Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 febbraio 2010

Non si è in presenza di discriminazione indiretta quando lo
svantaggio derivante da una norma neutra riguarda un singolo individuo
e non un gruppo religioso. Nel caso di specie, la ricorrente (hostess
di British Airways) sosteneva che l’obbligo di indossare una divisa,
senza mostrare oggetti di gioielleria né simboli religiosi, le aveva
causato una discriminazione indiretta poiché le aveva impedito di
portare una catenina con una croce, espressione della sua religione.
In base all'”Employment Equality Regulations (Religion or Belief) 2003
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1639]” una
discriminazione indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste
non solo per il ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di
appartenenza, fatto che non risulta dimostrato nel caso di specie.
La sentenza sottolinea anche che qualora fosse sufficiente dimostrare
lo svantaggio subito da un singolo lavoratore per provare una
discriminazione indiretta, ciò imporrebbe un onere insostenibile
per i datori di lavoro, tenuti a conoscere e a prevedere ogni credenza
presente nella società, anche se professata da un singolo individuo
o addirittura fittizia. La Corte ha inoltre rilevato che il codice di
abbigliamento di British Airways, che vieta gli ornamenti visibili,
sarebbe comunque stato giustificato come un mezzo proporzionato per
raggiungere uno scopo legittimo, ai sensi dei regolamenti del 2003,
art. 3 (1) (b) (iii).

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In OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, Sentenza 20 novembre 2008 – Regno Unito:
Eweida v. British Airways
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4831]

Sentenza 14 dicembre 2009, n.3250

Esta sentencia resuelve el recurso de apelación
contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla-León
contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de 14
de noviembre de 2008
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4830].
El Ministerio Fiscal propuso la confirmación de la sentencia
apelada. En la sentencia se estima parcialmente el recurso. El
fundamento jurídico séptimo declara la nulidad parcial de la
decisión del Consejo escolar que impugna la presencia de los citados
símbolos por entender que, en consonancia con la doctrina del TEDH
(sentencia Lautsi c. Italia
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=5146]) puede este
tribunal entender que la presencia de cualesquiera símbolos religioso
(y también ideológicos y políticos) puede hacer sentir a los
alumnos (especialmente vulnerables por estar en formación) que son
educados en un ambiente escolar caracterizado por una religión en
particular, suponiendo al Estado más próximo de una religión que de
otra o simplemente más próximo al hecho religioso. Esta
circunstancia puede ser perturbadora para el libre desarrollo de la
personalidad y contraria al derecho de los padres a que sus hijos
reciban una educación conforme a sus convicciones.
Sin embargo, esta nulidad no puede declararse indiscriminadamente,
generalizadamente. En aquellos casos en que no hay petición, no hay
conflicto y por tanto no hay vulneración de derechos fundamentales.
Así pues, en aquellas aulas y para el curso escolar concreto en que
medie una petición de retirada de cualquier símbolo religioso o
ideológico, petición materializada por los padres del alumno y la
cual revista las más mínimas garantías de seriedad, deberá
procederse a su retirada inmediata. Otro tanto debe realizarse en los
espacios comunes del centro. En aquellas aulas en las que cursen
alumnos cuyos progenitores no hayan manifestado su contrariedad a la
persistencia o colocación de aquellos símbolos, no se entiende que
existe conflicto alguno y, por tanto, será procedente su
mantenimiento o existencia.

Delibera 16 dicembre 2009, n.98

L'Amministrazione Comunale di Osimo, ispirata e colpita dal noto, recente, pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, ha predisposto il seguente Ordine del Giorno. L'Ordine PRESO ATTO della sentenza pronunciata in data 13.10.2009 dalla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che in accoglimento del ricorso presentato da […]

Sentenza 03 novembre 2009, n.30814/06

Richiesta di rinvio da parte del Governo italiano alla Grande Chambre
della Corte europea dei diritti dell’uomo (28 gennaio 2010)
[https://www.olir.it/areetematiche/news/documents/2656_lautsi_ricorso_italia.pdf]

Sentenza 10 luglio 2009, n.28482

La norma di cui all’art. 328/1° c.p. tutela, in senso lato, il buon
andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione
per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il vero ed unico
disvalore represso dalla norma è cioè la mancanza dell’atto
d’ufficio a rilevanza esterna, mentre le inadempienze interne
all’organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di
servizio, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto
l’insussistenza del fatto di reato ipotizzato, in quanto la condotta
del ricorrente – consistente nel rifiuto di svolgere le sue funzioni
di magistrato nelle aule giudiziarie recanti l’esposizione del
crocifisso – si è concretizzata nella violazione di doveri
funzionali, riverberatasi esclusivamente sull’organizzazione interna
dell’ufficio e non sull’attività di rilevanza esterna, diretta a
garantire il servizio di giustizia.

Ordinanza 24 giugno 2009

Ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003, per principio di parita’ di
trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione nei
rapporti di lavoro – diretta o indiretta – a causa della religione,
delle convinzioni personali, degli handicap, dell’eta’ o
dell’orientamento sessuale (art. 2, comma 1). In particolare, sono
considerate come disciminazioni, nel senso suddetto, anche “le
molestie ovvero quei comportamenti indesiderati”, posti in essere per
i motivi anzidetti, “aventi lo scopo o l’effetto di violare la
dignita’ di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo” (art. 2, comma 3). Non può essere
ricondotto a tale fattispecie il comportamento della Amministrazione
scolastica che abbia diffidato un insegnante dal rimuovore il
crocifisso affisso nell’aula di lezione; crocifisso la cui presenza
era stata richiesta dall’assemblea degli studenti, confermata da una
delibera del consiglio di classe e anche da una conseguente circolare
del Dirigente scolatico. Deve sottolinearsi, infatti, che la laicità
e la libertà di insegnamento si fonda sulla libertà dì espressione,
di pensiero e di religione e quindi sul rispetto reciproco di tutte le
persone indipendentemente dal loro orientamento religioso, di pensiero
e di coscienza. Ed è proprio nel rispetto di tale principio che il
Dirigente scolastico ha posto in essere – secondo il Tribunale adito –
la condotta lamentata. Il comportamento dell’Amministrazione
scolastica, infatti, non pare connotato da alcun intento
discriminatorio, ma è teso a rispettare la scelta culturale e
religiosa espressa dalla classe nella assemblea, invitando in tale
modo tutti gli insegnati ad improntare la relazione con gli studenti
nel segno del reciproco rispetto, della tolleranza e della
condivisione.

Decreto di archiviazione 23 gennaio 2009

Per il Tribunale di Vicenza, l’indiano aderente alla religione sikh
che, in conformità ai precetti della propria religione, porti in
pubblico un pugnale kirpan privo del filo di lama non commette il
reato di ‘Porto di armi od oggetti atti ad offendere’ (art. 4 l.
n. 110/75). Ciò non già perché il porto di quel pugnale è
giustificato, in ossequio alla libertà di religione riconosciuta
dall’art. 19 Cost., dal motivo religioso che lo sorregge, bensì
perché l’assenza del filo di lama impedirebbe di qualificare il
kirpan come strumento “atto ad offendere”.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta, è
stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.), 2009, n. 5, p.
536 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di diritto e
processo penale’.