Unione europea
Già nell'art. 6 del Trattato di Maastricht (1992) si affermava il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea, diritti ricostruiti soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e ricavati dalla lettura delle "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Tra di essi va sicuramente annoverata la libertà religiosa, oggetto di alcune pronunce della Corte di Lussemburgo (per tutte: sent. Prais del 1976).
In seguito, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata riconosciuta dalla "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Carta di Nizza), approvata nel 2000 in seguito ai lavori di un'apposita Convenzione e contenente un catalogo dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La Carta, inizialmente approvata con una semplice dichiarazione e perciò priva di valore vincolante, era destinata a costituire la seconda parte del "Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa", la cui elaborazione e firma (il 29 ottobre 2004) aveva generato un ampio dibattito, anche sulla presenza nell'articolato di questioni relative al fattore religioso (su tutte quella dell’opportunità di inserire all’interno del Preambolo un richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa).
Dopo la mancata ratifica di tale trattato ed il fallimento delle prospettive "costituzionali" europee, si è giunti alla firma, nel 2007, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (il Trattato sull'Unione europea, TUE, ed il nuovo Trattato sul funzionamento dell'UE, che sostituisce il Trattato sulla Comunità europea): alcune di esse interessano da vicino anche il fattore religioso.
Anzitutto, alla Carta di Nizza viene conferito "lo stesso valore dei trattati" (art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione europea): i diritti da essa sanciti divengono, quindi, vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati, negli ambiti di applicazione del diritto dell'UE. In secondo luogo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ripropone, all'art. 17, il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, in base alla quale "l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale". Una formula pensata, in origine, per evitare le ingerenze del diritto comunitario in materie che avrebbero riguardato la condizione giuridica delle confessioni religiose (in primis le politiche fiscali) e nelle quali si voleva far salva l'esclusiva competenza del diritto statuale. Pur nei limiti degli ambiti di competenza attribuiti all'UE dagli Stati membri, il diritto comunitario incide, infatti, sempre di più sugli assetti nazionali relativi ai diritti umani, alle politiche sociali, del lavoro e familiari, e più in generale si verifica una circolazione di modelli giuridici nel territorio europeo che non può non riguardare il fattore religioso.
Attenzione particolare dovrà, dunque, essere posta all’assetto normativo previsto in ciascuno degli Stati membri, ma anche alle tematiche trasversali che vedono l’Unione quale soggetto attivo di politiche a tutela dei propri cittadini che interessano la dimensione religiosa: basti richiamare il corpus normativo riguardante il contrasto alle discriminazioni fondate (anche) sulla religione. (A.G. Chizzoniti, S. Coglievina)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Valerio Tozzi, Persone, Chiese e Stati nell’evoluzione del fenomeno europeo (agosto 2005) (pdf)
- Marco Parisi, Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell’Unione Europea? (marzo 2005) (pdf)
- Ombretta Fumagalli Carulli, Costituzione europea, radici cristiane e Chiese (gennaio 2005) (pdf)
- Silvio Ferrari, Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione (gennaio 2005) (pdf)
- Gianfranco Macrì, La rappresentanza degli interessi religiosi nel processo costituente europeo (gennaio 2005) (pdf)
- Tiziano Rimoldi, I rapporti Stato-Chiesa nell’Europa dei Quindici (gennaio 2005) (pdf)
APPROFONDIMENTI
- Laura De Gregorio, Il trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa (tavola sinottica), (marzo 2005) (english) (pdf)
- Camera dei Deputati, Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per gli Affari esteri e le questioni comunitarie. Indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea, Intervento di S.E. Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (mercoledì 26 febbraio 2003)
Indicazioni bibliografiche:
- Berlingò S., La condizione delle Chiese in Europa, in Dir. eccl., 2002, pp. 1313-1330.
- Castro Jover A. (ed. by), Iglesias, confesiones y comunidades religiosas en la Unión Europea, Bilbao 1999, pp. 69-79.
- Chizzoniti A.G. (a cura di), Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea, Milano 2002
- Christians L.-L., Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam: une étape décisive?, in Lejeune Y. (a cura di), Le Traité d’Amsterdam: espoirs et déceptions, Bruxelles 1998, pp. 195- 223.
- European Consortium for Church-State Research, Religions in the European Union Law. Proceedings of the colloquium Luxembourg/Trier, 21-22 November 1996, Milano, Giuffré, 1998.
- Ferrari S., Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso, in Tozzi V. (a cura di), Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 127-141.
- Floris P., L’Unione e il rispetto delle diversità. Intorno all’art. 22 della Carta di Nizza, in Studi in onore di Anna Ravà, a cura di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 421-443.
- Macrì G., Europa, lobbying e fenomeno religioso, Torino, Giappichelli, 2004.
- Macrì G., Parisi M., Tozzi V., Diritto ecclesiastico europeo, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- Margiotta Broglio F., Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in Margiotta Broglio F., Mirabelli C., Onida F., Religioni e sistemi giuridici, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 87-251.
- Robbers G., Europa e religione: la dichiarazione dello status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell’atto finale del Trattato di Amsterdam, in Quaderni Diritto Politica Ecclesiastica, 2, 1998, 393-397.
