Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 aprile 1971

Poiché nell’ampia sfera delle libertà di pensiero e di culto
costituzionalmente protette e garantite nei confronti di tutti
indistintamente deve essere compresa qualunque manifestazione verbale
e scritta che comunque contrasti al pensiero religioso, salvo i limiti
riguardanti il buon costume previsti dalla stessa Costituzione, è
logico concludere che anche le espressioni con contenuti oltraggiosi o
irriverenti o che abbiano l’idoneità a vilipendere una qualunque
religione vanno inclusi nell’ambito dell’estrinsecazione della
libertà di pensiero nel campo religioso. Pertanto, nella fattispecie,
malgrado la sussistenza e la pubblicità del reato di bestemmia e la
sussistenza nella sua entità materiale del reato di vilipendio alla
religione dello Stato, deve applicarsi l’esimente prevista
dall’art. 51 cod. pen. per avere l’imputato agito nell’esercizio
di un diritto garantito dalla Costituzione.

Ordinanza 06 novembre 1996

Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724
I comma cp. da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 440
del 1995, perciò l’imputato deve essere assolto con la formula
secondo la quale “il fatto non è previsto dalla legge come reato”
non potendo tale offesa rientrare nel reato di turpiloquio (art. 726
c.p.) in quanto il disvalore penale di siffatta condotta rientra
esclusivamente nell’ambito del modificato art. 724 c.p.

Ordinanza 20 marzo 1970

Il legislatore, inserendo in bestemmia tra le contravvenzioni
concernenti la polizia dei costumi, non ha inteso tutelare la
religione cattolica, bensì solo il sentimento religioso dei cittadini
cattolici, che non deve essere turbato dall’altrui leggerezza o
cattiva educazione. L’art. 724, 1 comma, codice penale punisce non
colui che bestemmiando intenda dileggiare la religione cattolica
tramite i suoi simboli (fattispecie che configura il reato di
vilipendio previsto dall’art. 402 cod. pen.), ma solo il soggetto
che, incurante del sentimento religioso dei cattolici, inveisce contro
la Divinità e i simboli della religione da costoro professata. Tale
disciplina opera una non giustificata discriminazione tra i cittadini
poiché lascia indifeso il sentimento religioso dei cittadini
professanti altra religione diversa dalla cattolica. Si deve perciò
ritenere che la norma in questione si pone in evidente contrasto con
l’art. 3 della Costituzione.

Sentenza 23 novembre 1967

Il delitto di vilipendio della religione cattolica si concreta
attraverso un giudizio offensivo, in una manifestazione dispregiativo
dei valori etico—spirituali di tale religione nella sua interezza od
in rapporto ad almeno una delle componenti fondamentali. Questi valori
si identificano con le credenze fondamentali, i dogmi, i Sacramenti ed
i riti, tenendo presente che in questi ultimi rientrano le preghiere e
le benedizioni. Non può disconoscersi al magistero della Chiesa
cattolica il concreto esercizio dei riti, ed in particolare la
facoltà, connessa al culto, d’indirizzare il potere propiziatorio a
determinate situazioni umane e terrene, quale quella del
cittadino-soldato (anche in relazione ai mezzi bellici posti a sua
disposizione). Pertanto, qualunque sia l’applicazione che dei riti
viene fatta nell’esplicazione del magistero ecclesiastico, la
critica espressa in forma dispregiativa di tale manifestazione
spirituale investe necessariamente l’essenza stessa del rito e,
quindi, la religione cattolica ed integra perciò il delitto di
vilipendio della religione dello Stato.

Sentenza 11 maggio 1967

È responsabile di turbamento di funzioni religiose del culto
cattolico chi, con cosciente volontà di compiere atti produttivi di
turbamento, interrompa il sacerdote celebrante durante una predica,
esortandolo a non trattate argomenti di natura sindacale che a suo
vedere non gli competono.

Ordinanza 05 novembre 1998

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 402 c.p. per contrasto con gli
artt. 3, I comma, e 8, I comma, Cost., in quanto la previsione del
reato di vilipendio della religione dello Stato determina una
effettiva discriminazione e differente tutela fra le confessioni
religiose con conseguente violazione di principi di rango
costituzionale.

Legge 09 marzo 2004, n.204

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (in Journal Officiel de la République Française, n° 59 du 10 mars 2004, page 4567) (omissis) Chapitre IV Dispositions concernant la lutte contre les discriminations. Section 1 Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux […]

Legge 03 febbraio 2003, n.88

Loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (in Journal Officiel de la République Française, n° 29 du 4 février 2003, page 2104) L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit […]

Legge 24 febbraio 2006, n.85

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85: “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione” (testo in vigore del 28 marzo 2006). (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 60 del 13 marzo 2006) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. […]

Codice penale 16 giugno 1879

Code Pénal, 16 Juin 1879. (omissis) Livre II. Titre II. – Chapitre II. – Des délits relatifs au libre exercice des cultes Art. 142. Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, […]