Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 06 dicembre 1995, n.529

Pretura di Trento. Sezione distaccata di Borgo Valsugana. Ordinanza 6 dicembre 1995, n. 529. Il pretore Letti gli atti del procedimento penale a carico di X.X., nato a XXXXX il XXXXXX ed ivi residente in via XXXXX e X.X., nato a XXXX il XXXXXX, ed ivi residente, via XXXXXXX; imputati “dei reati p. e p. […]

Ordinanza 26 luglio 1995, n.186

Giusta la natura individuale del diritto alla salute, spetta in via
esclusiva al paziente o ai suoi familiari la valutazione circa
l’opportunità di un intervento chirurgico con alte probabilità di
esito infausto, quali che siano le motivazioni della scelta.
Correlativamente, non può configurarsi, quanto meno nella detta
ipotesi, un dovere di attivarsi a tutela della salute altrui a carico
degli esercenti la professione sanitaria che ricevano il rifiuto
all’intervento da parte del congiunto legittimato ad assumere la
decisione in luogo del paziente.

Ordinanza 08 gennaio 1992, n.3

É inapplicabile nei confronti del Sovrano Militare Ordine di Malta la
normativa di cui all’art. unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621,
concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,
convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice
scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad integrare la
condizione di reciprocità ivi richiesta. É fondato, a livello di
fumus boni iuris, il ricorso avverso il decreto del ministero di
grazia e giustizia 17 ottobre 1991, col quale è stata negata
l’autorizzazione a procedere esecutivamente su beni del Sovrano
militare ordine di Malta per ragioni di inopportunità, in quanto esso
non tiene in alcuna considerazione che il credito in oggetto concerne
retribuzioni di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita
costituzionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di
convenienza fra Stato italiano ed organizzazioni internazionali.

Ordinanza 29 ottobre 1997

Sono configurabili gli estremi del reato di favoreggiamento personale
aggravato nella condotta del sacerdote che celebri Messa nel
nascondiglio di un capo mafia latitante, in tal modo consentendo al
fuggiasco di soddisfare le proprie esigenze religiose e spirituali
senza recarsi in chiesa e quindi senza esporsi al rischio di essere
sorpreso dall’autorità di polizia che lo ricerca. Sono configurabili
gli estremi del reato di favoreggiamento personale aggravato nella
condotta del sacerdote che, presentandosi spontaneamente innanzi
all’autorità di polizia per rendere dichiarazioni in merito al suo
possibile coinvolgimento nella latitanza di un noto boss mafioso, si
astenga dal rivelare il nome — pur conoscendolo — di chi lo ha
condotto presso il rifugio del ricercato.

Ordinanza 02 agosto 2002

Ai sensi dell’art. 8 L. 121/1985, la trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce
all’atto stesso l’idoneità a produrre effetti civili
nell’ordinamento italiano. Per effetto di tale norma gli effetti
civili destinati a prodursi per effetto della conclusione di un
matrimonio concordatario sono quelli propri dell’atto di
celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile, ossia quelli di cui l’atto trascritto contiene tutti gli
elementi previsti dalle singole fattispecie. La trascrizione
dell’atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad
un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro
ordinamento; conseguentemente, anche la scelta per il regime
patrimoniale della separazione dei beni contenuta nell’atto di
matrimonio concluso dinanzi ai ministri di culto cattolico, è idonea
a spiegare effetti nell’ordinamento vigente solo se della scelta vi
è menzione nell’atto trascritto, a seguito dell’indiretto
conferimento di efficacia alla convenzione; La mancata indicazione
nell’atto di matrimonio trascritto del regime di separazione dei
beni comporta l’impossibilità di riconoscere efficacia alla
dichiarazione effettuata dalle parti dinanzi al ministro di culto.

Ordinanza 15 gennaio 1996, n.287

Tribunale Civile di Salerno. Ordinanza 15 gennaio 1996, n. 287. (Palumbo; Libero) (omissis) Osserva in diritto Nel nostro ordinamento l’attribuzione del cognome è ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiare, per cui quando l’art. 6 c.c. dispone: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito” non rinvia a norme che […]

Ordinanza 11 giugno 1994

E’opinabile la sussistenza del fumus boni juris nel procedimento ex
art. 700 c.p.c. instaurato sul presupposto dell’efficacia civile di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per timore di
eccezionale gravità del marito nei confronti della madre e allo scopo
di conseguire l’obbligazione indennitaria e alimentare dovuta dal
coniuge in mala fede a norma dell’art. 129 bis c.c., mancando nella
specie l’attribuibilità del vizio al coniuge ed essendo invece
indifferente la conoscenza della nullità da parte del medesimo.

Ordinanza 10 maggio 2002, n.178

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 97 cost., la
q.l.c. dell’art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124, il quale, ai fini
della maturazione del prescritto periodo di insegnamento occorrente
per l’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, prende in
considerazione il solo servizio di insegnamento prestato nelle scuole
statali ovvero negli istituti e scuole secondarie legalmente
riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole materne autorizzate e
nelle scuole elementari parificate, senza menzionare le scuole
elementari autorizzate, in quanto non può considerarsi irragionevole,
nè contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta del
legislatore di valutare diversamente il servizio effettuato dai
docenti presso le scuole elementari parificate rispetto a quello reso
nelle scuole elementari autorizzate, atteso il differente regime
giuridico delle due categorie di istituti, solo le scuole elementari
parificate essendo rette da un regime concessorio che le assimila ad
ogni effetto legale alle scuole elementari statali.

Ordinanza 23 maggio 2002, n.213

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 8 cost., la
q.l.c. dell’art. 404 c.p., il quale, sanzionando esclusivamente le
offese commesse ai danni della religione cattolica, porrebbe
quest’ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto
alle religioni diverse da quella cattolica, in quanto il rimettente
muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall’art. 406
c.p., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di
confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Ordinanza 26 febbraio 2002, n.34

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 402 c.p. – che
punisce con la reclusione fino a un anno “chiunque pubblicamente
vilipende la religione dello Stato”, accordando una tutela
privilegiata alla sola religione cattolica – in quanto la disposizione
censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per
violazione degli art. 3 e 8 cost., con la sent. n. 508 del 2000,
successiva all’ordinanza di rimessione.