‘a quo’, avrebbe l’effetto – indesiderato –
di generalizzare la portata della disciplina applicabile nel giudizio
davanti al giudice rimettente.

Ordinanza 15 dicembre 1995, n.539

Corte costituzionale. Ordinanza 15 dicembre 1995, n. 539. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Avv. Mauro FERRI Giudice Prof. Luigi MENGONI Giudice Prof. Enzo CHELI Giudice Dott. Renato GRANATA Giudice Prof. Giuliano VASSALLI Giudice Prof. Francesco GUIZZI Giudice Prof. Cesare MIRABELLI Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice Avv. Massimo VARI Giudice Dott. Cesare RUPERTO Giudice […]

Ordinanza 23 febbraio 1998, n.34

E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza – essendo
stata prospettata in via ipotetica, in vista di una evenienza futura –
la questione di costituzionalita’ dell’art. 8, terzo comma, della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall’art. 2 della
legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma Cost., sotto il
profilo che tale norma non esclude la possibilita’ di pronunciare piu’
di una condanna per un reato contrassegnato dal “rifiuto” del servizio
militare di leva, benche’ diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o
per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo
comma dell’art. 8 (rifiuto di servizio militare di leva per i motivi
stabiliti dall’art. 1, stessa legge). Posto, infatti, che il principio
affermato nella sentenza n. 43 del 1997, della quale il giudice
rimettente chiede l’applicazione, concerne l’ipotesi in cui a una
prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto,
l’esecuzione della pena – condizione per l’operativita’ della clausola
di esonero dal servizio di cui al terzo comma dell’art. 8 – con
ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella
persistenza della condotta di rifiuto, risulta invece dalla ordinanza
di rimessione, che nel giudizio principale l’imputato e’ chiamato a
rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla
chiamata, per motivi non riconducibili a quelli di cui all’art. 1
della legge n. 772 del 1972 e che quindi nel giudizio ‘a quo’ non puo’
porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore
irrogazione di una pena ne’ puo’ venire in rilievo la predetta
clausola di esonero dal servizio.

Ordinanza 27 maggio 1996, n.183

Allorquando il giudice ‘a quo’ sollevi il dubbio circa la legittimita’
costituzionale di una norma, la Corte puo’ promuovere d’ufficio una
questione di legittimita’, ove ravvisi un evidente rapporto di
continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal
giudice rimettente e quella nascente dai dubbi di costituzionalita’
circa la normativa piu’ generale – sicche’ la risoluzione della
seconda sia logicamente pregiudiziale a quella della prima -, anche in
considerazione del fatto che il modo in cui occasionalmente sono poste
le questioni di legittimita’ costituzionale non puo’ impedire al
giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme
denunciate sono inserite. [Nella specie, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale della norma risultante dal
combinato disposto degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772, recante “Norme per il riconoscimento
dell’obiezione di coscienza” e 163 e segg. del codice penale, in
riferimento all’art. 3 Cost. nonche’ al principio della finalita’
rieducativa della pena, nella parte in cui prevede “che, a fronte
della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena
nel primo giudizio, l’esonero (dalla prestazione del servizio
militare) consegua soltanto all’espiazione della pena inflitta per il
secondo reato”. A parere della Corte, la prospettazione fatta dal
giudice ‘a quo’ con riferimento esclusivo all’ipotesi di precedente
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
non richiesta dall’imputato, presuppone, piu’ in generale – in tutti i
casi in cui, per un motivo previsto dall’ordinamento, alla condanna
per prima irrogata non segua l’espiazione della pena -, la
possibilita’ di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene
nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio
militare; pertanto, ritenendo tale possibilita’ di dubbia conformita’
alla Costituzione, sotto diversi profili, la Corte ha sollevato
previamente la questione di legittimita’ costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., dell’art. 8, secondo e
terzo comma, della l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui
consente la ripetuta sottoponibilita’ a procedimento penale del
medesimo soggetto gia’ condannato per i fatti ivi previsti].

Ordinanza 12 marzo 1998, n.67

E’ manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell’atto
di promovimento in punto di rilevanza, la questione di legittimita’
costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 33, commi secondo e
terzo, e 117, comma primo, Cost., nei confronti della legge della
Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge
regionale 25 gennaio 1983, n. 6 “Diritto allo studio”), con la quale,
nell’ambito di un sistema pubblico integrato, in essa delineato, si
prevedono i criteri per l’assegnazione, da parte della Regione, di un
contributo finanziario (consistente nella ripartizione di un apposito
fondo) ai Comuni che abbiano attivato convenzioni finalizzate alla
qualificazione e al sostegno di scuole dell’infanzia gestite da enti,
associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro.
Nell’impugnare la legge regionale nel suo intero complesso ritenendo
le singole disposizioni della stessa “inautonome”, ma in tal modo
impedendo la scissione della formulata censura attraverso il
frazionamento di diversi possibili profili applicativi, il TAR
rimettente si e’ infatti limitato ad affermare, riguardo alla
rilevanza della eccezione di incostituzionalita’ nel processo di
provenienza, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, che “le
norme denunciate costituiscono elemento dirimente della controversia”,
senza considerare, tra l’altro, che un’eventuale decisione di
accoglimento della Corte costituzionale avrebbe reso ‘inutiliter data’
la sentenza parziale gia’ dal TAR pronunciata, contemporaneamente alla
emissione della ordinanza di rinvio, con applicazione della legge ‘de
qua’, a tutela di un interesse legittimo fatto valere dai ricorrenti.