Stato Città del Vaticano
Lo Stato Città del Vaticano nasce ufficialmente il 16 febbraio 1929 con l'entrata in vigore dei Patti LAteranensi ed in particolare con la ricezione del Trattato che pone fine alla così detta "questione romana"
Approfondimenti
Statuto 08 maggio 2018
"Art. 1
Il
Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza
della Sede Apostolica per la promozione della vita e
dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale dei
giovani, della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di
Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana. A tali fini,
secondo i principi della collegialità, sinodalità e
sussidiarietà, il Dicastero intrattiene relazioni con le
Conferenze Episcopali, le Chiese locali e altri organismi ecclesiali,
promovendo lo scambio tra di essi e offrendo la sua collaborazione
affinché siano promossi i valori e le iniziative connesse a
suddette materie."
Nota 02 marzo 2018
"Nel corso del suo Nono
quinquennio, la Commissione Teologica Internazionale ha condotto uno
studio riguardante la sinodalità nella vita e nella missione
della Chiesa. Il lavoro è stato sviluppato in una apposita
Sottocommissione, presieduta da Mons. Mario Ángel Flores Ramos
[…].
Le discussioni generali su questo tema si sono
svolte sia nel corso dei vari incontri della Sottocommissione che
durante le Sessioni Plenarie della Commissione stessa, tenutesi negli
anni 2014-2017. Il presente testo è stato approvato in forma
specifica dalla maggioranza dei membri della Commissione nel corso
della Sessione Plenaria del 2017, per mezzo di un voto scritto.
É stato, in seguito, sottoposto all’approvazione del suo
Presidente, Sua Ecc. Luis F. Ladaria, S.I., Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale, dopo aver ricevuto
parere favore dal Santo Padre Francesco, in data 2 marzo 2018, ne ha
autorizzato la pubblicazione."
Istruzione 27 aprile 2018
"Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai Motu
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[1] e Mitis et misericors Iesus[2],
circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione
di nullità del matrimonio, la Congregazione per
l’Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni
accademiche per gli studi ecclesiastici, emana questa Istruzione allo
scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di
Diritto Canonico.
Essa incomincia, nel primo punto, con
uno sguardo all’attuale presenza delle istituzioni che si
occupano dell’insegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa
universale, per mettere in evidenza le risorse e i punti critici e per
sottolineare l’importanza di garantire la qualità
accademica di queste istituzioni al servizio della Chiesa.
Nella prospettiva della riforma dei processi indicati dai Motu
proprio, il secondo punto individua, oltre alle figure già
previste dalle norme del Diritto Canonico, le nuove figure implicate
nella suddetta riforma.
Nel terzo punto, vengono proposti
alcuni possibili percorsi formativi per i vari livelli di competenza,
necessari a svolgere le diverse funzioni.
L’ultimo
punto dell’Istruzione contiene le norme indirizzate ai
rispettivi Gran Cancellieri e Autorità accademiche delle
Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltà di Teologia e
delle Università Cattoliche.
La presente
Istruzione viene emanata dopo ampia consultazione e dopo aver
consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica."
Motu proprio 12 febbraio 2018
"Con il presente Motu Proprio
stabilisco:
Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni
di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro
equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi
coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi
pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice
la rinuncia al loro ufficio pastorale.
Art. 2.
Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana
non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi
che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non
cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia
al Sommo Pontefice.
Art. 3. Allo stesso modo, i
Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio
al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale
circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.
Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli
articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che
deciderà valutando le circostanze concrete.
Art.
5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli
articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia
comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o
la proroga, per un tempo determinato o indeterminato,
contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni
189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO."
Fonte: w2.vatican.va
Documento 25 novembre 2017
"Al fine di rendere
l’applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a
due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace
per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione
matrimoniale, ho deciso, in ragione dell’ufficio di Vescovo di
Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni
aspetti fondamentali dei due Motu proprio, in particolare la
figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel
Processo breviore."
FONTE DEL DOCUMENTO:
www.vatican.va
Lettera 18 ottobre 2017
"…nella convinzione, pertanto, di dover assicurare da parte mia
una più fraterna attenzione e un più sollecito
accompagnamento umano, sacerdotale, spirituale e professionale a
quanti servono nel cosiddetto 'ruolo diplomatico' della Santa
Sede – Capi Missione e Collaboratori – e a quanti ade esso
stanno preparandosi – alunni della Pontificia Accademia
Ecclesiastica – dispongo quanto segue:
1)
L’attuale ufficio del Delegato per le Rappresentanze Pontificie
viene debitamente rafforzato, costituendo la Terza Sezione della
Segreteria di Stato, con la denominazione di Sezione per il
Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede.
(…)"
Motu proprio 03 settembre 2017
"il can. 838 andrà letto come segue:
Can. 838
– § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente
dall’autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.
§ 2. È di competenza della Sede
Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli
adattamenti approvati a norma del diritto dalla
Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le
norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.
§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le
versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate
convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i
libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la
conferma della Sede Apostolica.
§ 4. Al Vescovo
diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua
competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti
sono tenuti."
Fonte del
documento: w2.vatican.va