Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 19 gennaio 2007, n.1133

L’immunità giurisdizionale di cui gode la Santa Sede con i suoi
organi ed enti centrali, quale titolare di personalità giuridica
internazionale, non riguarda le controversie di lavoro subordinato
aventi ad oggetto prestazioni rese sul territorio italiano, quando
queste siano di tipo ausiliario ed estranee all’attività ecclesiale e
nemmeno quando, indipendentemente dalla natura delle mansioni, vengano
in discussione aspetti esclusivamente patrimoniali, senza incidenza
sull’organizzazione e sulle funzioni del datore di lavoro (cfr. Cass.,
Sez. Un. 15 aprile 2005, n. 7791
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2265]).

Ordinanza 26 gennaio 2007, n.19

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevate dalla Corte di cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.
L’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, infatti,
prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per i fabbricati a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato
riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di
cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi dell’esenzione.

Ordinanza 22 dicembre 2006, n.444

E’ manifesta infondata della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere
eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato
da vincolo affettivo con una donna in stato di gravidanza, in quanto
la previsione – contenuta nella norma suddetta – della temporanea
sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376 del 2000 di
questa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza
dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una
relazione di fatto.

Ordinanza 23 novembre 2006

Non è manifestamente infondata la richiesta di rimozione del
crocifisso dalle aule d’udienza, posto che la circolare del ministro
della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 appare in contrasto
con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la
garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico
(v. in tal senso Cass. sez. unite 18 novembre 1997, n. 11432 e sez.
disciplinare 15 settembre 2004, Sansa) che nessun provvedimento
amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di
fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria
conforme a Costituzione. L’avvenuto riconoscimento di tale non
manifesta infondatezza non esaurisce tuttavia l’ambito delle
valutazioni alle quali la sezione disciplinare è tenuta, dovendosi
anche accertare se l’inadempimento degli obblighi derivanti dal
rapporto di impiego possa ritenersi giustificato dal mancato
accoglimento della pretesa alla rimozione del crocifisso. Se, infatti,
certamente l’ordinamento riconosce il diritto di seguire la propria
coscienza, l’esercizio di tale diritto non può avvenire con
modalità tali da pregiudicare le esigenze di giustizia il cui
soddisfacimento è oggetto di incontestati doveri funzionali. La
pretesa di far prevalere l’imperativo della propria coscienza,
rifiutando in modo deliberato e palese l’adempimento dei doveri
funzionali – attuando una evidente forma di disobbedienza civile, la
quale, peraltro, per sua stessa natura deve scontare l’accettazione
della relativa sanzione – non può pertanto trovare riconoscimento da
parte dell’ordinamento, all’interno del quale solo la legge
potrebbe consentirla (Nel caso di specie, veniva stabilita la
sospensione provvisoria del ricorrente dall’incarico di magistrato).

Ordinanza 19 dicembre 2006, n.429

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla Corte di Cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. La
disposizione suddetta ha infatti il solo scopo di attribuire ai
Comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non
commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal
novero dei soggetti esenti e, perciò, di applicare l’ICI anche nei
loro confronti, ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti
dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati
per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7.

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Ordinanza 24 ottobre 2006, n.369

Poichè il divieto della diagnosi preimpianto discende non soltanto
dalla norma censurata (art. 13), ma si desume dalla interpretazione
della legge stessa alla luce dei criteri cui si ispira e dalla
disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente
assistita “è evidente la contraddizione in cui il Tribunale incorre
nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una specifica disposizione (…) che, secondo
l’impostazione della (…) ordinanza di rimessione, sarebbe (…)
desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati,
nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo «alla luce
dei suoi criteri ispiratori»”.

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5734

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5720

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Ordinanza 31 luglio 2006, n.58

Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici. Ordinanza 31 luglio 2006, n. 58: “Calendario scolastico nazionale per l’anno 2006/2007”. IL MINISTRO VISTO l’art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l’art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione […]