Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 ottobre 2006, n.645

L’ordinanza sindacale, che interpreti il divieto di uso di caschi
protettivi o di “mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona”, di cui all’art. 5, primo comma della l. 152/1975, come
espressamente riferibile al “velo che copre il volto”, non può
essere ricondotta a mera diffida al rispetto di una norma già
esistente nell’ordinamento. Per questa fondamentale parte la
disposizione di legge richiamata viene infatti ad essere
indiscutibilmente novata, in quanto all’ordine (di legge) di non
usare mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento della persona
si sovrappone l’ordine (sindacale) di considerare tali – a
prescindere da ogni altra interpretazione – anche i tradizionali
veli tipici delle donne musulmane comprensivi di burqua e chador. E’
invece evidente, che a prescindere dai singoli casi concreti in cui
ogni ufficiale di pubblica sicurezza è tenuto a valutare se la norma
di legge possa o meno ritenersi rispettata, un generale divieto di
circolare in pubblico indossando tali tipi di coperture possa derivare
solo da una norma di legge che lo specifichi.

Sentenza 22 maggio 2006, n.603

L’Accordo di Villa Madama tra la Repubblica italiana e la Santa Sede –
all’art. 9 punto 2 – contiene un significativo riconoscimento del
valore storico della religione maggioritariamente praticata nel
territorio nazionale (“la Repubblica italiana, riconoscendo il valore
della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano”). Questo riconoscimento giustifica l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma può essere utilizzato
anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la
visibilità dei simboli religiosi all’interno degli edifici
scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate. A
tali consuetudini può essere data rilevanza finché sono condivise da
quanti utilizzano gli edifici pubblici, includendo nel numero non solo
i funzionari ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento
con l’attività svolta all’interno dei suddetti edifici.
L’estensione dei soggetti interessati vale in modo particolare nel
settore della scuola, dove gli studenti e i loro genitori non sono
semplici fruitori di un servizio ma componenti della stessa comunità
scolastica (art. 3 del Dlgs. 297/1994).

Ordinanza 10 luglio 2006, n.15614

In mancanza di un’espressa previsione di legge impositiva
dell’obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, così come
rilevato dal giudice delle leggi nell’ordinanza n. 389/2004, trova
applicazione – ai fini della giurisdizione – l’art. 33 del D.Lgs
80/1998, sostituito dall’articolo 7 della legge 204/2000, nel testo
risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale (e con
le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/2006), che
nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica
amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero
si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare
strumenti negoziali in sostituzione dei potere autoritativo. Non è
infatti contestabile che l’affissione del crocifisso nelle scuole
avvenga sulla base di provvedimenti dell’autorità scolastica
conseguenti a scelte dell’Amministrazione, contenute in regolamenti
e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del
pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur nella complessità
delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi
coinvolti alla potestà organizzatoria della stessa. La ritenuta
giurisdizione del giudice amministrativo si estende dunque alla
consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto
dell’articolo 35 del D.Lgs 80/1998, come sostituito dall’articolo
7 della legge 205/2000 (Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, in
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori,
chiedevano – previo accertamento della lesione del diritto assoluto di
libertà religiosa in relazione al principio di uguaglianza e di
laicità dello Stato – che il Ministero dell’Istruzione fosse
condannato al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la
rimozione del crocifisso dall’ambiente scolastico, nonchè al
risarcimento del danno per lesione del diritto alla libertà ed al
libero sviluppo psichico dei minori).

Ordinanza 06 marzo 2006, n.289947

In OLIR.it: – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, decisione 13
novembre 2008 Mann Singh v. France
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4878]

Decisione 07 ottobre 2005

La presenza di una croce latina sul suolo pubblico viola il principio
di aconfessionalità e laicità dello stato, sancito dall’art. 1,
par.4, della Costituzione della California. E’ da ritenersi contrario
alla Costituzione il tentativo di trasferire al Governo Federale la
proprietà del terreno ove si trova la croce, allo scopo di evitarne
la rimozione: tale tentativo si configura, infatti, come un
trattamento preferenziale di una religione da parte dello stato,
vietato dall’art. 16, par.5, della Costituzione.

