Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 14 febbraio 2018

La Corte d'Assise di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p., che disciplina il reato di
Istigazione o aiuto al suicidio, in particolare
"nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al
suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione
in contrasto e violazione dei principi di cui agli articoli 3, 13, II
comma, 25, III comma della Costituzione, che individuano la
ragionevolezza della sanzione penale in funzione
dell’offensività della condotta accertata. Infatti, deve
ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt.
2, 13, I comma della Costituzione ed all’art. 117 della
Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia
riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che
di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà
della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla
norma in esame."
 

Ordinanza 13 dicembre 2017, n.29886

"la riconducibilità di
una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini
dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale
riservato a questi ultimi dall'art. 2 del d.P.R. 29 novembre 1973,
n. 598, deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto
in ordine al concreto esercizio dell'attività (cfr. per
riferimenti Cass. n. 1633-95 e anche Cass. n. 12871-01; da ultimo
Cass. n. 25586-16); e a tal fine non è sufficiente che gli enti
di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma
occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del
1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto
carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in
presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente,
che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e
immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il
procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti;

il punto decisivo è che l'affermazione della CTR,
secondo la quale l'associazione aveva posto in essere una vera e
propria attività commerciale al fine di ricavarne un reddito,
mediante vendita di pubblicazioni e organizzazione a pagamento di
corsi a beneficio di soggetti non associati, si basa su un
corrispondente accertamento di fatto e non è efficacemente
contrastata"

FONTE DEL DOCUMENTO:
www.tcnotiziario.it

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Ordinanza 20 aprile 2017

"(…) deve osservarsi come, nel caso in esame,
l’individuazione degli specifici luoghi pubblici (fondata sulla
implicita distinzione delle tipologie di luogo pubblico) e la
previsione di un divieto di accedere con mezzi che impediscano
l’identificazione solo per il tempo legato alla permanenza nei
detti spazi costituiscano elementi che consentono di ritenere che il
divieto – e dunque il sacrificio dei diritti di cui agli artt. 8 e 9
della Cedu – , sia ragionevole e proporzionato
rispetto al valore invocato dal legislatore – la pubblica
sicurezza -, che risulta concretamente minacciata
dall’impossibilità di identificare (senza attendere
procedure di identificazione che richiedono la collaborazione di tutte
le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno
ingresso nei luoghi pubblici individuati."

Ordinanza 01 marzo 2017, n.5250

"(…) la convivenza triennale come coniugi, quale situazione
giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza
canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di
un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio,
né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una
complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio
di diritti, adempimento di doveri e assunzione di
responsabilità di natura personalissima".


(Fonte: www.renatodisa.com)

Ordinanza 23 febbraio 2017

La redazione di
OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele – Università degli
Studi di Padova per la segnalazione del
documento.

Ordinanza 13 dicembre 2016, n.25586

Lo svolgimento di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, senza le modalità di una
attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo
necessario ai fini delle agevolazioni in esame e va accertato in
concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le
caratteristiche della 'clientela' ospitata, della durata
dell'apertura della struttura e, soprattutto, dell'importo
delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai
'prezzi di mercato', onde evitare una alterazione del regime
di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di
Stato.

Ordinanza 06 novembre 2016

Il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e
comprensivo di una varietà di un'ampia varietà di
contenuti, in quanto è lo stesso art. 138 della Costituzione a
connotare l'oggetto del referendum costituzionale come unitario e
non scomponibile a mente dei commi primi e secondo dell'articolo
suddetto.

Ordinanza 19 luglio 2016

Il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la
conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del
nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti
dall’articolo 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto
tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito
della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo
religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i
concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli articoli
143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di
improseguibilita’ della convivenza o di grave pregiudizio per
l’interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n
15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498).