Unione europea
Già nell'art. 6 del Trattato di Maastricht (1992) si affermava il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea, diritti ricostruiti soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e ricavati dalla lettura delle "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Tra di essi va sicuramente annoverata la libertà religiosa, oggetto di alcune pronunce della Corte di Lussemburgo (per tutte: sent. Prais del 1976).
In seguito, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata riconosciuta dalla "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Carta di Nizza), approvata nel 2000 in seguito ai lavori di un'apposita Convenzione e contenente un catalogo dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La Carta, inizialmente approvata con una semplice dichiarazione e perciò priva di valore vincolante, era destinata a costituire la seconda parte del "Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa", la cui elaborazione e firma (il 29 ottobre 2004) aveva generato un ampio dibattito, anche sulla presenza nell'articolato di questioni relative al fattore religioso (su tutte quella dell’opportunità di inserire all’interno del Preambolo un richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa).
Dopo la mancata ratifica di tale trattato ed il fallimento delle prospettive "costituzionali" europee, si è giunti alla firma, nel 2007, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (il Trattato sull'Unione europea, TUE, ed il nuovo Trattato sul funzionamento dell'UE, che sostituisce il Trattato sulla Comunità europea): alcune di esse interessano da vicino anche il fattore religioso.
Anzitutto, alla Carta di Nizza viene conferito "lo stesso valore dei trattati" (art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione europea): i diritti da essa sanciti divengono, quindi, vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati, negli ambiti di applicazione del diritto dell'UE. In secondo luogo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ripropone, all'art. 17, il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, in base alla quale "l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale". Una formula pensata, in origine, per evitare le ingerenze del diritto comunitario in materie che avrebbero riguardato la condizione giuridica delle confessioni religiose (in primis le politiche fiscali) e nelle quali si voleva far salva l'esclusiva competenza del diritto statuale. Pur nei limiti degli ambiti di competenza attribuiti all'UE dagli Stati membri, il diritto comunitario incide, infatti, sempre di più sugli assetti nazionali relativi ai diritti umani, alle politiche sociali, del lavoro e familiari, e più in generale si verifica una circolazione di modelli giuridici nel territorio europeo che non può non riguardare il fattore religioso.
Attenzione particolare dovrà, dunque, essere posta all’assetto normativo previsto in ciascuno degli Stati membri, ma anche alle tematiche trasversali che vedono l’Unione quale soggetto attivo di politiche a tutela dei propri cittadini che interessano la dimensione religiosa: basti richiamare il corpus normativo riguardante il contrasto alle discriminazioni fondate (anche) sulla religione. (A.G. Chizzoniti, S. Coglievina)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Valerio Tozzi, Persone, Chiese e Stati nell’evoluzione del fenomeno europeo (agosto 2005) (pdf)
- Marco Parisi, Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell’Unione Europea? (marzo 2005) (pdf)
- Ombretta Fumagalli Carulli, Costituzione europea, radici cristiane e Chiese (gennaio 2005) (pdf)
- Silvio Ferrari, Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione (gennaio 2005) (pdf)
- Gianfranco Macrì, La rappresentanza degli interessi religiosi nel processo costituente europeo (gennaio 2005) (pdf)
- Tiziano Rimoldi, I rapporti Stato-Chiesa nell’Europa dei Quindici (gennaio 2005) (pdf)
APPROFONDIMENTI
- Laura De Gregorio, Il trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa (tavola sinottica), (marzo 2005) (english) (pdf)
- Camera dei Deputati, Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per gli Affari esteri e le questioni comunitarie. Indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea, Intervento di S.E. Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana (mercoledì 26 febbraio 2003)
Indicazioni bibliografiche:
- Berlingò S., La condizione delle Chiese in Europa, in Dir. eccl., 2002, pp. 1313-1330.
- Castro Jover A. (ed. by), Iglesias, confesiones y comunidades religiosas en la Unión Europea, Bilbao 1999, pp. 69-79.
- Chizzoniti A.G. (a cura di), Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea, Milano 2002
- Christians L.-L., Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam: une étape décisive?, in Lejeune Y. (a cura di), Le Traité d’Amsterdam: espoirs et déceptions, Bruxelles 1998, pp. 195- 223.
- European Consortium for Church-State Research, Religions in the European Union Law. Proceedings of the colloquium Luxembourg/Trier, 21-22 November 1996, Milano, Giuffré, 1998.
- Ferrari S., Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso, in Tozzi V. (a cura di), Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 127-141.
- Floris P., L’Unione e il rispetto delle diversità. Intorno all’art. 22 della Carta di Nizza, in Studi in onore di Anna Ravà, a cura di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 421-443.
