Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 03 febbraio 2005

C.E.I. Memoria conclusiva 3 febbraio 2005: “Il crocefisso e gli altri simboli della cristianità, fra tradizioni religiose e spazio pubblico” Il 3 febbraio, presso la sede della Conferenza episcopale italiana, si è svolto un incontro tra delegazioni della CEI, della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia. L’incontro, centrato sul tema […]

Sentenza 17 marzo 2005, n.1110

Nella attuale realtà sociale, si può sostenere che il crocifisso
debba essere considerato, oltre che come simbolo di un’evoluzione
storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo,
anche quale segno altresì di un sistema di valori di libertà,
eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa e quindi anche
laicità dello Stato, che caratterizza la nostra Carta costituzionale.
In altri termini, i valori di libertà hanno molte radici; una di
queste è indubbiamente costituita dal cristianesimo. Sarebbe pertanto
sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura
pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue
fonti lontane proprio nella religione cattolica. Il segno della croce
quindi va considerato – nella sua collocazione scolastica – anche come
simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua
totalità, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di
accettazione e rispetto del prossimo – che ne costituiscono le
fondamenta e l’architrave – sono stati trasfusi nei principi
costituzionali di libertà dello Stato, sancendo la condivisione di
alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio
cristiano. Pertanto, il crocifisso inteso sia come simbolo di una
particolare storia, cultura e identità nazionale – elemento questo
immediatamente percepibile – oltre che, per i motivi sopra esposti,
quale espressione di alcuni principi laici della comunità, può
essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in
quanto segno non solo non contrastante ma addirittura affermativo e
confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

Sentenza 02 marzo 2005

Sentenza 2 marzo 2005: “Inghilterra: libertà religiosa e riconoscimento del diritto di indossare la jilbab a scuola”. IN THE SUPREME COURT OF JUDICATURECOURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION)ON APPEAL FROM THE ADMINISTRATIVE COURTBENNETT J Before : LORD JUSTICE BROOKEVice-President of the Court of Appeal (Civil Division)LORD JUSTICE MUMMERYandLORD JUSTICE SCOTT BAKER Between : The Queen on […]

Sentenza 27 maggio 2004

Sentenza 27 maggio 2004: “Divieto di indossare la nella scuola pubblica e diritto ad esprimere i propri sentimenti religiosi”. IN THE HIGH COURT OF JUSTICE ADMINISTRATIVE COURT, B e f o r e : THE HONOURABLE MR JUSTICE BENNETT Between: THE QUEEN on the application of SHABINA BEGUM (through her litigation friend Mr Sherwas Rahman) […]

Parere 18 gennaio 2005

U.N. Human Rights Committee. Parere 18 gennaio 2005: “Uzbekistan. Il divieto di indossare il velo integra la violazione dell’art. 18.2 dell’ICCPR”. (Omissis) Communication No. 931/2000 : Uzbekistan. 18 January 2005 CCPR/C/82/D/931/2000 Human Rights Committee Eighty-second session 18 October – 5 November 2004 Views of the Human Rights Committee under the Optional Protocol to the International […]

Ordinanza 13 dicembre 2004, n.389

Posto che gli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire
gli arredi scolastici, non sussiste fra tali disposizioni legislative
e quelle regolamentari richiamate dal remittente quel rapporto di
integrazione e specificazione che avrebbe consentito, secondo il
remittente stesso, l’impugnazione delle disposizioni legislative
“come specificate” dalle norme regolamentari. L’impugnazione delle
disposizioni del testo unico si appalesa, dunque, come il frutto di un
improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una
questione di legittimità concernente norme regolamentari che, prive
di forza di legge, non possono costituire oggetto di un sindacato di
legittimità costituzionale.

Sentenza 11 dicembre 1997, n.JB40558_2

Numéro : JB40558_2 Date : 1997-12-11 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES, PRESIDENT SIEGEANT EN REFERE Siège : DESMEDTNuméro de rôle : 971775C (omissis) Attendu que l’action est basée sur l’article 584 du code judiciaire et tend, vu l’urgence particulière et au provisoire, à entendre :dire l’action recevable et fondée;en conséquence, ordonner à la défenderesse d’admettre […]

Sentenza 29 giugno 2004, n.41556/98

La Cour européenne des Droits de l’Homme QUATRIÈME SECTION AFFAIRE ZEYNEP TEKİN c. TURQUIE Requête no 41556/98) ARRÊT(Radiation) STRASBOURG 29 juin 2004 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Zeynep Tekin c. Turquie,La Cour européenne des Droits […]

Decisione 03 maggio 1993, n.18783/91

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. Décision sur la recevabilite de la requête No 18783/91, présentée par Lamiye BULUT contre la Turquie. STRASBOURG 3 mai 1993 La Commission européenne des Droits de l’Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mai 1993 en présence de: MM. C.A. NØRGAARD, PrésidentS. TRECHSELE. BUSUTTILG. JÖRUNDSSONA.S. GÖZÜBÜYÜKA. WEITZELJ.-C. SOYERH.G. […]