Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 novembre 2007, n.235/2007

_Vulneración del derecho a la libre expresión: sanción penal de la
difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen delitos de
genocidio. Nulidad parcial e interpretación de precepto legal. Votos
particulares._
El Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente la
presente cuestión de inconstitucionalidad, y en consecuencia:
1.º Declarar inconstitucional y nula la inclusión de la expresión
«nieguen o» en el primer inciso artículo 607.2 del Código penal.
2.º Declarar que no es inconstitucional el primer inciso del
artículo 607.2 del Código penal que castiga la difusión de ideas o
doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, interpretado
en los términos del fundamento jurídico 9 de esta Sentencia.

Decreto di archiviazione 23 gennaio 2009

Per il Tribunale di Vicenza, l’indiano aderente alla religione sikh
che, in conformità ai precetti della propria religione, porti in
pubblico un pugnale kirpan privo del filo di lama non commette il
reato di ‘Porto di armi od oggetti atti ad offendere’ (art. 4 l.
n. 110/75). Ciò non già perché il porto di quel pugnale è
giustificato, in ossequio alla libertà di religione riconosciuta
dall’art. 19 Cost., dal motivo religioso che lo sorregge, bensì
perché l’assenza del filo di lama impedirebbe di qualificare il
kirpan come strumento “atto ad offendere”.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta, è
stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.), 2009, n. 5, p.
536 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di diritto e
processo penale’.

Sentenza 05 novembre 1998, n.13364

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 comma 1
ed 8 comma 1 cost., la q.l.c. dell’art. 402 c.p. che, nell’accordare
tutela penale privilegiata alla religione cattolica, viola il
principio di uguaglianza, nonché il principio di uguale libertà,
davanti alla legge, di tutte le confessioni religiose.

Legge 08 maggio 2008

Regno Unito. Legge 8 maggio 2008: “Criminal Justice and Immigration Act 2008”. (omissis) Hatred on the grounds of sexual orientation 74. Hatred on the grounds of sexual orientation Schedule 16— (a) amends Part 3A of the Public Order Act 1986 (c. 64) (hatred against persons on religious grounds) to make provision about hatred against a […]

Richiesta di archiviazione 19 marzo 2008

La condotta, incriminata dall’art. 407 c.p., è integrata da qualsiasi
azione con la quale venga violata, alterata una tomba, un sepolcro o
un’urna contenenti resti umani. Quanto, invece, al reato di vilipendio
di cadavere, l’art. 410 c.p. concerne gli atti commessi sopra il
cadavere o le sue ceneri; il vilipendio è cioè integrato da
qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente
idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel
contempo sia vietata da disposizioni regolamentari o comunque attuata
con modalità non necessarie all’espletamento dell’attività lecita
cui risulti eventualmente finalizzata. Ciò rilevato, le condotte di
esumazione del corpo di San Pio da Pietralcina non integrano
senz’altro l’elemento materiale dei delitti di violazione di sepolcro
e di vilipendio di cadavere, posto che le operazioni di estumulazione,
ricomposizione, conservazione e ostensione ai fedeli di dette Spoglie
sono state poste in essere nel pieno rispetto della normativa
sostanziale e procedurale vigente (Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con il D.P.R. 285/1990 (artt. 82-89) e Testo Unico sulle
Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 1265/1934 (arti. 340-341)). Gli
autori di tali condotte, inoltre, hanno agito con il manifesto intento
di garantire la conservazione nel tempo di resti del Santo e di
assicurarli alla venerazione dei fedeli, secondo la prassi della
Chiesa Cattolica, come del è resto confermato dalla solennità dei
riti attuati. Deve, pertanto, escludersi sia la sussistenza di
qualsiasi volontà di offendere e di esternare dispregio nei confronti
della salma del Santo, sia, a fortori, la consapevolezza che le
operazioni sulla salma potessero essere lesive del sentimento di
pietà verso i defunti, integrante l’elemento soggettivo dei
denunziati delitti.

