Unione europea
Già nell'art. 6 del Trattato di Maastricht (1992) si affermava il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea, diritti ricostruiti soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e ricavati dalla lettura delle "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Tra di essi va sicuramente annoverata la libertà religiosa, oggetto di alcune pronunce della Corte di Lussemburgo (per tutte: sent. Prais del 1976).
In seguito, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata riconosciuta dalla "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Carta di Nizza), approvata nel 2000 in seguito ai lavori di un'apposita Convenzione e contenente un catalogo dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La Carta, inizialmente approvata con una semplice dichiarazione e perciò priva di valore vincolante, era destinata a costituire la seconda parte del "Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa", la cui elaborazione e firma (il 29 ottobre 2004) aveva generato un ampio dibattito, anche sulla presenza nell'articolato di questioni relative al fattore religioso (su tutte quella dell’opportunità di inserire all’interno del Preambolo un richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa).
Dopo la mancata ratifica di tale trattato ed il fallimento delle prospettive "costituzionali" europee, si è giunti alla firma, nel 2007, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (il Trattato sull'Unione europea, TUE, ed il nuovo Trattato sul funzionamento dell'UE, che sostituisce il Trattato sulla Comunità europea): alcune di esse interessano da vicino anche il fattore religioso.
Anzitutto, alla Carta di Nizza viene conferito "lo stesso valore dei trattati" (art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione europea): i diritti da essa sanciti divengono, quindi, vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati, negli ambiti di applicazione del diritto dell'UE. In secondo luogo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ripropone, all'art. 17, il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, in base alla quale "l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale". Una formula pensata, in origine, per evitare le ingerenze del diritto comunitario in materie che avrebbero riguardato la condizione giuridica delle confessioni religiose (in primis le politiche fiscali) e nelle quali si voleva far salva l'esclusiva competenza del diritto statuale. Pur nei limiti degli ambiti di competenza attribuiti all'UE dagli Stati membri, il diritto comunitario incide, infatti, sempre di più sugli assetti nazionali relativi ai diritti umani, alle politiche sociali, del lavoro e familiari, e più in generale si verifica una circolazione di modelli giuridici nel territorio europeo che non può non riguardare il fattore religioso.
Attenzione particolare dovrà, dunque, essere posta all’assetto normativo previsto in ciascuno degli Stati membri, ma anche alle tematiche trasversali che vedono l’Unione quale soggetto attivo di politiche a tutela dei propri cittadini che interessano la dimensione religiosa: basti richiamare il corpus normativo riguardante il contrasto alle discriminazioni fondate (anche) sulla religione. (A.G. Chizzoniti, S. Coglievina)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Valerio Tozzi, Persone, Chiese e Stati nell’evoluzione del fenomeno europeo (agosto 2005) (pdf)
- Marco Parisi, Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell’Unione Europea? (marzo 2005) (pdf)
- Ombretta Fumagalli Carulli, Costituzione europea, radici cristiane e Chiese (gennaio 2005) (pdf)
- Silvio Ferrari, Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione (gennaio 2005) (pdf)
- Gianfranco Macrì, La rappresentanza degli interessi religiosi nel processo costituente europeo (gennaio 2005) (pdf)
- Tiziano Rimoldi, I rapporti Stato-Chiesa nell’Europa dei Quindici (gennaio 2005) (pdf)
APPROFONDIMENTI
- Laura De Gregorio, Il trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa (tavola sinottica), (marzo 2005) (english) (pdf)
- Camera dei Deputati, Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per gli Affari esteri e le questioni comunitarie. Indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea, Intervento di S.E. Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (mercoledì 26 febbraio 2003)
Indicazioni bibliografiche:
- Berlingò S., La condizione delle Chiese in Europa, in Dir. eccl., 2002, pp. 1313-1330.
- Castro Jover A. (ed. by), Iglesias, confesiones y comunidades religiosas en la Unión Europea, Bilbao 1999, pp. 69-79.
