Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 26 febbraio 2015, n.113

La diversità di sesso dei nubendi non può considerarsi –
secondo il Tribunale adito – un requisito minimo indispensabile
affinchè il matrimonio possa essere riconosciuto come tale,
nè sussiste nel nostro ordinamento interno alcuna norma
specifica che preveda che l'appartenenza al medesimo genere di
entrambi i coniugi costituisca un impedimento al matrimonio. Grava
dunque sull'Italia l'obbligo di offrire, alla unioni
omosessuali che richiedano il riconoscimento, una tutela adeguata ed
equivalente a quella offerta alle coppie eterosessuali, anche se il
riconoscimento non necessariamente deve avvenire mediante
l'accesso al matrimonio, potendo astrattamente avvenire mediante
la previsione di forma di tutela diversamente denominate, come le
unioni civili. A parere del Collegio, in ogni caso, l'imperativo
sociale che nella giurisprudenza della CEDU, secondo la c.d. dottrina
del margine di apprezzamento, consente  – ove sia proporzionale
allo scopo – la diversità di trattamento di situazioni
analoghe, non può essere costituito da una discriminazione
basata sull'orientamento sessuale, anche ove tale discriminazione
possa ritenersi parte della tradizione di un dato Paese. (Nel caso di
specie, il Collegio ha decretato che l'Ufficiale di Stato civile
provvedesse alla trascrizioni nei registi dello Stato civile del
matrimonio celebrato all'estero con rito civile tra persone dello
stesso sesso) [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento Alessandro Ceserani, Università degli Studi di
Milano]

Decreto 29 ottobre 2014

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali
stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse
superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989),
ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al
riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra
genitori e figli, dall'art. 23 del Reg CE n 22012003 il quale
stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata
tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso in
questione  (minore nato all'estero da coppia omosessuale in
seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con
l'impianto di gameti da una donna all'altra) l'atto di
nascita può dunque essere trascritto in Italia, in quanto non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente
ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto
nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato
cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri
(rispettivamente, biologica e genetica).

Decreto 21 ottobre 2014

Il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso
sesso non può essere considerato matrimonio per
l’ordinamento italiano, mancando uno dei requisiti essenziali, e
quindi non può produrre effetti giuridici. La logica
conseguenza è che non è possibile alcuna trascrizione,
non sussistendo alcun matrimonio per l’ordinamento italiano (nel
caso di specie, il Tribunale adito ha ordinato la cancellazione dai
registri dello stato civile della trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto in Olanda tra persone dello stesso sesso). [La
Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani, Università degli Studi di Milano]

Decreto 23 settembre 2014

L’attività di tenuta dei registri dello stato
civile costituisce prerogativa statale, svolta in via delegata dal
Sindaco secondo il DPR n. 396/2000. In questo senso, dunque, persiste
un potere di “sovraordinazione” dell’amministrazione
dello Stato rispetto alla attività svolta dal Sindaco in tale
materia, così come previsto dall’art. 9 del decreto
citato. Nel caso di specie (avente ad oggetto il diniego
dell’ufficiale di stato civile a trascrivere l’atto di
matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
conclusosi con un provvedimento del Tribunale adito recante
l’ordine di trascrizione) il ricorso è stato invece
indirizzato al Comune, sia pure nella persona del Sindaco, così
pretermettendo dalla controversia quella parte necessaria che è
l’autorità statale ovvero il Sindaco nella sua veste di
delegato governativo. Ciò impone dunque la rimessione della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [La
redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani – Università degli Studi di Milano]

In OLIR.it.
Tribunale
di Grosseto. Ordinanza 9 aprile 2014
: "Trascrizione nei
registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso".

Decreto 17 luglio 2014

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale europea e come
chiarito dalla stessa giurisprudenza italiana, la ragione della non
trascrivibilità dell’atto di matrimonio tra persone dello
stesso sesso contratto all’estero non può più
identificarsi nell’inesistenza del matrimonio per mancanza di un
requisito minimo indispensabile, ma nell’inidoneità a
produrre quale atto di matrimonio qualsiasi effetto giuridico
nell’ordinamento italiano. Ciò deriva dalla mancanza di
una normativa sul punto che sia per l’ordinamento costituzionale
interno sia per l’ordinamento sovranazionale è riservata
in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo
essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa. [La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]

Decreto 02 luglio 2014

L’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non
può essere trascritto perché non è idoneo a
spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della
attuale vigente normativa. In particolare, nel caso di specie,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sebbene la legge
argentina abbia introdotto la possibilità di ottenere la
rettificazione del sesso secondo una procedura peraltro meramente
amministrativa, diversamente da quanto previsto dalla nostra legge
164/1982 che richiede in ogni caso una pronuncia giurisdizionale che
accerti e dichiari il nuovo status della persona, essa tuttavia non
attribuisce effetti retroattivi alla rettificazione in quanto –
all’art. 7 –  testualmente sancisce “gli effetti
della rettifica del sesso e del proprio nome, ottenuti ai sensi della
presente legge sono applicati a terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro". L’atto di matrimonio
di cui si chiede la trascrizione risulta dunque essere un atto di
matrimonio tra persone dello stesso sesso, come tale in Italia
intrascrivibile nei registri dello stato civile. [La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]