Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 07 ottobre 2003, n.738

Decisione del Consiglio, 7 ottobre 2003, che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche (Gazzetta ufficiale n. […]

Sentenza 05 ottobre 1988, n.196/87

Massima 1 . L’ art . 2 del trattato CEE dev’ essere interpretato nel
senso che costituiscono attività economiche quelle svolte dai membri
di una comunità fondata su una religione o su un’ altra concezione
spirituale o filosofica della vita, nell’ ambito delle attività
commerciali esercitate da tale comunità, qualora le prestazioni
fornite dalla comunità ai suoi membri possano essere considerate come
l’indiretta contropartita di attività reali ed effettive . 2 . Gli
artt . 59 e 60 del trattato non riguardano la situazione del cittadino
di uno Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato
membro e vi stabilisca la propria residenza, per fornire o ricevere
prestazioni di servizi a tempo indeterminato .

Sentenza 14 marzo 2000, n.C-54/99

Massima: L’art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art.
58, n. 1, lett. b), CE] deve essere interpretato nel senso che non
consente un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti
diretti stranieri che si limiti a definire, in termini generici, gli
investimenti interessati come investimenti idonei a pregiudicare
l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che
gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche
circostanze in presenza delle quali è necessaria l’autorizzazione
preventiva. Nel caso di specie la normativa francese è contraria al
diritto comunitario ed al principio di libera circolazione dei
capitali, poiché stabilisce in termini troppo generici il regime dei
controlli sui capitali stranieri – in questo caso provenienti dalla
Chiesa di Scientology -, astrattamente ritenuti contrari all’ordine
pubblico e alla sicurezza.

Risoluzione 31 gennaio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom. Il Parlamento europeo, – visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire uguali opportunità a tutti i cittadini, – visto l’articolo 13 del trattato CE, in base al quale […]

Varie 12 dicembre 2007

Il testo riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000
e la sostituirà a decorrere dall’entrata in vigore del trattato di
Lisbona.
Di seguito al testo della Carta, sono annesse le spiegazioni relative
alla Carta dei diritti fondamentali.
Dal 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, la Carta ha acquisito “lo stesso valore dei trattati” (_ex_
art. 6 del nuovo Trattato sull’Unione europea).

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In OLIR.it:

– Consiglio europeo di Nizza: Progetto di Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, dicembre 2000
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=956];

– Parlamento europeo: Decisione del 29 novembre 2007
sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea da parte del Parlamento europeo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4479]
 

Decisione 29 novembre 2007

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte del Parlamento europeo (Testo approvato n. 2007/2218 (ACI)) Il Parlamento europeo, – vista la lettera del suo Presidente del 25 ottobre 2007, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il […]

Sentenza 11 dicembre 1976

MASSIMA: 1. Se si indice un concorso per esami, il principio di
eguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse
condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte,
l’esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica
che il testo sia identico per tutti. E’ quindi essenziale che tutte le
prove scritte si svolgano lo stesso giorno. L’eventuale interesse dei
candidati a sostenere l’esame in data diversa va vagliato in rapporto
alle esigenze di cui sopra. 2. Se un candidato comunica all’autorità
che ha il potere di nomina che, per ragioni d’indole religiosa, egli
non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l’autorità
dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data
le prove d’esame. Se invece un candidato non rende tempestivamente
note all’autorità che ha il potere di nomina le difficoltà inerenti
alla sua situazione personale, l’autorità può rifiutarsi di spostare
la data, specie se essa è già stata comunicata agli altri candidati.

Varie 22 giugno 2007

Unione europea. Consiglio europeo di Bruxelles. Conclusioni della Presidenza, 21/22 giugno 2007. 1. L’Europa è unita nella convinzione che solo operando insieme possiamo rappresentare i nostri interessi ed obiettivi nel mondo di domani. L’Unione europea è determinata a contribuire al processo globale con le sue idee di un ordine economico e sociale sostenibile, efficiente e […]