Scuola e Religione
vita ad una molteplicità di problemi di differente complessità
normativa e sociale. A monte della articolata disciplina la dialettica insegnamento pubblico-privato
(art. 33 comma 3 Cost.; legge 10 marzo 2000 n. 62) nel cui ambito si
inscrivono più questioni: la disciplina concernente il valore
legale dei titoli di studio rilasciati dagli istituti privati di tendenza;
l’impegno finanziario a carico dello Stato per garantire l’effettività
del diritto all’istruzione;
e per ultimo la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale
docente.
Sul versante del sistema pubblico di insegnamento il rapporto scuola-religione,
regolato in parte per via pattizia (art. 9, Accordo 18 febbraio 1984
e connesso n. 5, Protocollo addizionale [legge 25 marzo 1985 n. 121],
con i conseguenti d.p.r. 16 dicembre 1985 n. 751 e 23 giugno 1990 n.
202; art. 10, legge 21 febbraio 1984 n. 449; art. 10, legge 22 novembre
1988 n. 516; art. 9, legge 22 novembre 1988 n. 517; art. 11, legge 8
marzo 1989 n. 101), in parte per via unilaterale, si interroga, invece,
su altri tipi di questioni, primo fra tutti il ruolo da riconoscere
all’insegnamento religioso nel palinsesto generale dei programmi scolastici,
in modo che sia compatibile con la libertà di coscienza dei genitori
e allievi, come reclama la Carta costituzionale (artt. 2, 19, 21).
Nello
stesso tempo, la evoluzione dell’IRC ha portato anche ad una ridefinizione,
nell’ordinamento italiano, dello status giuridico dell’insegnante di
religione, a cavaliere fra istanze di laicità e gradimento esplicito
dell’autorità confessionale di riferimento (legge 18 luglio 2003
n. 186).
Se si sposa, poi, una accezione più ampia di istruzione trova
allora spazio anche il problema dell’insegnamento delle scienze religiose
e teologiche da parte di strutture accademiche statali attraverso l’organizzazione
di specifici corsi di laurea o specializzazione. Infine accanto ai temi classici che hanno e continuano a caratterizzare
il sistema scolastico europeo, i fermenti multiculturali obbligano ormai
a riflettere in maniera più articolata sulla laicità e
libertà di coscienza, là dove il pluralismo dei simboli;
i programmi scolastici; la organizzazione didattica e amministrativa
delle scuole richiedono la predisposizione di nuove procedure e regole
di gestione del sistema educativo-formativo. (R. Mazzola)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Isabella Bolgiani, Riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: brevi note relative alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 3687 dell’11 aprile 2005 (novembre 2005) (pdf)
- Matias Manco, La libertà dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. (A proposito di una recente sentenza) (settembre 2005) (pdf)
- Miguel Rodríguez Blanco, La enseñanza de la religión en la escuela pública española (1979-2005), (luglio 2005) (pdf)
- F. Onida, Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica (giugno 2005) (pdf)
- Santiago Cañamares Arribas, El
empleo de simbología religiosa en España (aprile 2005) (pdf) - A. Pisci, Elementi di “educazione alla cittadinanza democratica nei
programmi scolastici confessionali”: l’Islam (febbraio 2005) (pdf) - Andrea Caraccio, Libertà religiosa e scuola (rev. gennaio 2005) (pdf)
- Antonello Famà, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino (agosto 2004) (pdf)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche:
- Bastianoni P. (a cura di), Scuola e immigrazione: uno scenario comune per nuove appartenenze , Edizioni Unicopli, 2001
- Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi, P. (a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004
- De Vita R., Berti F. (a cura di), La religione nella società dell’incertezza. Per una convivenza solidale in una società multireligiosa , Milano, 2001
- Feliciani G., L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa cattolica e legislazioni civili, in Ius Ecclesiae, 6, Giuffrè, Milano 1994
- Ferrari A, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Torino, Giappichelli, 2002
- González – Varas Ibáñez, Confessioni religiose, diritto e scuola pubblica in Italia. Insegnamento, culto e simbologia religiosa nelle scuole pubbliche, CLUEB, Bologna, 2006
- Malizia G, Trenti Z. (a cura di), Una disciplina al bivio : ricerca sull’insegnamento della Religione cattolica in Italia a dieci anni del Concordato, Torino, 1996
- Pajer F., Studiare Scienze religiose in un’Europa multiculturale, in Religioni e società , 37, Firenze, 2000
- Tombolini F., L’insegnamento della religione cattolica nella prospettiva interculturale e del dialogo interreligioso per una scuola che cambia, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2002.
Dossier in OLIR.it:
- La questione del crocifisso, a cura di A.G. Chizzoniti
Nel web:
Accordo 02 dicembre 2011
[entrato in vigore il 17 dicembre 2012]
Ordinanza ministeriale 21 marzo 2013, n.199
Conventio 08 maggio 2012
In Acta Apostolicae Sedis 7 Septembris 2012 N. 9
Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem
atque Foederatam Civitatem Saxoniae Inferioris constitutae, accepta
et reddita mutuo fuerunt Berolini in urbe die XXV mensis Iulii anno
MMXII; a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam eiusdem
Pactionis.
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vedi anche:
Concordato tra la Santa Sede ed il Land Niedersachsen
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5312] (1965)
Accordo fra la Santa Sede e il Land Niedersachsen a modifica del
Concordato del 26 febbraio 1965 (2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5813]
Contratto collettivo 11 marzo 2013
Legge 31 dicembre 2012, n.246
Legge 31 dicembre 2012, n. 246: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato […]
Legge 31 dicembre 2012, n.245
Legge 31 dicembre 2012, n. 245: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista […]
Circolare ministeriale 17 dicembre 2012, n.96
(omissis) 6) Insegnamento della religione cattolica e attività
alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti
negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on
line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque,
in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli
interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno
di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si
ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e
trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
(omissis)
Nota 06 novembre 2012, n.2989
Sentenza 20 dicembre 1999, n.1089
T.A.R. Firenze Toscana, sez. I, sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089: "Esclusione dell'insegnante di religione dalla votazione, in ordine all'ammissione di un alunno all'esame di licenza, in sede di scrutinio finale". IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA – I^ SEZIONE – ha pronunciato la seguente: SENTENZA […]