Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Progetto di legge approvato 14 settembre 2010, n.161

Le projet de loi prévoit que nul ne peut, dans l’espace public,
porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Il prévoit
ensuite que la méconnaissance de cette interdiction donne lieu à une
amende et ou un stage de citoyenneté. Le projet de loi établit enfin
que le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou
abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de
dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende [www.senat.fr.]

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Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président du Sénat, en application de l’article 61 alinéa 2 de la
Constitution
Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président de l’Assemblée Nationale, en application de l’article 61
alinéa 2 de la Constitution
[www.assemblee-nationale.fr
[http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp#ECRCM]]

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Testo del documento in formato pdf
[/areetematiche/documenti/documents/velo_doc5480.pdf]
In OLIR.it: France: le projet de loi interdisant la dissimulation du
visage dans l’espace public adopté le mardi 14 septembre
[https://www.olir.it/news.php?notizia=2728&titolo=France%3A+le+projet+de+loi+interdisant+la+dissimulation+du+visage+dans+l-%2339%3Bespace+public+adopt-ea…](16
settembre 2010)

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (in Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O) Capo I – Disposizioni generali e principi fondamentali 1. Diritti di proprietà industriale. 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi […]

Direttiva 22 ottobre 2008, n.2008/95/CE

DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8 novembre 2008 (IT), L 299/258) (Omissis) Articolo 1. Ambito di applicazione La presente direttiva si applica ai […]

Raccomandazione 23 giugno 2010, n.1927

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation n. 1927 (2010): "Islam, Islamism and Islamophobia in Europe" (provisional edition( (*) 1.       Referring to its Resolution 1743 (2010) on Islam, Islamism and Islamophobia, the Parliamentary Assembly emphasises the particular importance for the Council of Europe and its member states of increasing their action in this field. It is a priority […]

Risoluzione 23 giugno 2010, n.1743

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 23 June 2010, n. 1743 (2010): "Islam, Islamism and Islamophobia in Europe" (Provisional edition) (*)   1. The Parliamentary Assembly notes that Islamic radicalism and manipulation of religious beliefs for political reasons oppose human rights and democratic values. At the same time, in many Council of Europe member states, […]

Sentenza 13 aprile 2010, n.4958

Posto che né il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), né la legge 15
luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica”, attribuiscono ai Sindaci poteri relativi
all’organizzazione ed alla gestione delle istituzioni statali
ricadenti sul territorio comunale e rilevato, inoltre, che l’art. 2
del D.M. 5 agosto 2008 sollecita l’esercizio dei poteri sindacali in
materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica nella direzione
funzionale della prevenzione e del contrasto di una serie di
situazioni tassativamente tipizzate dalla stessa disposizione,
attraverso una elencazione alla quale rimane estranea la materia della
esposizione dei simboli religiosi, deve ritenersi che il provvedimento
che impone il mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche e
negli uffici pubblici comunali, sia emanato da un’autorità
amministrativa priva già in astratto di competenza in materia di
disciplina dell’oggetto del provvedimento medesimo. In ragione della
specificità della ipotesi in esame (esercizio di un potere estraneo
alle competenze attribuite dalla legge all’amministrazione emanante,
perché attribuito ad altra amministrazione) appare pertanto
preferibile ricondurre la stessa, nell’ambito della disciplina
posta dall’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, alla
fattispecie di nullità per difetto assoluto di
attribuzione. Pertanto, la specifica causa di nullità riscontrata
(difetto assoluto di attribuzione), implicando l’assenza nella
fattispecie di profili effettuali riconducibili all’esercizio di un
potere autoritativo, non consente di radicare la giurisdizione del
giudice amministrativo, in considerazione del fatto che nessun effetto
giuridico (e dunque neppure effetti suscettibili di incidere sulla
posizione soggettiva del destinatario) si è prodotto in conseguenza
dell’esercizio di un potere privo di una attribuzione legale, al cui
atto di esercizio la legge espressamente commina la sanzione della
nullità.

