Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 12 settembre 2018, n.22218/18

La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere
dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza
ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio
del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche
prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la
propria volontà di escludere l'indissolublità del
vincolo nuziale.
Nello specifico, le prove testimoniali
raccolte avevano confermato la consapevolezza della moglie in merito
alla posizione del marito e la possiblità di questa, anche
prima del matrimonio, di prendere coscienza delle volontà del
futuro coniuge.

Ordinanza 17 novembre 2018, n.207/2018

La Corte Costituzionale ha rinviato all’udienza pubblica del 24
settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 580 c.p. sollevata nell'ambito della
vicenda Cappato. Laddove infatti, come nella specie, la soluzione del
quesito di legittimità costituzionale coinvolga
l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto
bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che
anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, la Corte
reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica
collaborazione istituzionale – consentire al Parlamento ogni
opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un
verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati
costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare
possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente
rilevanti sul piano costituzionale. 

Ordinanza 16 luglio 2018

La Corte d'appello di Venezia ha chiarito che la sentenza canadese
che accertava che una coppia di genitori omosessuali fossero i
genitori del minore nato con maternità surrogata possiede i
requisiti per il riconoscimento ai sensi della legge n. 218/1995, in
quanto non contraria all'ordine pubblico. Secondo la Corte, la
circostanza che nel sistema delle fonti interne non sia previsto il
matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, e non sia concesso di
attribuire ad entrambi la responsabilità genitoriale del minore nato
dalla procreazione medicalmente assistita, si risolve
nell’evidenza di una diversità di discipline sostanziali ma non
è di per se indice dell’esistenza di un principio superiore
fondante e irrinunciabile dell’assetto costituzionale. Al
contrario, nella materia in esame, tra i diritti fondamentali rientra
certamente la tutela del superiore interesse del minore e la
continuità e la stabilità del suo status familiare.

Ordinanza 13 settembre 2018, n.22416/18

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La Corte di Cassazione
ha riconosciuto che, ai fini della concessione della protezione
internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità
venga considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di
provenienza sia rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita
privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro
libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di
persecuzione. Nel caso di specie, però, atteso che il
ricorrente non ha fornito le prove necessarie allo scopo di conclamare
la circostanza della sua omosessualità e di accertare la
condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di
provenienza, la Corte ne ha rigettato la domanda.

Ordinanza 02 luglio 2018

Il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità
costituzionale avente ad oggetto gli articoli 5 e 12 commi 2°,
9° e 10° della legge n. 40/2004. In particolare,
l'esclusione dall'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita delle coppie composte da soggetti dello stesso
sesso, nonché la correlata applicazione di sanzioni a chi non
rispetti tale divieto, si porrebbero in contrasto con gli articoli 2,
3, 31 comma 2°, 32 comma 1° e 117 comma 1° della
Costituzione.

Ordinanza 13 giugno 2018, n.15569/2018

La Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di concedere
protezione internazionale a un cittadino nigeriano che sosteneva di
aver lasciato il proprio Paese perchè, dopo aver rifiutato di
ereditare il ruolo sacerdotale del padre, era tormentato da un
oracolo. Il ricorrente, infatti, non ha mal dedotto di essere stato
minacciato di morte o violenza da qualcuno, essendo, quindi, il suo
timore che lo avrebbe spinto alla fuga non basato su effettive
persecuzioni o minacce.

Ordinanza 11 maggio 2018, n.11553

Le statuizioni economiche prese durante la separazione decadono con la
delibazione della nullità del matrimonio, mentre permane
l’assegno divorzile se il pronunciamento del tribunale
ecclesiastico interviene dopo la sentenza di divorzio passato in
giudicato.

Ordinanza 15 maggio 2018, n.11808

Costituisce ragione ostativa alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, la
convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione
del matrimonio stesso, in quanto espressiva di una volontà di
accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l'esercizio della facoltà di
rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge

Ordinanza 24 marzo 2018

"Il giudice tutelare
dott.ssa Michela Fenucci ritiene di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 4 e 5 della
legge 219/2017 nella parte in cui stabiliscono che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda
l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento,
possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le
cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato,
ritenendo le suddette disposizioni in violazione degli articoli 2, 3,
13, 32 della Costituzione"

Fonte del
documento: www.centrostudilivatino.it

Ordinanza 09 marzo 2018

"il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico
praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la
questione dello scioglimento del suo matrimonio, è
inammissibile, atteso che nell’ordinamento giuridico italiano
non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di
pregiudizialità tra il giudizio di nullità del
matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione
degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti
autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi
finalità e presupposti distinti"