Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 novembre 1996

Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724,
primo comma, del codice penale da parte della Corte costituzionale con
la sentenza n. 440 del 1995; perciò, l’imputato deve essere assolto
con la formula secondo la quale “il fatto non è previsto dalla
legge come reato”, non potendo tale offesa empia rientrare nel reato
di turpiloquio (art. 726 del codice penale) in quanto il disvalore
penale di siffatta condotta rientra esclusivamente nell’ambito del
modificato art. 724.

Sentenza 24 marzo 1979

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 402 del codice penale
non è sufficiente la mera offesa alla divinità o ai simboli e
persone venerati dalla religione, ma è necessario che le
manifestazioni oltraggiose siano tali da esporre al ludibrio, allo
scherno e al disprezzo la religione medesima. Integra gli estremi del
reato di cui all’art. 403 del codice penale non la mera offesa
arrecata ad un ministro di culto, bensì il vilipendio che attraverso
tale offesa si arreca alla religione cattolica; configura pertanto
tale reato l’offesa alla figura del pontefice anche quando la
persona fisica che lo rappresenta non sia ancora stata scelta dal
conclave.

Sentenza 03 ottobre 1980

Per la punibilità del delitto di vilipendio della religione dello
Stato, considerata quale entità astratta ed indipendentemente dalle
sue manifestazioni esteriori, è necessario che l’agente sia
consapevole della idoneità della sua condotta e si proponga proprio
il raggiungimento di siffatto scopo.

Legge 22 novembre 1988, n.517

Legge 22 novembre 1988, n. 517: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 283 del 2 dicembre 1988) 1. – 1) I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli […]

Legge 25 giugno 1999, n.205

Legge 25 giugno 1999, n. 205: “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 149 del 28 giugno 1999) Art. 1 Delega 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente […]

Legge 12 aprile 1995, n.116

Legge 12 aprile 1995, n. 116: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 94 del 22 aprile 1995) 1. – (Rapporti tra Stato ed UCEBI). 1) I rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) sono […]

Legge 09 luglio 2009

Approvato e firmato dal Presidente irlandese il 23 luglio 2009. La
legge entrerà in vigore con l’emanazione dell’apposito _commencement
order_ da parte del ministro della giustizia.

Sentenza 03 giugno 2009, n.28030

Disturbare la funzione religiosa manifestando fuori dalla chiesa è
reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che chiunque
ostacola l’inizio o l’esercizio della funzione va punito a norma
dell’art. 405 del codice penale. E la condanna scatta anche se il
disturbo è provocato da proteste che avvengono fuori dalla chiesa.
Secondo gli Ermellini infatti, il reato di turbamento della funzione
religiosa si verifica ogni volta che si impedisce il regolare
svolgimento della messa disturbando il prete e i fedeli nel loro
raccoglimento. La vicenda presa in esame dalla Suprema Corte coinvolge
un gruppo di lavoratori che stava manifestando in una piazza
antistante la chiesa in cui si svolgevano i funerali di un lavoratore
morto dopo essersi dato alle fiamme. Dalla vicenda scaturivano diverse
condanne tra cui quella per turbamento della funzione religiosa a
carico di chi stava manifestando fuori dalla chiesa. Ricorrendo in
Cassazione i lavoratori hanno rappresentato che le loro proteste erano
avvenute solo al termine della funzione religiosa e comunque non
all’interno della chiesa ma nella piazza antistante. Nulla da fare
però. La Cassazione con sentenza 28030/2009 ha ritenuto che in
relazione al reato di cui all’articolo 405 del codice penale “la
‘turbatio sacrorum’ si verifica sia con “l’impedimento della funzione,
consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a
detrminarne la cessazione”, sia con la “turbativa della funzione che
si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare”.
In sostanza sono state convalidate le decisioni prese dai giudici di
merito che, secondo gli Ermellini, hanno correttamente ravvisato la
sussistenza del reato “nella turbativa causata dal comportamento degli
imputati, che, aveva, nel corso della celebrazione della messa,
coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, per le
grida e le ingiurie indirizzate alle autorita’ presenti in chiesa,
tanto da costringere il celebrante a rivolgere appelli ai manifestanti
al fine di calmare gli animi”. La Corte ha anche ritenuto di non dare
rilievo al fatto che il rito era oramai ultimato perché, si legge
nella sentenza, alla “esposizione della salma deve ritenersi che la
cerimonia funebre continui ad essere in atto”

Sentenza 10 marzo 2009, n.10535

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 403 c.p. non
occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a
fedeli ben determinati, potendo invece essere genericamente riferite
alla indistinta generalità dei fedeli. Questa norma infatti protegge
il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese
verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una
confessione religiosa o dei suoi ministri (nel caso di specie, la
Corte ha confermato la legittimità del sequestro di alcune pagine
web, su cui erano stati pubblicati messaggi di partecipanti a un forum
sulla religione cattolica, ritenuti offensivi verso il comune
sentimento religioso).