Tutela dati personali
Nel caso specifico delle informazioni a carattere religioso la questione più rilevante è sorta in relazione alla scelta del legislatore di ricondurre dette informazioni alla categoria più generale dei “dati sensibili” per poi assoggettarle al regime comune di tutela rinforzata per essi previsto anche nel caso in cui a trattarle fossero le confessioni religiose.Tale decisione è parsa lesiva dell’autonomia istituzionale riconosciuta alle confessioni dalla Costituzione. Per questo ha subito nel corso del tempo diverse modifiche da ultimo sfociate nella scelta operata dal codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) di esentare dal regime comune le informazioni a carattere religioso trattate da quelle confessioni che offrano al loro interno idonee garanzie.
Apparentemente risolta, la questione torna tuttavia ad essere spinosa quando il singolo fedele decide di uscire dalla confessione di appartenenza e di esercitare nei suoi confronti i diritti di cui è titolare in base alla normativa civile. E’ quanto accade, ad esempio, con riferimento alle numerose richieste di cancellazione dal registro dei battezzati della Chiesa cattolica sulle cui conseguenze giuridiche all’interno dell’ordinamento canonico si è pronunciato il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nel 2006.
Accanto a queste problematiche — ampiamente esplorate dalla dottrina — ve ne sono altre, quali quelle relative al trattamento dei dati di carattere religioso da parte dei soggetti pubblici, o ancora quelle connesse al rapporto tra il diritto alla riservatezza su tali dati e le esigenze di sicurezza emerse con particolare evidenza dopo gli attentati dell’11 settembre. (Daniela Milani)
analisi e approfondimenti
ANALISI
- Valentina Resta, La protezione dei dati personali di interesse religioso
dopo l’entrata in vigore del Codice del 2003 (settembre 2005) (pdf) - Riccardo Acciai, Privacy e fenomeno religioso (marzo 2005) (pdf)
- Daniela Milani, La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a confronto (agg. marzo 2005) (pdf)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche per l’approfondimento a cura di Valentina Resta
Nel web:
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101/2018
Linee guida
"Introduzione.
La Guida intende offrire un panorama
delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici
dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione
del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Attraverso
raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che
possono essere intraprese sin d’ora perché fondate
su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a
interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per
altre norme del regolamento, in particolare quelle che
disciplinano i trattamenti per finalità di interesse
pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).
Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali
novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali
sono suggeriti possibili approcci."
Sentenza 27 febbraio 2018
CEDU, sez. IV, caso Mockutè c.
Lituania (ric. 66490/09) del 27 febbraio 2018: i giudici di Strasburgo
hanno ritenuto che il ricovero forzato di una persona affetta da
disturbi mentali e il tentativo di 'correggerne' le
convinzioni e pratiche religiose costituiscono violazione
dell'articolo 9 della Cedu. Inoltre, nel rispetto
dell'articolo 8 della Convenzione, i medici e la struttura
ospedaliera non possono divulgare informazioni personali sulla salute
del paziente e dati sensibili inerenti aspetti della sua vita sessuale
e integrità morale.
Nel caso di specie, la Corte ha
rilevato che l'ospedale ha condiviso illegalmente questo tipo di
informazioni e ha violato la libertà di religione della
ricorrente, trattenendola illegalmente e facendole pressione per
'correggere' le sue convinzioni religiose.
Circolare 08 febbraio 2018, n.1/2018
Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici) ha reso
note le prime indicazioni operative in materia di biotestamento,
specificando tra l'altro che:
"la legge non disciplina
l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile […]
di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a
registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni
presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in
conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di
cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.”
Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216
Si pubblica di seguito un estratto
del Decreto Legisltivo n. 216 del 29 dicembre 2017 (Disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e
84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n.
103), in particolare nella parte ove si fa riferimento al
trattamento di dati personali definiti sensibili dalla legge.
Autorizzazione 15 dicembre 2016
Regolamento 27 aprile 2016, n.679
Parere 12 novembre 2014, n.3624070
Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.