- Robbers G. (ed. by), State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005.
- Ventura M., La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione, Torino, Giappichelli, 2001.
Nel web:
- Versione consolidata integrale del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C115 del 9.5.2008)
- Pagina del sito UE sul Trattato di Lisbona
- Sito web dell'Unione europea
- Eur-Lex (legislazione dell'UE)
- Bureau of European Policy Advisers – BEPA : Dialogue with religions, churches and communities of conviction
-
European Union Fundamental Rights Agency (FRA)
- COMECE, COMmissio Episcopatuum Communitatis Europensis
- CEC-KEK, Conference of European Churches
- CCEE, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
Sentenza 29 aprile 2015, n.C-528/13
La controindicazione permanente alla donazione di sangue per un uomo
che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo in Francia
è prevista dalla legge. La limitazione in parola rispetta,
tuttavia, il contenuto essenziale del principio di non
discriminazione. Infatti, tale limitazione non rimette in discussione
detto principio in quanto tale, atteso che essa verte unicamente sulla
questione, di portata limitata, delle esclusioni dalla donazione di
sangue allo scopo di tutelare la salute dei riceventi. Resta in ogni
caso da verificare se la stessa limitazione corrisponda ad una
finalità di interesse generale, a norma dell’articolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, e, in caso affermativo, se essa rispetti il principio di
proporzionalità ai sensi di tale disposizione. Al riguardo,
occorre ricordare che la direttiva 2004/33 reca attuazione della
direttiva 2002/98. Conformemente alla sua base giuridica, ossia
l’articolo 152, paragrafo 4, lettera a), CE, quest’ultima
direttiva ha come obiettivo la protezione della sanità
pubblica. Nel caso di specie, l’esclusione permanente dalla
donazione di sangue è preordinata a ridurre al minimo il
rischio di trasmissione di una malattia infettiva ai riceventi. Tale
esclusione contribuisce pertanto all’obiettivo generale di
garantire un livello elevato di protezione della salute umana, che
costituisce una finalità riconosciuta dall’Unione
all’articolo 152 CE, e, in particolare, ai paragrafi 4, lettera
a), e 5 di tale articolo, nonché all’articolo 35, seconda
frase, della Carta, i quali impongono che nella definizione e
nell’attuazione di tutte le politiche ed attività
dell’Unione sia garantito un livello elevato di protezione della
salute umana. Quanto al principio di proporzionalità, dalla
giurisprudenza della Corte risulta che le misure previste dalla
normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che
è appropriato e necessario al conseguimento degli obiettivi
legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva tra esse e che
gli inconvenienti causati non devono essere esorbitanti rispetto agli
obiettivi perseguiti (v. sentenze ERG e a., C‑379/08 e
C‑380/08, EU:C:2010:127, punto 86; Urbán, C‑210/10,
EU:C:2012:64, punto 24, nonché Texdata Software,
C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 52).
Varie 09 aprile 2015, n.47
Legge regionale 10 aprile 2014, n.22
Decreto legge 18 febbraio 2015, n.7
Legge 17 aprile 2015, n.43
Sentenza 09 marzo 2015, n.3912
Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può
essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un
provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema
di stato civile. Spetta cioè solo al Tribunale civile disporre
la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro
degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato
civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale
di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di
correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione
è attribuita alla competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei
matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di
autotutela ma solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria
[in questo senso cfr. TAR Lazio, Sezione I Ter, sentenze 9 marzo 2015,
nn. 3911 e 3907].
Decreto 26 febbraio 2015, n.113
La diversità di sesso dei nubendi non può considerarsi –
secondo il Tribunale adito – un requisito minimo indispensabile
affinchè il matrimonio possa essere riconosciuto come tale,
nè sussiste nel nostro ordinamento interno alcuna norma
specifica che preveda che l'appartenenza al medesimo genere di
entrambi i coniugi costituisca un impedimento al matrimonio. Grava
dunque sull'Italia l'obbligo di offrire, alla unioni
omosessuali che richiedano il riconoscimento, una tutela adeguata ed
equivalente a quella offerta alle coppie eterosessuali, anche se il
riconoscimento non necessariamente deve avvenire mediante
l'accesso al matrimonio, potendo astrattamente avvenire mediante
la previsione di forma di tutela diversamente denominate, come le
unioni civili. A parere del Collegio, in ogni caso, l'imperativo
sociale che nella giurisprudenza della CEDU, secondo la c.d. dottrina
del margine di apprezzamento, consente – ove sia proporzionale
allo scopo – la diversità di trattamento di situazioni
analoghe, non può essere costituito da una discriminazione
basata sull'orientamento sessuale, anche ove tale discriminazione
possa ritenersi parte della tradizione di un dato Paese. (Nel caso di
specie, il Collegio ha decretato che l'Ufficiale di Stato civile
provvedesse alla trascrizioni nei registi dello Stato civile del
matrimonio celebrato all'estero con rito civile tra persone dello
stesso sesso) [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento Alessandro Ceserani, Università degli Studi di
Milano]
Circolare 11 febbraio 2015, n.123/ISIS
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]
Parere 17 febbraio 2015
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]