Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Conventio 08 maggio 2012

In Acta Apostolicae Sedis 7 Septembris 2012 N. 9
Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem
atque Foederatam Civitatem Saxoniae Inferioris constitutae, accepta
et reddita mutuo fuerunt Berolini in urbe die XXV mensis Iulii anno
MMXII; a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam eiusdem
Pactionis.

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 vedi anche:
Concordato tra la Santa Sede ed il Land Niedersachsen
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5312] (1965)
Accordo fra la Santa Sede e il Land Niedersachsen a modifica del
Concordato del 26 febbraio 1965 (2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5813]

Legge 31 dicembre 2012, n.246

Legge 31 dicembre 2012, n. 246: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato […]

Legge 31 dicembre 2012, n.245

Legge 31 dicembre 2012, n. 245: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista […]

Circolare ministeriale 17 dicembre 2012, n.96

(omissis) 6) Insegnamento della religione cattolica e attività
alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on
line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque,
in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli
interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno
di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si
ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e
trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
(omissis)

Sentenza 20 dicembre 1999, n.1089

T.A.R.  Firenze  Toscana, sez. I, sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089: "Esclusione dell'insegnante di religione dalla votazione, in ordine all'ammissione di un alunno all'esame di licenza, in sede di scrutinio finale".                                    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA                                                       – I^ SEZIONE –                             ha pronunciato la seguente:                                                                         SENTENZA                                 […]