Sentenza 08 giugno 1989
Il superamento della contrapposizione per la religione cattolica
“sola religione dello Stato” e gli altri culti ammessi, sancito al
punto 1) del Protocollo Addizionale del 18 febbraio 1984, renderebbe
ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse
soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie
confessioni religiose. Se la Corte costituzionale con sentenza
dell’8 luglio 1988 n. 925 ha ritenuto tuttora legittima la punizione
della bestemmia non sembra che gli argomenti utilizzati siano
estensibili al reato di vilipendio punito dall’ art. 402 c.p. E,
perciò, possibile sostenere che sia venuto meno il presupposto
dell’art. 402 c.p. e cioè la religione di Stato. Non appare nel
caso rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art.
402 c.p., essendo per altro verso esclusa l’integrazione del
contestato reato.