Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 05 luglio 2018

Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato l’illegittimità del
diniego opposto dal Sindaco alla dichiarazione di riconoscimento del
figlio minore da parte della madre non biologica parte di una coppia
omosessuale e ha ordinato allo stesso, nella sua qualità di
Ufficiale di Stato Civile, di formare un nuovo atto di nascita con
l’indicazione delle due madri, attribuendo al bambino il
cognome di entrambe. Un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 8 L. 40/2004 porta, infatti, ad affermare
che i bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di PMA eseguite
all’estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato
il consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la
responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un
progetto di vita comune con il partner e di realizzazione di una
famiglia. Dunque, nell’attuale sistema normativo si deve
ritenere che il consenso sia alla base della costituzione del rapporto
di filiazione in caso di ricorso alla PMA così come, nella
gestazione “ordinaria”, lo è il dato biologico
genetico.

Decreto 18 maggio 2017

Si ringrazia per la segnalazione del documento la dott.ssa
Rossella Bottoni (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano)

Decreto 16 luglio 2016

Il rifiuto del trattamento sanitario, da iniziare o già in
atto, deve presentare gli stessi requisiti postulati per il consenso
richiesto al soggetto prima di sottoporsi al trattamento medesimo, e
rilevato che il rifiuto espresso dal titolare del diritto alla salute
è il risultato della sua libera autodeterminazione, è
attuale e concreto (non meramente ipotetico ma relativo ad uno
specifico trattamento in fieri), informato (il paziente è
consapevole degli effetti che possono derivare dall’interruzione
del trattamento sanitario), considerato che il beneficiario è
edotto della possibilità di revoca delle proprie disposizioni
in qualunque momento, ne consegue la legittimità della
richiesta di pretendere dai sanitari coinvolti il distacco dei presidi
medici per il sostegno vitale, compresa la ventilazione assistita (nel
caso di specie, il Giudice tutelare ha autorizzato, previa assunzione
del consenso attuale del ricorrente e, in caso di sopravvenuta
incapacità, del suo amministratore di sostegno,
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale
realizzato mediante respiratore artificiale, previa sedazione).


[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento la Professoressa P. Floris – Università degli Studi
di Cagliari]

Decreto 22 febbraio 2016

Parte della dottrina ha evidenziato la cd. “trascrizione
tardiva” è un istituto tipico del diritto concordatario
(v. art. 8 dell’Accordo del 18.2.1984), e andrebbe più
esattamente definita "trascrizione a richiesta degli sposi",
dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non
è stata impedita da un "vizio" nel normale iter, ma
non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai
quali l'ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo
di tempo, la possibilità di mutare opinione, trascrivendo
"tardivamente" – ma anche in questo caso con effetti
retroattivi – il matrimonio religioso a suo tempo celebrato; nei sensi
sopra ricordati, a parere del Tribunale adito, la trascrizione tardiva
non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti
diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non
esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; ciò
nondimeno, esclusa l’ipotesi della trascrizione tardiva –
nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile quella che la
dottrina definisce “trascrizione con effetti ex tunc”,
ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo
a vizi o errori in cui sia incorso l’organo preposto nel
procedimento di mera trasmissione. Secondo il giudice adito, nel
silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per
mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa –
dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica –,
è invece ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il
porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che,
per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è
validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento
della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i
requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto,
non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il
matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò
anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio,
l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio
con effetti civili (e ciò è provato producendo – nel
caso di specie – la richiesta di nulla osta all’Ufficiale dello
Stato Civile, prima dell’unione).

Decreto 28 gennaio 2016

[Si ringrazia per la segnalazione del documento il dott. Alessandro
Tira – Università degli Studi di Milano]