_Simboli religiosi_
solo le monete che l’Italia conia per conto dello Stato Città
del Vaticano propongono simboli religiosi, basti ricordare la Cattedrale
di Santiago de Compostela per la Spagna, o la stessa Mole Antonelliana
per l’Italia, originariamente destinata a diventare il tempio
della Comunità Israelita torinese.
Ma nell’Europa dalle radici non solo cristiane la questione dei “simboli
religiosi” si sta trasformando in uno dei tanti momenti di confronto
aperto tra esigenze di neutralità degli Stati, nuove rivendicazioni
di appartenenza confessionale e vecchi giurisdizionalismi.
Osservata dal punto di vista
dell’individuo la questione dei “simboli religiosi” potrebbe
apparire banale. Una effettiva tutela del diritto di libertà
religiosa richiede oltre al riconoscimento del diritto di non dover
dichiarare la propria fede d’appartenenza, anche quello di non subire
alcuna forma di limitazione nell’esternare tale appartenenza, adeguando,
il proprio modo di vestire o di comportarsi alle
più varie ed eterodosse indicazioni religiose. Basti pensare
al turbante e all’apposito pugnale per i Sikh, al velo per le donne
islamiche, a croci e crocifissi di varia forma e fattura, alla kippah
per gli ebrei, giusto per fare qualche esempio. Questi atteggiamenti,
senza mettere in discussione la “laicità” dello Stato, possono
integrare in alcuni casi condotte vietate, quali, ad esempio, quelle
connesse con la difficoltà per i Sikh di rispettare l’obbligo
dell’uso del casco per la guida dei motocicli. Cosa deve fare in tali
casi una società che vuole essere attenta alle esigenze religiose
dei propri cittadini e rispettosa del principio di libertà religiosa?
Qual è il limite di tutela della diversità che non sconfina
nella violazione del principio di uguaglianza, con la creazione di appositi
statuti personali? E quale deve essere il ruolo da attribuire in tali
dinamiche alla difesa della “laicità” dello Stato?
Basta poi modificare il punto di osservazione, collocandosi nella prospettiva dello Stato, per registrare un cambio di scenari e di interrogativi. Può uno Stato non confessionale utilizzare simboli religiosi negli uffici pubblici? E quando è possibile affermare che un simbolo abbandona la sua connotazione religiosa per trasformarsi in un elemento del patrimonio storico culturale della società? Domande che a partire dal più noto caso della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche o nei tribunali, possono facilmente allargarsi fino ad interessare altri simboli della tradizione cristiana come ad esempio i presepi, abitualmente presenti durante le festività natalizie non solo nelle scuole, ma anche in molti uffici pubblici. E poi la partecipazione di rappresentanti ecclesiastici in celebrazioni pubbliche o di quelli pubblici in celebrazioni religiose. Un elenco non facilmente definibile specie per quelle società ad alta densità di esprissioni storiche della religione. (A.G. Chizzoniti)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
-
Massimo Cavino,
La soluzione belga al problema della esposizione di simboli religiosi (ottobre 2005) (pdf) -
Maria Cristina Ivaldi,
Verso una nuova definizione della laicità?
La recente normativa a proposito dei segni religiosi nella scuola in Francia (settembre 2005) (pdf) - Vincenzo Acanfora, Religione e Stato di diritto. Il caso francese (agosto 2005) (pdf)
- Edoardo Dieni, Simboli, religioni, regole e paradossi (giugno 2005) (pdf)
- Santiago Cañamares Arribas, El empleo de simbología religiosa en España (aprile 2005) (pdf)
- Vincenzo Pacillo, Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale: brevi note a margine (dicembre 2004) (pdf)
- Adoración Castro Jover, Inmigración, pluralismo religioso-cultural y educación: la utilizaciónde signos de identidad en la escuela (dicembre 2004)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche:
- R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Atti del Seminario. Ferrara, 28 maggio 2004, Giappichelli Editore, Torino, 2004
- P. Cavana, I simboli della dicordia. Laicità e simboli religiosi in Francia, Giappichelli Editore, Torino, 2004
- E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale, Bologna, Il Mulino, 2005
- E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, Giuffrè, Milano, 2006
- S. Mancini, Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo, Cedam, 2008
- V. Pacillo, J. Pasquali Cerioli, I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato, Giappichelli, Torino, 2005
- M. Parisi (a cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006
- Scuola e multiculturalismo
- Crocifisso, velo e turbante. Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, convegno di studi, Campobasso 21-22 aprile 2005
Nel web:
- Migration Policy Group, Rapport de Synthèse relatif aux signes d’appartenance religieuse danz quinze pays de l’Union européenne, par Emmanuelle Bribosia, Isabelle Chopin, Isabelle Rorive (2004)
- I. Rorive, Religious symbols in the public space: in search of a European answer, in Cardozo Law Review, vol 30:6 (2009)
- S. Mancini, The power of symbols and symbols as power: Secularism and Religion as guarantors of cultural convergence, in Cardozo Law Review, vol. 30/6 (2009)
- L. Barnett, Freedom of Religion and Religious Symbols in the Public Sphere, Canada, Library of Parliament, Law and Government Division (revised 22 September 2008) (French version)
Sentenza 20 ottobre 1999, n.181486
Arrêt rendu par Conseil d’Etat 4e et 1re s.-sect. réun. 20 octobre 1999, n. 181486. Demandeur : Ministre de l’Education nationaleDéfendeur : Ait Ahmad (épx)Composition de la juridiction : MM. Pignerol, rapp. – Schwartz, comm. du gouv. – SCP Ryziger et Bouzidi, av. Décision attaquée: Cour administrative d’appel de Nancy, 2 mai 1996 (Annulation) LE […]
Parere 27 novembre 1989
Assemblée générale (Section de l’intérieur) – n° 346.893, 27 novembre 1989. Le Conseil d’Etat saisi par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de la question de savoir : 1 – si, compte tenu des principes posés par la Constitution et les lois de la République et eu égard […]
Risposta a interrogazione 26 settembre 2002
Senato della Repubblica. XIV legislatura. VII Commissione Istruzione. Risposta orale del sottosegretario Valentina Aprea alle interrogazioni n. 3-00622, n. 3-00623 e n. 3-00627: “Esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche”, 26 settembre 2002. Il sottosegretario Valentina APREA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00622 del senatore Monticone, n. 3-00623 dei senatori Compagna ed altri, e n. 3-00627 […]
Sentenza 22 maggio 2002, n.4558
E’ inammissibile il ricorso proposto dalla Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti tendente ad ottenere la rimozione dei
crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni
di voto in quanto le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono
alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei
seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando
intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari
disposizioni per la rimozione di tali oggetti. Infatti, secondo i
principi stabiliti dalla Costituzione in tema di liberta’ religiosa,
come interpretati dalla Corte costituzionale, non sussiste un obbligo
né un divieto circa l’esposizione del crocifisso negli uffici
pubblici in genere.
Sentenza 01 marzo 2000, n.439
Cassazione. Quarta Sezione Penale. Sentenza 1 marzo 2000, n. 439. (Battisti; Bianchi) 1. – Marcello Montagnana veniva condannato dal pretore di Cuneo alla pena di lire 400.000 di multa per il reato di cui all’art.108 d.p.r. 30.3.1957, n. 361, perché, designato in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994 all’ufficio di scrutatore del seggio elettorale […]