Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 24 marzo 2006, n.127

Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
relativo all’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie,
previsto dalla circolare del Ministro di grazia e giustizia – Div.
III del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, per “illegittima invasione della
sfera di competenza del potere giurisdizionale da parte del potere
amministrativo”, è inammmissibile a norma dell’art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87. Manca infatti, sia sotto il profilo soggettivo
che sotto quello oggettivo, la materia di un conflitto costituzionale
di attribuzione, considerato che da un lato un organo giudiziario è,
a causa del carattere diffuso del potere cui appartiene, legittimato a
proporre conflitto tra poteri dello Stato, in quanto “esso sia
attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i
singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, e
dall’altro, che tale ricorso per conflitto – come risulta dalla sua
complessiva formulazione – non prospetta in realtà alcuna menomazione
delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti
all’ordine giudiziario, ma esprime solo il personale disagio di un
“lavoratore dipendente del Ministro di Giustizia” per lo stato
dell’ambiente nel quale deve svolgere la sua attività.

Sentenza 22 marzo 2006

HOUSE OF LORDS OPINIONS OF THE LORDS OF APPEAL FOR JUDGMENT IN THE CAUSE R (on the application of Begum (by her litigation friend, Rahman)) (Respondent) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School (Appellants) [2006] UKHL 15 LORD BINGHAM OF CORNHILL My Lords, The respondent, Shabina Begum, is now aged 17. She contends that […]

Sentenza 13 febbraio 2006, n.556

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o
attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire
negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può
al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare
al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una
suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di
culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad
esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che delineano la
laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.

Sentenza 15 dicembre 2005, n.622

La decisione da parte di un magistrato di astenersi dal tenere udienze
per la presenza del crocifisso in aula integra gli estremi del reato
di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328 c.p.. Il mancato
espeltamento della funzione giurisdizionale, infatti, non può essere
legittimato da un preteso bilanciamento – ed ancora meno dal prevalere
– delle esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà
religiosa o di coscienza sul dovere di adempimento delle fuzioni
proprie della magistratura. L’obbligo di esercizio di queste ultime
deve dunque essere assolto in via primaria ed il rifiuto ripetutamente
manifestato nei confronti dell’espeltamento delle stesse deve pertanto
ritenersi illegittimo.

Sentenza 05 dicembre 2005

Consiglio di Stato. Sentenza 5 dicembre 2005: “Simboli relgiosi. Fotografie a capo coperto sulle patenti di guida”. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Shingara MANN SINGH ; M. MANN SINGH demande au Conseil d’Etat : […]

Circolare 17 ottobre 2005, n.40424

Circolare 17 ottobre 2005, n. 40424: “Crocifisso esposto nelle aule scolastiche. Motivo di rifiuto da parte personale docente a svolgere le lezioni. Illegittimità”. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO Area D – Affari Generali Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Statali e non statali – […]

Ordinanza 18 novembre 2005, n.41571

Seppure non sia dubitabile che la esposizione del crocefisso nell’aula
di udienza sia una situazione astrattamente sussumibile nelle
fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p., è altrettanto
indubitale che la esposizione del crocefisso esula dalla fattispecie
processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere
locale. Proprio in conformità alla natura intrinseca dell’istituto
processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del
giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell’art. 45 è
chiarissima nell’indicare come presupposto necessario il carattere
locale, cioè localmente circoscritto, della situazione idonea a
turbare l’imparzialità e serenità del giudizio. Ne consegue che non
può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per
scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del
giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo
ha dimensione nazionale. E’ evidente, infatti, che in tal caso anche
la translatio iudicii non sarebbe in grado di rimuovere o evitare
quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la
imparzialità e serenità del giudizio stesso.

Sentenza 10 novembre 2005

Per approfondire: Il velo islamico nei luoghi educativi, la Turchia e
le sfide della laicità
[https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90:il-velo-islamico-nei-luoghi-educativi-la-turchia-e-le-sfide-della-laicita&catid=68:liberta-religiosa-individuale&Itemid=107],
di Silvia Angeletti

Ordinanza 26 maggio 2005

La presenza del crocifisso nei locali adibiti a seggi elettorali non
integra alcuna concreta lesione o pregiudizio che valga a condizionare
la convinzione politica degli elettori e l’esercizio del relativo
diritto di voto. Non è ipotizzabile, infatti, che un “non simbolo”,
come il crocifisso per i non credenti o per i non cristiani, possa
interferire negativamente in modo incisivo sulla formazione
dell’orientamento politico e sulla conseguente espressione del voto
elettorale o referendario. Nè la presenza di crocifissi nei locali
scolastici da adibire a seggi può essere considerata come
l’espressione di una vincolante o, comunque, condizionante scelta
turbatrice della libertà religiosa o di pensiero degli elettori.
Infatti, in mancanza nell’attuale ordinamento di disposizioni di legge
che prevedano l’esibizione obbligatoria del crocifisso, salvo alcune
previsioni aventi carattere regolamentare ed in ogni caso non relative
ai seggi, la presenza sporadica e solo casuale di tale simbolo
“passivo” nelle suddette sedi elettorali non comporta l’imposizione di
alcuna condivisione religiosa, nè vincola ad atti o comportamenti che
siano anche solo indirettamente espressione di una sintonia o di una
convinzione di implicita aderenza ad una fede o culto diversi da
quelli propri. Il crocifisso risulta, dunque, una presenza
assolutamente trascurabile per chi non vi si riconosca,
impossibilitata in quanto tale a sollecitare o condizionare scelte e
comportamenti personali.

Legge 31 luglio 2005, n.155

Legge 31 luglio 2005, n. 155: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 177 del 1 agosto 2005) Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il […]