Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 29 luglio 2005, n.347

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476, e degli artt. 31, secondo comma, 35, primo comma, 36,
primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia), in riferimento agli articoli 2, 3 e 30
della Costituzione. Deve pertanto ritenersi legittimo il rilascio
dell’idoneità all’adozione internazionale a persona singola nei casi
particolari indicati dall’art. 44 della suddetta legge n. 184/1983,
compresa l’ipotesi – di cui alla lett. d) – di “constatata
impossibilità di affidamento preadottivo” .

Ordinanza 08 novembre 2004, n.126

Auto Audiencia Provincial Soria núm. 126/2004 (Sección 1ª), de 8 noviembre: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO En el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Soria, se tramitaron los autos de Solicitud de Eficacia Civil de Resoluciones Eclesiásticas 325/03, en los que recayó resolución que contiene la siguiente PARTE DISPOSITIVA: «1.-Se acuerda reconocer eficacia civil a […]

Ordinanza 30 novembre 2004, n.281

Auto Audiencia Provincial Castellón núm. 281/2004 (Sección 2ª), de 30 noviembre: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO La parte dispositiva del auto apelado literalmente dice: «Acuerda: Denegar la eficacia civil de la sentencia canónica dictada por el Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Segorbe-Castellón de fecha 25 de junio de 2003, confirmada por Decreto Ratificatorio del Tribunal […]

Ordinanza 26 maggio 2005

La presenza del crocifisso nei locali adibiti a seggi elettorali non
integra alcuna concreta lesione o pregiudizio che valga a condizionare
la convinzione politica degli elettori e l’esercizio del relativo
diritto di voto. Non è ipotizzabile, infatti, che un “non simbolo”,
come il crocifisso per i non credenti o per i non cristiani, possa
interferire negativamente in modo incisivo sulla formazione
dell’orientamento politico e sulla conseguente espressione del voto
elettorale o referendario. Nè la presenza di crocifissi nei locali
scolastici da adibire a seggi può essere considerata come
l’espressione di una vincolante o, comunque, condizionante scelta
turbatrice della libertà religiosa o di pensiero degli elettori.
Infatti, in mancanza nell’attuale ordinamento di disposizioni di legge
che prevedano l’esibizione obbligatoria del crocifisso, salvo alcune
previsioni aventi carattere regolamentare ed in ogni caso non relative
ai seggi, la presenza sporadica e solo casuale di tale simbolo
“passivo” nelle suddette sedi elettorali non comporta l’imposizione di
alcuna condivisione religiosa, nè vincola ad atti o comportamenti che
siano anche solo indirettamente espressione di una sintonia o di una
convinzione di implicita aderenza ad una fede o culto diversi da
quelli propri. Il crocifisso risulta, dunque, una presenza
assolutamente trascurabile per chi non vi si riconosca,
impossibilitata in quanto tale a sollecitare o condizionare scelte e
comportamenti personali.

Ordinanza 04 agosto 1980

ORDEN 4 de agosto de1980 por la que se regula la asistencia religiosa y los actos de culto en los Centros escolares (B.O.E. de 6 de agosto) El derecho a recibir la formación religiosa y moral en conformidad con las propias convicciones ha quedado proclamado en la Constitución, en su artículo 27. Este derecho ha […]

Ordinanza 24 novembre 1993

Ordinanza 24 novembre 1993: “Publicación del Acuerdo con la Conferencia Espiscopal sobre Asistencia religiosa católica en establecimientos penitenciarios”. (Omissis) Artículo 1.º Se acuerda la publicación del texto del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los Establecimientos penitenciarios, celebrado el día 20 de mayo de 1993. Artículo 2.º El Acuerdo entrará en vigor el día 1 […]

Ordinanza 20 dicembre 1985

Ordinanza 20 dicembre 1985: “Publicación del acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos”. (Omissis) Artículo 1. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector público (INSALUD, AISNA, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas). La asistencia religiosa católica se prestará […]

Ordinanza 28 luglio 2005, n.856

Ordinanza 28 luglio 2005, n. 856: “Simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels”. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur […]

Ordinanza 11 luglio 2005, n.62

Ordinanza Ministeriale 11 luglio 2005, n. 62: “Calendario scolastico nazionale per l’anno 2005/2006”. IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – VISTO l’art. 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; – VISTO l’art.138 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a […]

Ordinanza 30 maggio 2005, n.11426

L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede
l’esenzione dall’ICI per gli immobili, utilizzati da enti non
commerciali, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997 ha tuttavia in
parte modificato la portata applicativa della norma suddetta,
disponendo che i Comuni possano stabilire che il diritto all’esenzione
in questione competa solo ove i fabbricati “oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”. Ne
discende che, in base alla normativa previgente, applicabile sino al
31.12.1997, deve ritenersi che l’esenzione dall’ICI, spetti anche a
soggetti diversi dagli enti non commerciali, essendo sufficiente che
gli stessi abbiano dato in locazione i beni ad alcuno di tali
soggetti, e che costoro li utilizzino per l’espletamento di una delle
attività previste dalla precitata disposizione dell’art. 7. Ciò
posto, la Corte ritiene rilevante in causa e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto
art. 59, comma 1°, lett. c) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.
446, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La
sopravvenuta disposizione dell’art. 59, infatti, impone una
irragionevole rilettura dell’art. 7, comma 1, lett. i), che contrasta
con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva desumibili
dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto esonera taluni
soggetti dal concorso alla spesa pubblica, prescindendo dalla
manifestazione di ricchezza e di capacità economica espressa dal bene
posseduto, avendo altresì riguardo a requisiti soggettivi ed
oggettivi posseduti da terzi; inoltre, vulnera la riserva di legge –
desumibile dall’art. 23 Cost. – assegnando agli enti locali il potere
di stabilire con norme regolamentari presupposti impositivi e casi di
esenzione.