Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 30 gennaio 1985, n.26

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
ss. della legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 3, 9,
117 e 128 della Costituzione – relativamente alla parte in cui viene
data esecuzione all’art. 16, secondo comma, del Trattato fra la Santa
Sede e l’Italia, il quale stabilisce la facoltà concessa alla Santa
Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli
allegati, l’assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte
di autorità governative, provinciali o comunali italiane – posto che,
per costante giurisprudenza della Corte, il sindacato sulle norme dei
Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte dell’Italia,
resta limitato e circoscritto all’accertamento della loro conformità
o meno ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Gli
invocati parametri costituzionali non rientrano infatti – agli effetti
in questione – fra i “principi supremi”, mentre il cosiddetto
“privilegio di extraterritorialità”, previsto dal Trattato fra la
Santa Sede e l’Italia, non offende – di per sè – “il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.

Ordinanza 20 aprile 2005

Il provvedimento di autorizzazione all’interruzione dell’alimentazione
artificiale richiesto dal tutore può non corrispondere all’interesse
dell’interdetto. Ed infatti, lo stabilire se sussista l’interesse al
provvedimento autorizzatorio, prima che l’attuabilità dello stesso,
giuridicamente presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della
morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o
religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente
soggettive. Conseguentemente giammai il tutore potrebbe esprimere una
valutazione che, in difetto di specifiche risultanze possa affermarsi
coincidente con la valutazione dell’interdetto. Ad ulteriore supporto
di tale conclusione, va rilevato che le numerose norme rinvenibili
nell’ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in
materie attinenti ad interessi strettamente personali – pur se di
carattere non altrettanto essenziale quale quello in esame –
dell’interdetto per infermità appaiono elementi sintomatici della non
configurabilità, in mancanza di specifiche disposizioni, di un
generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai
cc.dd. atti personalissimi.

Ordinanza 26 marzo 2005

La rimozione del crocifisso dalle aule sedi dei seggi elettorali non
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che le
controversie sulla vigenza delle norme che prevedono, tra le altre
disposizioni di carattere generale ed organizzativo, la presenza del
crocifisso nelle aule scolastiche e, quindi, spiegano i loro effetti
verso una platea indifferenziata di soggetti, non attengono ad un
rapporto esclusivamente “individuale” di utenza, ai sensi dell’art.
33, 2° comma, lett. e), D. L.vo n. 80/98. Ciò premesso, anche a
volere ritenere configurabile la giurisdizione del giudice adito,
mancano in ogni caso le condizioni per accogliere tale domanda
cautelare, considerato che la mera esposizione di tale simbolo, nel
quale si identifica ancora oggi, sotto il profilo spirituale, la larga
maggioranza dei cittadini italiani, in assenza di qualsivoglia divieto
normativo, costituisce la testimonianza di tale diffuso sentimento,
senza alcuna valenza discriminatoria nei confronti delle altre
religioni, la cui libera professione è senza alcun dubbio consentita
e garantita dallo Stato. Né da tale presenza pare derivare alcuna
violazione e/o condizionamento quanto al libero esercizio del diritto
di voto, dovendosi in primo luogo ricondurre tale simbolo alla
radicata tradizione religiosa e culturale del Paese, senza
necessariamente dedurne un’interferenza, anche solo indiretta,
rispetto alle varie consultazioni (politiche, amministrative o
referendarie).

Ordinanza 31 marzo 2005

Il crocifisso non può essere considerato come simbolo esclusivamente
religioso. In una società come quella italiana, definita di “antica
cristianità”, non può infatti escludersi il carattere anche
culturale di quest’ultimo, in quanto espressione del patrimonio
storico di un popolo, alla cui identità tale simbolo va riferito. La
croce, dunque, oltre ad essere dotata di un particolare significato
per i credenti, rappresenta l’espressione della civiltà e della
cultura cristiana nella sua radice storica, come simbolo dotato di
valore universale. Pertanto, sotto tale profilo, e cioè considerando
il carattere culturale del crocifisso, è da escludere un contrasto
tra la sua mera presenza ed il principio di laicità dello Stato. Né
tale presenza contrasta comunque con il diritto, costituzionalmente
garantito, di libertà religiosa, posto che la stessa non appare
circostanza idonea a costringere ad atti di fede e ad atti contrari
alle proprie convinzioni religiose, e tale da essere, quindi, in
contrasto con il principio di libertà religiosa.

