Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 16 agosto 2002, n.249552

Francia. Ordonnance du Juge des Référés du 16 août 2002, n. 249552: “Diritto alla vita e tutela delle convinzioni religiose del paziente” (Omissis) Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 août 2002, présentée pour Mme Valérie FEUILLATEY et pour Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, demandant au juge des référés […]

Sentenza 23 giugno 2000

Conseil d'État. Section du contentieux, sur le rapport de la 8ème sous-section N° 215109. Séance du 31 mai 2000, lecture du 23 juin 2000. (Omissis) Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demandant au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel […]

Sentenza 26 ottobre 2001

Le Conseil d’État statuant au contentieux, sur le rapport de la 5èmesous-section N° 198546. Séance du 12 octobre 2001, lecture du 26 octobre 2001. (Omissis) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris […]

Sentenza 05 ottobre 2004, n.03-15709

Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 5 octobre 2004 Rejet N° de pourvoi : 03-15709 Publié au bulletin Président : M. TRICOT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), qu’au cours […]

Sentenza 16 gennaio 2004, n.53

Lede l’onore, il decoro e la reputazione del soggetto facente parte
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la lettera
diffusa in varie parti della città – tra cui il luogo di lavoro,
l’abitazione e la scuola dei figli – con cui vengono espressi
giudizi e concetti offensivi e diffamatori, rivolti inequivocabilmente
ad additare detta Congregazione ed il relativo appartenente al
pubblico disprezzo. Tale soggetto ha pertanto diritto ad ottenere, in
relazione ai fatti de quibus, il risarcimento dei danni morali subiti,
le spese legali sostenute ed una somma, a titolo di riparazione
pecuniaria, ex art. 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sentenza 23 gennaio 2002, n.627/98 R.G. A

Ai fini della quantificazione, necessariamente equitativa, del danno
non patrimoniale derivante da pubblicazioni diffamatorie, subito da un
soggetto dotato di personalità giuridica, quale la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, occorre avere riguardo
alla notorietà dell’autore dell’articolo, alla
gravità dell’offesa, alla intensità
dell’elemento psicologico, alla diffusione della pubblicazione
ed alle concrete modalità di esposizione dei fatti. In
particolare, il diritto di critica viene ampiamente travalicato e si
trasforma in aperta contumelia, laddove vengano utilizzate espressioni
provocatorie e volutamente offensive, senza alcuna argomentazione di
natura teologica e filosofica a sostegno delle argomentazioni
dell’articolista (Nel caso di specie, quantificazione in sede
civile dei danni subiti dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, in forza di pronuncia penale dichiarativa della sussistenza del
reato di diffamazione).
Infondata appare invece la domanda di
manleva presentata nei confronti della Parrocchia e della Diocesi
(essendo tale articolo stato pubblicato – nella fattispecie in
questione – su di un bollettino parrocchiale). Da un lato,
infatti, si deve precisare come la Parrocchia, ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto, non è tenuta a rispondere delle
attività compiute dal Parroco, che ne ha la legale
rappresentanza, al di fuori di quelle attività previste dal
Codice di diritto canonico e di cui ai cann. 519-534. Dunque –
nel caso di specie – avendo il Parroco agito al di fuori di
detti canoni (ponendo in essere una attività illecita), la
Parrocchia non può essere ritenuta in alcun modo responsabile.
Dall’altro lato, va parimenti rilevato come non possa essere
attribuita alcuna responsabilità neppure alla Diocesi, posto
che delle attività compiute dal Parroco, quale legale
rappresentante della Parrocchia, non risponde la Diocesi, ma – come
anticipato – la Parrocchia nei limiti dei canoni di cui si è
detto sopra e che sono stati nella specie superati.

Sentenza 07 aprile 1995

La partecipazione in qualità di membro ad un seggio elettorale non
costituisce in se stessa attività politica che possa entrare in
conflitto con il credo religioso di appartenenza, poiché è noto, che
i membri che la compongono devono agire con imparzialità e
neutralità. Pertanto, attua un comportamento delittuoso il Testimone
di Geova che si astiene dall’adempiere al dovere civico di
presidente del seggio elettorale non rilevando l’obiezione di
coscienza per motivi religiosi.

Sentenza 28 ottobre 1996, n.166

L’art. 16.1 della Costituzione spagnola, nel garantire la libertà
ideologica, religiosa e di culto senza alcuna limitazione tranne
quella necessaria per il mantenimento dell’ordine pubblico e
nell’impegnare i poteri pubblici a tener conto delle credenze
religiose della società spagnola, non comporta la imposizione agli
operatori sanitari della Sicurezza Sociale di astenersi
dall’utilizzare trasfusioni di sangue nel corso delle operazioni
chirurgiche ritenute necessarie dalla lex artis della professione
medica. E’legittimo pertanto, non ricorrendo nel caso né un errore
diagnostico né un rifiuto ingiustificato di assistenza, ma solo un
rifiuto di intervento chirurgico secondo le modalità pretese dal
paziente, ispirate non a criteri tecnici ma ai precetti della sua
credenza religiosa, negare la sussistenza dei presupposti richiesti
per il conseguimento del rimborso delle spese mediche sostenute dal
paziente medesimo presso una clinica privata.
Il principio di eguaglianza e di non discriminazione di cui all’art.
14 della Costituzione spagnola riconosce solo il diritto a non subire
discriminazioni e non il presunto diritto di imporre o esigere
differenze di trattamento e quindi la pretesa, in ragione delle
proprie credenze religiose, di una modifica del tipo di cure mediche
ordinariamente previste mediante l’imposizione ai sanitari di un
vincolo nell’attuazione delle loro tecniche operatorie.

Ordinanza 17 marzo 1998

Tribunal de Grande Instance de Toulouse II Chambre. Ordonnance du 17 Mars 1998. (omissis) Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7.3.1997, le divorce était prononcé entre H. O. et F. C.i, l’autorité parentale sur Vincent était dite conjointe, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, les séjours […]

Ordinanza 19 febbraio 1998

Tribunal de Grande instance de Lorient, Juge des referes. Ordonnance du 19 fevrier 1998. C. G. c. F. T. et J. P. (omissis) Nous, Juge des Référés, Après avoir entendu les avocats des parties en cause en leurs explications et observations, avons rendu notre ordonnance en ces termes: Par actes du 16 février 1998, C. […]