Orden ministerial 14 ottobre 1994, n.100/1994

ORDEN 100/1994 de 14 de octubre sobre regulación de los actos religiosos en ceremonias solemnes militares   Primero. Juramento o promesa ante la Bandera. 1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y las Reales Ordenanzas de los Ejércitos que la […]

Sentenza 06 settembre 2007, n.05-55852

La presenza di un simbolo religioso su un terreno precedentemente di
proprietà pubblica e trasferito ad un privato può rappresentare
una violazione della establishment clause. In seguito alla sentenza 7
giugno 2004 (Buono v. Norton)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2717], la Court of
Appeal for the Ninth Circuit si è pronunciata sulla validità del
trasferimento di proprietà di un terreno sul quale sorge una croce
latina all’interno di un parco pubblico. Tale trasferimento può
essere letto come un tentativo delle autorità pubbliche di mantenere
la presenza di un simbolo religioso (negando la possibilità di
aggiungere altri simboli nel medesimo parco) e come un’approvazione
statale del messaggio di una specifica religione, contrariamente a
quanto stabilito dalla establishment clause. 

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Il 28 Aprile 2010 la Corte Suprema ha annullato con rinvio la
decisione della Court of Appeal for the Ninth Circuit (Sentenza 28
 Aprile 2010 – U.S.A.: simboli religiosi in luogo pubblico ed
establishment clause
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5326])

Sentenza 28 aprile 2010

La Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza della
Corte d’appello (Ninth Circuit) che aveva ordinato la rimozione di
una croce da un memoriale di guerra mondiale situato nella riserva
nazionale California Mojave. In precedenza, il giudice distrettuale
federale aveva stabilito che lasciare la croce in un parco nazionale
(dunque un luogo di proprietà pubblica) violava il primo emendamento,
precisando inoltre che era illegittima la decisione di trasferire a
privati la proprietà del terreno sul quale si trovava la croce, in
quanto tale azione avrebbe aggirato il problema del rispetto della
establishment clause. La Corte suprema ha ora affermato che il
Tribunale distrettuale non aveva valutato correttamente la decisione
delle autorità pubbliche circa il trasferimento della proprietà del
terreno a privati. Per la Corte suprema, tale passaggio di proprietà
aveva lo scopo di mantenere un memoriale di guerra, e non quello di
promuovere un particolare credo religioso. Di conseguenza, la sentenza
della Corte distrettuale è annullata con rinvio: occorre infatti
riconsiderare se il trasferimento di terreni ha determinato un
mutamento delle circostanze tale da consentire la permanenza della
croce nel parco, senza violare la establishment clause.

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In OLIR.it:
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 7
giugno 2004, n. 03-55032
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 6
settembre 2007, n. 05-55852
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5329]

Sentenza 23 febbraio 2010

L’importanza del principio di laicità per il sistema democratico
turco può giustificare i limiti previsti dalla legge all’esposizione
di simboli religiosi nello spazio pubblico. Tuttavia, una simile
limitazione non risulta convincente quando vieta a singoli cittadini
di portare indumenti religiosi, anche in luogo pubblico, facoltà che
deriva dal diritto di libertà religiosa ex art. 9 CEDU. Nel caso di
specie, i ricorrenti (appartenenti al gruppo religioso denominato
Aczimendi tarikatÿ) si stavano recando ad una cerimonia religiosa
indossando un costume tradizionale (tunica, cappello e bastone);
processati per aver violato le norme antiterrorismo, si erano
presentati in tribunale indossando i medesimi simboli religiosi,
questa volta al di fuori di un contesto cultuale, e condannati. La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto non giustificata la
restrizione dell’espressione religiosa dei ricorrenti, poiché si
trattava di semplici cittadini che indossavano simboli religiosi, e
non tanto di un esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni
pubbliche, caso, quest’ultimo, nel quale la laicità può prevalere
sul diritto di manifestare la propria religione. I
ricorrenti, inoltre, non stavano agendo da funzionari pubblici, né
hanno rappresentato una minaccia per l’ordine pubblico, né hanno
compiuto atti di proselitismo esercitando pressioni sui passanti.