Ordinanza 24 marzo 2005

La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche destinate a sedi di
seggio non rappresenta di per sé imposizione di un credo religioso o
di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una
determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione
in materia religiosa. Né, per il solo fatto di permanere durante lo
svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali o
referendarie, tale presenza è idonea ad assumere una connotazione
particolare che in qualche modo condizioni, subordini o influenzi la
formazione dell’opinione politica o l’espressione del voto da parte
degli elettori. E’ inoltre dubitabile che sussista in astratto il
diritto soggettivo del privato di conseguire giudizialmente
l’adeguamento dell’ordinamento ad un principio costituzionale
(quale il principio di laicità dello Stato), in quanto ciò
significherebbe attribuire al singolo la possibilità di indirizzare
concretamente l’azione della P.A. al di fuori della normativa
(costituzionale, primaria, secondaria e regolamentare) che presiede
alla formazione ed alla attuazione della volontà della P.A., ed – in
secondo luogo – presupporrebbe che, a semplice richiesta di chiunque e
mancando lo specifico pregiudizio di cui appena sopra, l’Autorità
giudiziaria possa surrogarsi allo Stato nell’emanazione di
disposizioni normative dirette ad attuare nell’ordinamento i principi
costituzionali aventi carattere non precettivo, ma programmatico.

Ordinanza 30 gennaio 2000, n.26

Ordinanza 30 gennaio 2000, n. 26: “Associations and Foundations”. (Official Gazette, n. 39 of 31 January 2000) Chapter 1 – General Provisions Article 1 (1) Natural and legal persons aiming to carry out activities of general interest, of local community interest or, if such be the case, of their personal non-patrimonial interest may establish associations […]

Ordinanza 31 agosto 2000, n.431

Ordinanza 31 agosto 2000, n. 431: “Romania. Preventing and punishing all forms of discrimination”. On the basis of article 107 paragraphs (1) and (3) of the Romanian Constitution and of article 1 letter S point 2 of Law no. 125/2000 that enables the Government to issue ordinances The Romanian Government adopts the following Ordinance: Chapter […]

Ordinanza 18 giugno 2004, n.21

Ordinanza 18 giugno 2004, n. 21: “Vietnam. Religious belif and religious organizations”. ORDINANCE OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY NO. 21/2004/PL-UBTVQH11 OF 18 JUNE 2004 REGARDING RELIGIOUS BELIEF AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH 10 dated […]

Ordinanza 24 gennaio 2005

Giudice per le Indagini Preliminari di Milano.Ordinanza del 24 gennaio 2005: “Reato di associazione con finalità di terrorismo: scarcerazione disposta per sopravvenuta carenza di gravi indizi di reato”. N. 28491/04 R.G. N.R.N.5774/04 R.G. G.I.P. Tribunale di MilanoUfficio del Giudice per le Indagini Preliminari REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice dr. Clementina Forleo, all’esito del […]

Ordinanza 05 ottobre 2002, n.9

Tamil Nadu. Ordinanza 5 ottobre 2002, n. 9: “Illégales les conversions religieuses obtenues par la force”. (da “Gazette du gouvernement du Tamil Nadu”, Lois et ordonnances du Tamil Nadu Quatrième partie – Deuxième section) L’Ordonnance ci-dessous qui a été promulguée par le Gouverneur le 5 octobre 2002 est publiée ici à des fins d’information générale. […]