Unione europea
Già nell'art. 6 del Trattato di Maastricht (1992) si affermava il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea, diritti ricostruiti soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e ricavati dalla lettura delle "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Tra di essi va sicuramente annoverata la libertà religiosa, oggetto di alcune pronunce della Corte di Lussemburgo (per tutte: sent. Prais del 1976).
In seguito, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata riconosciuta dalla "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Carta di Nizza), approvata nel 2000 in seguito ai lavori di un'apposita Convenzione e contenente un catalogo dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La Carta, inizialmente approvata con una semplice dichiarazione e perciò priva di valore vincolante, era destinata a costituire la seconda parte del "Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa", la cui elaborazione e firma (il 29 ottobre 2004) aveva generato un ampio dibattito, anche sulla presenza nell'articolato di questioni relative al fattore religioso (su tutte quella dell’opportunità di inserire all’interno del Preambolo un richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa).
Dopo la mancata ratifica di tale trattato ed il fallimento delle prospettive "costituzionali" europee, si è giunti alla firma, nel 2007, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (il Trattato sull'Unione europea, TUE, ed il nuovo Trattato sul funzionamento dell'UE, che sostituisce il Trattato sulla Comunità europea): alcune di esse interessano da vicino anche il fattore religioso.
Anzitutto, alla Carta di Nizza viene conferito "lo stesso valore dei trattati" (art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione europea): i diritti da essa sanciti divengono, quindi, vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati, negli ambiti di applicazione del diritto dell'UE. In secondo luogo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ripropone, all'art. 17, il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, in base alla quale "l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale". Una formula pensata, in origine, per evitare le ingerenze del diritto comunitario in materie che avrebbero riguardato la condizione giuridica delle confessioni religiose (in primis le politiche fiscali) e nelle quali si voleva far salva l'esclusiva competenza del diritto statuale. Pur nei limiti degli ambiti di competenza attribuiti all'UE dagli Stati membri, il diritto comunitario incide, infatti, sempre di più sugli assetti nazionali relativi ai diritti umani, alle politiche sociali, del lavoro e familiari, e più in generale si verifica una circolazione di modelli giuridici nel territorio europeo che non può non riguardare il fattore religioso.
Attenzione particolare dovrà, dunque, essere posta all’assetto normativo previsto in ciascuno degli Stati membri, ma anche alle tematiche trasversali che vedono l’Unione quale soggetto attivo di politiche a tutela dei propri cittadini che interessano la dimensione religiosa: basti richiamare il corpus normativo riguardante il contrasto alle discriminazioni fondate (anche) sulla religione. (A.G. Chizzoniti, S. Coglievina)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Valerio Tozzi, Persone, Chiese e Stati nell’evoluzione del fenomeno europeo (agosto 2005) (pdf)
- Marco Parisi, Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell’Unione Europea? (marzo 2005) (pdf)
- Ombretta Fumagalli Carulli, Costituzione europea, radici cristiane e Chiese (gennaio 2005) (pdf)
- Silvio Ferrari, Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione (gennaio 2005) (pdf)
- Gianfranco Macrì, La rappresentanza degli interessi religiosi nel processo costituente europeo (gennaio 2005) (pdf)
- Tiziano Rimoldi, I rapporti Stato-Chiesa nell’Europa dei Quindici (gennaio 2005) (pdf)
APPROFONDIMENTI
- Laura De Gregorio, Il trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa (tavola sinottica), (marzo 2005) (english) (pdf)
- Camera dei Deputati, Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per gli Affari esteri e le questioni comunitarie. Indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea, Intervento di S.E. Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (mercoledì 26 febbraio 2003)
Indicazioni bibliografiche:
- Berlingò S., La condizione delle Chiese in Europa, in Dir. eccl., 2002, pp. 1313-1330.
- Castro Jover A. (ed. by), Iglesias, confesiones y comunidades religiosas en la Unión Europea, Bilbao 1999, pp. 69-79.
- Chizzoniti A.G. (a cura di), Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea, Milano 2002
- Christians L.-L., Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam: une étape décisive?, in Lejeune Y. (a cura di), Le Traité d’Amsterdam: espoirs et déceptions, Bruxelles 1998, pp. 195- 223.
- European Consortium for Church-State Research, Religions in the European Union Law. Proceedings of the colloquium Luxembourg/Trier, 21-22 November 1996, Milano, Giuffré, 1998.