Regio decreto 30 giugno 1889, n.6133

Codice penale Zanardelli approvato con Regio Decreto 30 giugno 1889 n. 6133 (pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Stamperia Reale, Roma, 1889 n. 6133). Entrato in vigore il 1 gennaio 1890. Abrogato con Regio Decreto 1930 n. 1398 (pubblicato in G.U. 26 ottobre 1930 n. 251), con effetto dal […]

Sentenza 24 ottobre 2006, n.1725

Le rappresentazioni satiriche sul sito internet eretico.com che, allo
scopo di denunciare le posizioni della dottrina cattolica in materia
di morale sessuale, hanno ad oggetto il Pontefice, non integrano il
reato di cui all'art. 403 c.p. comma 2 come modificato dalla legge
n. 85/2006 (Offese alle confessioni religiose attraverso vilipendio di
ministri di culto). Perché si integri il reato, infatti, in
adesione alla teoria della cd "dannosità sociale" –
che circoscrive l'area della tutela penale conformemente ai
principi dello Stato laico e secolarizzato – è necessario
accertare che la condotta vilipendiosa, legittimamente punibile, abbia
determinato un pregiudizio sociale effettivo, previa valutazione degli
altri interessi coinvolti, non bastando la mera indignazione sociale.
Nel caso in esame il P. M. pur avendo preso di mira simboli e persone
rappresentative della religione cattolica non ha offeso il sentimento
religioso, inteso come l'insieme dei valori etico-spirituali
qualificanti la confessione, ma ha criticato, attraverso la satira, la
posizione della Chiesa-istituzione nei confronti
dell'omosessualità e della sessualità. Inoltre, la
circostanza che il sito si chiamasse www.eretico.com, è un
motivo per ritenere che vi si collegassero solo coloro che erano
effettivamente interessati o incuriositi da vignette, testi, giochi
elettronici satirici nei confronti della religione cattolica e delle
sue personalità maggiormente rappresentative, cioè
soggetti che difficilmente potevano sentirsene feriti o offesi.
Diversamente è a dirsi per la raffigurazione nel sito del
cursore animato del Papa che si masturba, inserito nella sezione
gadgets del 19/7/2000, in relazione al quale non si ritiene di
ravvisare alcun elemento di irrisione costruttiva, direttamente o
indirettamente riconducibile nell'alveo della libera
manifestazione del pensiero, perché finalizzato alla gratuita
mostra di un aspetto della vita sessuale del Pontefice. Con
riferimento a tale condotta, tuttavia, il Tribunale ritiene non
integrato l'elemento soggettivo dell'intenzione di
vilipendere, circa la chiara esclusione della volontà di
ridicolizzare il Papa o ferire il sentimento religioso, e del mero
intento ludico e irridente della rappresentazione.

Sentenza 08 marzo 2007, n.9793

Sussiste il reato di cui all’art. 2, comma 2, della legge 25 giugno
1993 n. 205, laddove chi accede a luoghi dove si svolgano
manifestazioni agonistiche rechi con se emblemi o simboli di gruppi o
associazioni razziste, nazionaliste e simili, sebbene non iscritto a
tali gruppi o associazioni, perché anche in quest’ultimo caso ricorre
lesione del bene penalmente tutelato.

Sentenza 21 maggio 1994, n.126

I volantini e le immagini raffiguranti il Pontefice, utilizzate
durante il “Meeting anticlericale” di Fano, non integrano gli
estremi dell’offesa alla religione dello Stato mediante il
vilipendio di persone. Il suddetto materiale propagandistico evidenzia
un intento di puro dileggio a persona in quanto titolare dì un
determinato ufficio (e nel caso di specie concretizza un’offesa al
Sommo Pontefice). Nulla emerge per altro, che possa essere ritenuto
offensivo della religione di Stato, dato che le allusioni polemiche
contenute nel materiale incriminato sono, astrattamente e in ipotesi
condivisibili anche da persone di sicura fede cattolica.