Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 aprile 1975, n.188

Il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza
individuale e si estende anche a gruppi piu’ o meno numerosi di
persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede
comune, e’ da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti,
come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 9 della Costituzione, ed e’
indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e
dell’art. 20.

Sentenza 14 febbraio 1973, n.14

La liberta’ di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili
dell’uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano
le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata
alla sola religione cattolica e’ dovuta alla valutazione, di
competenza del legislatore, in ordine all’ampiezza delle reazioni
sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della
maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al
riguardo, nei confronti dell’art. 724 cod. pen., in riferimento agli
artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio’ dichiarata non fondata. Sarebbe
peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale
anche al sentimento religioso degli acattolici.

Sentenza 13 maggio 1965, n.39

La maggiore ampiezza e intensita’ della tutela penale della religione
cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e
intensita’ delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e
non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche’ e’ basata sulla
posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa
cattolica. L’art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di
capacita’ e di attivita’ delle confessioni religiose poiche’ il bene
protetto non e’ la capacita’ giuridica di agire della Chiesa
cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli
italiani, e non contrasta percio’ con l’art. 20 Cost.

Sentenza 17 dicembre 1958, n.79

La norma dell’art. 724 Cod. pen., in cui e’ prevista la ipotesi
contravvenzionale della bestemmia in pubblico, “con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinita’ o i Simboli o le Persone venerati
nella religione dello Stato” nel riferirsi alla “religione dello
Stato”, da’ rilevanza non gia’ a una qualificazione formale della
religione cattolica, bensi’ alla circostanza che questa e’ professata
nello Stato italiano, dalla quasi totalita’ dei suoi cittadini, e come
tale e’ meritevole di particolare tutela penale. E’ pertanto infondata
la questione della legittimita’ costituzionale del primo comma del
citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.

Sentenza 28 novembre 1957, n.125

I delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del Codice
penale del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo,
in considerazione della importanza della idea religiosa che trascende
l’esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori
morali e sociali attinenti all’interesse oltre che del singolo della
collettività.