Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 settembre 1990

La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che
impone allo Stato di astenersi negli atti pubblici, da qualsiasi
considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la
libertà dei cittadini in una società pluralista. L’esposizione del
crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle
esigenze di neutralità previste dall’articolo 27 cpv 3 della
Costituzione.

Circolare 18 maggio 2004, n.MENG0401138C

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées […]

Ordinanza 19 novembre 2003

La controversia tra un utente del servizio scolastico e
l’amministrazione pubblica non riguarda un rapporto individuale di
utenza con soggetti privati ai sensi dell’art. 33, lett. e), del d.
lgs. n. 80/1998 e, pertanto, non è sottratta alla giurisdizione
amministrativa esclusiva, in particolare quando sia invocata
l’applicazione di norme, quali sono quelle che prevedono
l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, che spiegano i
loro effetti verso una platea indifferenziata di soggetti.

Parere 16 luglio 2002

Avvocatura dello stato di Bologna, Parere 16 luglio 2002 Crocifissi in aule delle scuole dell’obbligo Dispone l’art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dell’Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia l’immagine del crocifisso. Con parere n. 63/1988 del […]

Disegno di legge 15 maggio 2002, n.2749

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA Proposta di legge n. 2749 «Norme per disciplinare l’esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica», primo firmatario on. Federico Bricolo (Lega Nord Padania), ed altri Presentata il 15 maggio 2002 Ritirata 6 Novembre 2003 Onorevoli Colleghi! Le recenti, ripetute polemiche relative alla […]

Legge 28 luglio 1967, n.641

Legge 28 luglio 1967, n. 641: “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 – 1971”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 198 del 8 agosto 1967) (omissis) Art. 30. Sussidi per l’arredamento di scuole elementari e medie La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a […]

Circolare ministeriale 19 ottobre 1967, n.367

Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527, Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30, in Bollettino Ufficiale – Ministero della Pubblica Istruzione, parte prima – Anno 94°, n. 40-41. (omissis) Ai fini suddetti si precisa che l’arredamento di un’aula è cosi costituito: Scuole […]

Circolare 29 maggio 1926, n.2134

Circolare Ministero di Grazia e Giustizia – Div. III del 29/5/1926, n. 2134/1867, La restituzione del Crocifisso nelle Aule Giudiziarie Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di […]

Sentenza 23 luglio 2003, n.8128

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III Bis Sentenza 23 luglio 2003, n. 8128 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, composto dai signori Magistrati: Luigi COSSU Presidente Eduardo PUGLIESE Consigliere Vito CARELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 6621 del 2003 proposto […]

Sentenza 16 maggio 1995

L’art. 19 Abs. 4 GG. non garantisce soltanto un formale diritto a
rivolgersi ai tribunali, ma anche la effettiva tutela delle situazioni
giuridiche. Tale effettività comporta che la tutela si realizzi in un
arco di tempo appropriato e che, nel caso delle procedure d’urgenza,
si adotti una decisione provvisoria tempestiva, ogni qualvolta, come
nel caso di specie, alla asserita violazione del diritto fondamentale
non sarebbe più possibile porre riparo con la decisione da assumere
nel giudizio ordinario di merito. Il diritto di libertà religiosa
garantito dalla Legge fondamentale non assicura soltanto la facoltà
di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il credo di
appartenenza, ma anche la facoltà di tenersi lontani dalle attività
e dai simboli implicati nell’esercizio del culto medesimo. Al riguardo
occorre distinguere tra i luoghi che sono sottomessi al diretto
controllo statale, e quelli che sono lasciati alla libera
organizzazione della società. Lo Stato, nel primo caso, è obbligato
a proteggere l’individuo dagli interventi o dagli ostacoli che possono
provenire dai seguaci di altre fedi o di gruppi religiosi concorrenti
con quello di appartenenza. Anche quando lo Stato collabora con le
confessioni religiose, esso non può pervenire ad una identificazione
con alcuna di queste. Lo Stato, inoltre, deve rispettare il diritto
naturale dei genitori di curare e di allevare i loro figli secondo le
proprie convinzioni religiose. Confliggono con questo diritto
garantito dall’art. 6 Abs. 2s. i della Legge fondamentale le
prescrizioni dello Stato di Baviera e le decisioni assunte in forza di
esse, che impongono l’affissione del crocifisso in tutte le aule
scolastiche delle scuole popolari. Le dette prescrizioni obbligano,
infatti, gli alunni delle scuole a partecipare alle lezioni
confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso, al
contrario di quanto avviene, ad esempio, nei casi in cui, come quando
si cammina per strada o si frequentano luoghi aperti al pubblico, non
si viene costretti ad un continuo contatto con tali simboli ed esso
non risulta in alcun modo sanzionato. Né vale opporre la possibilità
di sfuggire all’obbligo così imposto ricorrendo alla frequenza di
scuole non statali, perché tale possibilità non è data ad una gran
parte della popolazione, che non è in grado di pagare le richieste
rette di frequenza. Sarebbe, per altro, una violazione dell’autonomia
confessionale dei cristiani ed una sorta di profanazione della croce
non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con
uno specifico credo. Bisogna considerare, inoltre, che la formazione
scolastica non consiste solo nell’impartire nozioni tecniche o nello
sviluppo di capacità cognitive; essa concerne anche lo sviluppo della
dimensione o delle dimensioni emozionali ed affettive degli alunni. In
questo senso la presenza della croce nelle aule scolastiche esercita
un particolare influsso: essa ha un carattere «evocativo»
(appellativen), ossia rappresentativo del contenuto di fede che
simboleggia, e propagativo dello stesso. La scuola statale non può
certo trascurare l’esercizio del diritto di libertà religiosa della
maggioranza di coloro che la frequentano; ma anche il diritto di
libertà religiosa incontra, nel suo esercizio, i limiti derivanti
dalla tutela di altri beni o interessi costituzionalmente garantiti e,
in primo luogo, quello rappresentato dall’esercizio dello stesso
diritto da parte delle minoranze. Il criterio per risolvere i
possibili conflitti è da ricercare nel principio di una pratica
ponderazione dei vari diritti che non privilegi in modo massimale una
sola delle situazioni giuridiche in contrasto ma le tratti in modo il
più possibile paritario. Certamente in una società pluralistica è
impossibile che la scuola pubblica dell’obbligo possa tener conto di
tutte le richieste di formazione e di tutti gli indirizzi educativi.
La ineludibile composizione tra l’aspetto positivo e quello negativo
della libertà religiosa alla luce del principio della tolleranza
obbliga il legislatore statale a ricercare nel processo di formazione
delle proprie prescrizioni una soluzione di compromesso da tutti
sostenibile. Il legislatore dello Stato di Baviera non si è ispirato
a questi criteri quando ha imposto l’obbligo di affissione di un
crocifisso in tutte le aule scolastiche delle scuole popolari, perché
ha stabilito come vincolante qualcosa che va al di là del minimo
indispensabile a che si realizzi un giusto equilibrio fra l’aspetto
positivo e quello negativo del diritto di libertà religiosa.
L’affissione di un crocifisso nelle aule supera, infatti, i confini di
ogni ammissibile orientamento religioso delle scuole statali, e quindi
contrasta con l’art. 4 Abs. della Legge fondamentale.