- Ferrari S., Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso, in Tozzi V. (a cura di), Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 127-141.
- Floris P., L’Unione e il rispetto delle diversità. Intorno all’art. 22 della Carta di Nizza, in Studi in onore di Anna Ravà, a cura di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 421-443.
- Macrì G., Europa, lobbying e fenomeno religioso, Torino, Giappichelli, 2004.
- Macrì G., Parisi M., Tozzi V., Diritto ecclesiastico europeo, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- Margiotta Broglio F., Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in Margiotta Broglio F., Mirabelli C., Onida F., Religioni e sistemi giuridici, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 87-251.
- Robbers G., Europa e religione: la dichiarazione dello status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell’atto finale del Trattato di Amsterdam, in Quaderni Diritto Politica Ecclesiastica, 2, 1998, 393-397.
- Robbers G. (ed. by), State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005.
- Ventura M., La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione, Torino, Giappichelli, 2001.
Nel web:
- Versione consolidata integrale del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C115 del 9.5.2008)
- Pagina del sito UE sul Trattato di Lisbona
- Sito web dell'Unione europea
- Eur-Lex (legislazione dell'UE)
- Bureau of European Policy Advisers – BEPA : Dialogue with religions, churches and communities of conviction
-
European Union Fundamental Rights Agency (FRA)
- COMECE, COMmissio Episcopatuum Communitatis Europensis
- CEC-KEK, Conference of European Churches
- CCEE, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
Sentenza 10 maggio 2011
Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della
direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui
all’art. 10, n. 6, della legge 30 maggio 1995 del Land di Amburgo,
ai sensi della quale un beneficiario partner di un’unione civile
percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo
inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non
stabilmente separato, qualora nello Stato membro interessato, il
matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con
un’unione civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001,
sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene
Lebenspartnerschaft), che è riservata a persone dello stesso sesso, e
sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali,
per il motivo che, nell’ordinamento nazionale, il suddetto partner
di un’unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto
paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la
pensione summenzionata.
Risoluzione 09 marzo 2011
Il Parlamento europeo, – vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45, – visto il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti […]
Sentenza 21 marzo 2011, n.94
Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2011, n. 94: "Infondate le questioni di legittimita' della l.r. 52/2009 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione". LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QARANTA, Franco […]
Comunicazione 21 dicembre 2010, n.2010/C348/11
Legge 05 febbraio 1992, n.91
Legge 5 febbraio 1992 n. 91: "Nuove norme sulla cittadinanza". (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38. (2) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. art. 1. 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel […]
Decreto 09 aprile 2010
Sentenza 23 settembre 2010, n.1620/03
Nel rapporto di lavoro con un ente ecclesiastico (nella specie, una
parrocchia cattolica), il dipendente, firmando il suo contratto di
lavoro, accetta un dovere di lealtà verso la Chiesa e una
certa limitazione del proprio diritto al rispetto della vita privata
(sancito dall’art. 8 CEDU). Tale limitazione, tuttavia,
risulta consentita ai sensi della CEDU se liberamente accettata. Nel
caso di specie, la Corte ritiene che il dovere di lealtà non si
spinga fino al punto di obbligare il ricorrente (un organista in una
parrocchia di Essen) ad un impegno a vivere in astinenza in caso di
separazione o di divorzio; inoltre, a differenza del caso Obst c.
Germania (dove il dipendente licenziato aveva compiti di
rappresentanza e diffusione del credo della Chiesa Mormone), il
ricorrente non appare tenuto, in forza delle mansioni esercitate, a un
dovere di fedeltà particolarmente stringente. Risulta perciò violato
l’art. 8 della CEDU. Nelle sue conclusioni, la Corte ha tenuto conto
anche della difficoltà del ricorrente a trovare un nuovo impiego dopo
il licenziamento da parte della parrocchia cattolica, visto il
carattere specifico del suo lavoro.
Con questa sentenza (insieme alla “Obst c. Germania
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5492]”,
23 settembre 2010) la Corte europea dei diritti dell’Uomo si è
pronunciata per la prima volta su un caso relativo a un contrasto tra
organizzazioni di tendenza e dipendenti per motivi legati alla vita
privata di questi ultimi.
Legge regionale 10 novembre 2009, n.52
L.R. Liguria 10 novembre 2010, n. 52: "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere". (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 25 settembre 2010 ) Art. 1. (Finalità) 1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e […]