Sentenza 04 aprile 2001

L’art. 1 della Costituzione della California, così come la
Costituzione degli Stati Uniti, sancisce il principio di laicità
dello stato e di uguaglianza tra le religioni. La presenza di un
simbolo religioso sul territorio cittadino non viola detti principi se
non rappresenta un trattamento preferenziale dell’autorità civile
verso una determinata religione. Nel caso di specie, le autorità
cittadine hanno venduto a privati una parte del terreno pubblico dove
è collocata una croce; la vendita non è da ritenersi un modo per
favorire la religione cristiana poichè si è svolta in modo corretto
e trasparente e non finalizzato ad evitare la rimozione della croce.
Trovandosi il simbolo in questione su una proprietà privata, i
proprietari sono liberi di mantenerne la collocazione, anche se esso
è visibile dal territorio pubblico.

Decreto 10 aprile 2006

Compete alla responsabile decisione del presidente del seggio
accertare e verificare che la sala destinata alle elezioni, abbia le
caratteristiche e gli arredi indispensabili per la funzione che deve
assolvere, nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 42
del T.U. in materia elettorale e delle disposizioni tecniche emanate
dal competente Ministero dell’Interno. Tra ciò che detta sala deve
avere non è in ogni caso menzionato o considerato il crocefisso,
rilevando semplicemente l’opportunità che il luogo destinato alle
elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di
elementi che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o
involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore.

Parere 15 febbraio 2006

Il principio di laicità non risulta compromesso dall’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche. Il crocifisso consiste, infatti,
anzitutto un simbolo storico — culturale; esso rappresenta un segno
di identificazione nazionale e costituisce, insieme ad altre forme di
vita collettiva e di pensiero, uno dei percorsi di formazione dei
nostro Paese e in genere di gran parte dell’Europa. Non va infatti
sottaciuta l’influenza che la dottrina cristiana, incentrata sui
valori della dignità umana, ha avuto nella formazione degli Stati
moderni e laici. Si può, quindi, ritenere che, nell’attuale realtà
sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo
di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del
nostro popolo, ma come simbolo altresì di un sistema di valori di
libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi
anche di laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento
nella nostra Carta costituzionale.

Sentenza 04 aprile 2006, n.11919

Il tentativo di togliere il velo, che la religione musulmana impone
alle credenti, unitamente alla pronuncia di parole offensive, integra
la volontà lesiva dell’integrità morale di persone appartenenti a
una cultura religiosa, quale quella islamica, diversa dalla cattolica
dominante nel Paese, determinando l’applicazione dell’aggravante della
“finalità di discriminazione ed odio etnico razziale e religioso”.

Sentenza 22 marzo 2006, n.94

La giurisdizione del Giudice amministrativo (analogamente a quella
civile, ed a differenza di quella costituzionale e penale) è una
giurisdizione di diritto soggettivo, volta cioè alla tutela di
interessi individuali, nell’ambito della quale la parte antagonista
dell’Amministrazione non tende all’affermazione del diritto
oggettivo, bensì a tutelare una propria situazione giuridica
soggettiva rilevante per l’ordinamento, che si ritenga in qualche
modo incisa dalla Pubblica Amministrazione, sia che si verta in
materia di interessi legittimi o di diritti soggettivi in senso
proprio. Ciò è confermato dalla circostanza che, nella giurisdizione
amministrativa, il processo è sempre promosso dal soggetto titolare
dell’interesse particolare che viene azionato, e dalle disposizioni
che prevedono la piena disponibilità del giudizio; dovendo quindi
ritenersi, in ultima analisi, che scopo immediato della giurisdizione
amministrativa è la tutela degli interessi particolari (di qualunque
natura, siano essi direttamente o indirettamente riconosciuti
dall’ordinamento) in qualche modo incisi dall’azione della P.A..Ne
consegue che la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule
giudiziarie non può ritenersi riconducibile alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, posto che detta istanza
travalica manifestamente le attribuzioni di tale Giudice, quali
configurate dal vigente ordinamento, perchè invoca, per un verso, la
verifica di detto Tribunale sull’azione amministrativa, in nome di
un astratto sindacato di legalità, svincolato cioè dalla tutela di
un interesse proprio del ricorrente e, per altro verso, chiede
l’emanazione di una pronuncia con effetti generalizzati ed “erga
omnes” che presuppone un giudizio circa la legittimità e la vigenza
delle norme che impongono l’esibizione del crocifisso negli uffici
giudiziari ed in genere negli uffici pubblici.