- Chizzoniti A.G. (a cura di), Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea, Milano 2002
- Christians L.-L., Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam: une étape décisive?, in Lejeune Y. (a cura di), Le Traité d’Amsterdam: espoirs et déceptions, Bruxelles 1998, pp. 195- 223.
- European Consortium for Church-State Research, Religions in the European Union Law. Proceedings of the colloquium Luxembourg/Trier, 21-22 November 1996, Milano, Giuffré, 1998.
- Ferrari S., Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso, in Tozzi V. (a cura di), Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 127-141.
- Floris P., L’Unione e il rispetto delle diversità. Intorno all’art. 22 della Carta di Nizza, in Studi in onore di Anna Ravà, a cura di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 421-443.
- Macrì G., Europa, lobbying e fenomeno religioso, Torino, Giappichelli, 2004.
- Macrì G., Parisi M., Tozzi V., Diritto ecclesiastico europeo, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- Margiotta Broglio F., Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in Margiotta Broglio F., Mirabelli C., Onida F., Religioni e sistemi giuridici, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 87-251.
- Robbers G., Europa e religione: la dichiarazione dello status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell’atto finale del Trattato di Amsterdam, in Quaderni Diritto Politica Ecclesiastica, 2, 1998, 393-397.
- Robbers G. (ed. by), State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005.
- Ventura M., La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione, Torino, Giappichelli, 2001.
Nel web:
- Versione consolidata integrale del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C115 del 9.5.2008)
- Pagina del sito UE sul Trattato di Lisbona
- Sito web dell'Unione europea
- Eur-Lex (legislazione dell'UE)
- Bureau of European Policy Advisers – BEPA : Dialogue with religions, churches and communities of conviction
-
European Union Fundamental Rights Agency (FRA)
- COMECE, COMmissio Episcopatuum Communitatis Europensis
- CEC-KEK, Conference of European Churches
- CCEE, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
Risoluzione 04 febbraio 2014
Risoluzione 27 febbraio 2014
Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2014, n.11
Regolamento 17 dicembre 2013, n.1381
Decisione 06 dicembre 2013, n.3
Dopo diversi anni in cui non era stato possibile raggiungere il consensus su nuovi impegni
della c.d. dimensione umana, l’ultima Ministeriale
dell’OSCE ha adottato – tra le altre – la decisione
n. 3/13 sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o
credo.
Con tale decisione il Consiglio dei Ministri ha
richiamato e riaffermato gli impegni precedentemente assunti dalla
CSCE/OSCE, invitando agli Stati partecipanti a svolgere diverse azioni
al fine di rispettare, tutelare e garantire la libertà di
pensiero, coscienza, religione o credo.
Tra queste azioni che
gli Stati partecipanti sono invitati a intraprendere, alcune
presentano tratti di novità rispetto ai precedenti commitments OSCE. Esse sono:
– la promozione e facilitazione del dialogo interreligioso;
–
l’incoraggiamento ad includere le comunità religiose nel
dibattito pubblico;
– la promozione del dialogo tra
comunità religiose ed organismi governativi;
–
l’adozione di politiche atte a promuovere il rispetto e la
protezione delle religious
properties (così configurando in capo agli Stati
partecipanti una positive
obligation in tal senso).
[Si ringrazia per la segnalazione
del documento e il relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]
Sentenza 07 novembre 2013
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato
disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della
medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per
sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che
sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi
applicazione nel paese d’origine, che ha adottato una siffatta
legislazione, dev’essere considerata una sanzione sproporzionata
o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione (come
stabilito, nel caso di specie, nell’Offences against the Person
Act del 1861 della Sierra Leone (causa C‑199/12), nel Penal Code
Act del 1950 dell’Uganda (causa C‑200/12) e nel Code
Pénal del Senegal (causa C‑201/12).
Risoluzione 22 ottobre 2013
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 sulla situazione dei diritti umani nella regione del Sahel, 22 ottobre 2013. [fonte: http://www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – visti le convenzioni e i trattati principali delle Nazioni Unite e africani in materia di diritti umani, tra cui la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, – […]