Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 14 giugno 2006, n.3422

TAR LAzio. Ordinanza 14 giugno 2006, n. 3422: “IRC: Concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA SEZIONE TERZA QUATER nelle persone dei Signori: MARIO DI GIUSEPPE Presidente CARLO TAGLIENTI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 14 Giugno […]

Ordinanza 16 luglio 2007, n.574

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13 n. 2 della legge 19 febbraio 2004 n. 40,
nella parte in cui non consente di accertare, mediante la diagnosi
preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna
ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano
affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano
portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato
pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna.

Ordinanza 02 novembre 2006, n.3631

Nella materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, il Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984 – al n. 5, lett a) – impegna l’Autorità civile a
consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti
graditi all’ Autorità ecclesiastica. Ciò comporta che
quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la
Scuola possa adempiere tale onere e, nel caso, conseguentemente a
coadiuvare il giudice chiamato a stabilire se, in una particolare
fattispecie, l’Amministrazione scolastica abbia correttamente
attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura
concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di
religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica (nel
caso di specie, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invitava la Curia
episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla
comunicazione in via amministrativa della ordinanza, ogni utile
documento idoneo a stabilire se alla ricorrente fosse stata revocata o
meno dalla stessa Curia l’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria).

Ordinanza 12 aprile 2006, n.2148

TAR Lazio. Ordinanza 12 aprile 2006, n. 2148: “Difetto di istruttoria del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno”. In OLIR: TAR Lazio. Sezione II quater. Sentenza 19 giugno 2007, n. 5560 (I grado) TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE SECONDA QUATER nelle persone dei Signori: ITALO RIGGIO Presidente […]

Ordinanza 03 dicembre 2004, n.5822

Non si può ritenere che il voto del docente di religione, ove
determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni
rilevanza ai fini della votazione finale.

Ordinanza 08 settembre 2004, n.325

Il voto espresso dal docente di religione, ove determinante, si
trasforma in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini
della votazione finale.

Ordinanza 14 giugno 2007, n.3595

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordinanza 14 giugno 2007, n. 3595: “Disposizioni per la celebrazione del “grande evento” in relazione alla visita nel comune di Assisi di Papa Benedetto XVI”. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, […]

Ordinanza 05 giugno 2007, n.199

Manifesta inammissibilità della questione di illegittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 6, comma
5, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui
– stabilendo che per i reati indicati all’art. 5, comma 1, del
medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio
direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’art. 449 del codice di
procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini – non
prevede, «secondo l’interpretazione maggioritaria della
giurisprudenza di legittimità, […] che l’imputato debba essere
presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall’arresto o
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato».

Ordinanza 12 giugno 2007, n.2920

Non appare dotato di sufficiente consistenza giuridica e, quindi, dei
necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il
ricorso proposto avverso l’ordinanza ministeriale con la quale si
stabilisce, sul piano didattico, che l’insegnamento della religione
cattolica concorre alla formazione del “credito scolastico”, di
cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità,
trattandosi di norma amministrativa più volte reiterata sicuramente
sin dal 2001 contro cui, originariamente, non è mai stato proposto un
mezzo di gravame.

Ordinanza 24 maggio 2007, n.2408

L’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. n. 26/2007 prot. 2578
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4108] (Istruzioni
e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole
statali e non statali), viola il precetto di cui all’art. 309, IV°
del D.Lgs. n. 297/1994, posto che quest’ultima norma configura
l’insegnamento della religione quale materia extracurriculare, come
è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che
se ne avvalgono – non fa parte della pagella scolastica, ma deve
essere comunicato con una separata “speciale nota”. Sul piano
didattico, pertanto, l’insegnamento della religione non può a
nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito
scolastico”, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli
esami di maturità, dando luogo altrimenti ad una disparità di
trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento
religioso, nè usufruiscono di attività sostitutive.