Sentenza 05 aprile 2012, n.80
L’art. 12 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 79 del 2011 (c.d. nuovo
Codice del turismo) contiene una classificazione ed una disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere. Tale disposizione accentra
in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata
rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1
dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Il legislatore delegato ha
operato un accentramento statale di funzioni spettanti in via
ordinaria alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa
residuale in materia di turismo, determinando, quindi, una variazione
del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella predetta
materia, non contemplata nella delega contenuta nella legge n. 246 del
2005. Per quanto detto, la questione di legittimità costituzionale
prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e
fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione
agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.