- Macrì G., Europa, lobbying e fenomeno religioso, Torino, Giappichelli, 2004.
- Macrì G., Parisi M., Tozzi V., Diritto ecclesiastico europeo, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- Margiotta Broglio F., Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in Margiotta Broglio F., Mirabelli C., Onida F., Religioni e sistemi giuridici, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 87-251.
- Robbers G., Europa e religione: la dichiarazione dello status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell’atto finale del Trattato di Amsterdam, in Quaderni Diritto Politica Ecclesiastica, 2, 1998, 393-397.
- Robbers G. (ed. by), State and Church in the European Union, Baden-Baden, Nomos, 2005.
- Ventura M., La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione, Torino, Giappichelli, 2001.
Nel web:
- Versione consolidata integrale del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C115 del 9.5.2008)
- Pagina del sito UE sul Trattato di Lisbona
- Sito web dell'Unione europea
- Eur-Lex (legislazione dell'UE)
- Bureau of European Policy Advisers – BEPA : Dialogue with religions, churches and communities of conviction
-
European Union Fundamental Rights Agency (FRA)
- COMECE, COMmissio Episcopatuum Communitatis Europensis
- CEC-KEK, Conference of European Churches
- CCEE, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
Regolamento 26 giugno 2013, n.604
Raccomandazione 13 giugno 2013
La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Risoluzione 18 aprile 2013
European Parliament resolution of 18 April 2013 on Vietnam, in particular freedom of expression. The European Parliament , – having regard to the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Vietnam signed on 27 June 2012 and to the EU-Vietnam human rights dialogue held twice a year between the EU and the government of Vietnam, […]
Risoluzione 24 aprile 2013, n.1928
Risoluzione 14 marzo 2013
Risoluzione del Parlamento Europeo 14 marzo 2013: "Rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio". Il Parlamento europeo, – visti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani che vietano la discriminazione, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (UNCERD), – vista […]
Sentenza 19 marzo 2013, n.536
Nel settore privato, e in particolare in ambienti che non offrono un
servizio pubblico (un asilo privato, nel caso di specie) il principio
di laicità non può essere invocato per giustificare una restrizione
dei diritti fondamentali dei lavoratori, garantiti dal Code du
Travail. In base alle norme del Codice, è possibile stabilire alcune
limitazioni ai diritti dei lavoratori dipendenti, e quindi anche al
diritto di libertà religiosa, quando necessario per la natura e il
contesto del lavoro e per una finalità legittima. Nel caso dell’asilo
privato “Baby Loup”, il regolamento interno vietava di indossare
simboli e capi d’abbigliamento religiosi, ma tale clausola generale
risulta essere illegittima perché non giustificata dal lavoro svolto
dalla ricorrente. In particolare, il principio di laicità – che
giustifica il divieto di portare il velo islamico o altri simboli
religiosi – impone la neutralità a chi svolge un servizio pubblico ma
non a chi lavora in uno stabilimento privato con mansioni diverse dal
servizio pubblico (v. in questo senso anche la sentenza, emessa lo
stesso giorno, Mme X. c. Caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6076]). Il
licenziamento della ricorrente, che aveva rifiutato di togliere il
velo, è perciò discriminatorio sulla base della religione e
illegittimo (Stella Coglievina).
Sentenza 19 marzo 2013, n.537
Non è discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano
l’appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro
dove si fornisce un servizio pubblico. Nel caso di specie, è
legittimo il licenziamento di un’impiegata musulmana che aveva
indossato il velo, considerata la natura e il contesto delle mansioni
svolte. La ricorrente, infatti, era dipendente di un ente che, pur
essendo di diritto privato, offriva un servizio pubblico; di
conseguenza prevedeva, nel regolamento interno, un divieto di portare
simboli religiosi, al fine di garantire la neutralità del servizio
pubblico. La tutela della laicità dello Stato e della neutralità del
servizio pubblico giustifica, quindi, la restrizione della libertà
religiosa dei dipendenti, tutelata in termini generali dagli articoli
L. 1121-1 e L. 1321-3del Code du travail. (Cfr. anche la sentenza,
emessa lo stesso giorno, Mme Fatima X. c. Association Baby Loup
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6077]) (Stella
Coglievina).
Risoluzione 07 febbraio 2013
Parlamento europeo. Risoluzione 7 febbraio 2013: "XXII sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani". Il Parlamento europeo, – visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali, – vista la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per […]
Risoluzione 13 dicembre 2012
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia. Il Parlamento europeo, – viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli altri trattati […]