Scuola e Religione
vita ad una molteplicità di problemi di differente complessità
normativa e sociale. A monte della articolata disciplina la dialettica insegnamento pubblico-privato
(art. 33 comma 3 Cost.; legge 10 marzo 2000 n. 62) nel cui ambito si
inscrivono più questioni: la disciplina concernente il valore
legale dei titoli di studio rilasciati dagli istituti privati di tendenza;
l’impegno finanziario a carico dello Stato per garantire l’effettività
del diritto all’istruzione;
e per ultimo la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale
docente.
Sul versante del sistema pubblico di insegnamento il rapporto scuola-religione,
regolato in parte per via pattizia (art. 9, Accordo 18 febbraio 1984
e connesso n. 5, Protocollo addizionale [legge 25 marzo 1985 n. 121],
con i conseguenti d.p.r. 16 dicembre 1985 n. 751 e 23 giugno 1990 n.
202; art. 10, legge 21 febbraio 1984 n. 449; art. 10, legge 22 novembre
1988 n. 516; art. 9, legge 22 novembre 1988 n. 517; art. 11, legge 8
marzo 1989 n. 101), in parte per via unilaterale, si interroga, invece,
su altri tipi di questioni, primo fra tutti il ruolo da riconoscere
all’insegnamento religioso nel palinsesto generale dei programmi scolastici,
in modo che sia compatibile con la libertà di coscienza dei genitori
e allievi, come reclama la Carta costituzionale (artt. 2, 19, 21).
Nello
stesso tempo, la evoluzione dell’IRC ha portato anche ad una ridefinizione,
nell’ordinamento italiano, dello status giuridico dell’insegnante di
religione, a cavaliere fra istanze di laicità e gradimento esplicito
dell’autorità confessionale di riferimento (legge 18 luglio 2003
n. 186).
Se si sposa, poi, una accezione più ampia di istruzione trova
allora spazio anche il problema dell’insegnamento delle scienze religiose
e teologiche da parte di strutture accademiche statali attraverso l’organizzazione
di specifici corsi di laurea o specializzazione. Infine accanto ai temi classici che hanno e continuano a caratterizzare
il sistema scolastico europeo, i fermenti multiculturali obbligano ormai
a riflettere in maniera più articolata sulla laicità e
libertà di coscienza, là dove il pluralismo dei simboli;
i programmi scolastici; la organizzazione didattica e amministrativa
delle scuole richiedono la predisposizione di nuove procedure e regole
di gestione del sistema educativo-formativo. (R. Mazzola)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
- Isabella Bolgiani, Riconoscimento civile dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: brevi note relative alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 3687 dell’11 aprile 2005 (novembre 2005) (pdf)
- Matias Manco, La libertà dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. (A proposito di una recente sentenza) (settembre 2005) (pdf)
- Miguel Rodríguez Blanco, La enseñanza de la religión en la escuela pública española (1979-2005), (luglio 2005) (pdf)
- F. Onida, Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica (giugno 2005) (pdf)
- Santiago Cañamares Arribas, El
empleo de simbología religiosa en España (aprile 2005) (pdf) - A. Pisci, Elementi di “educazione alla cittadinanza democratica nei
programmi scolastici confessionali”: l’Islam (febbraio 2005) (pdf) - Andrea Caraccio, Libertà religiosa e scuola (rev. gennaio 2005) (pdf)
- Antonello Famà, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino (agosto 2004) (pdf)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche:
- Bastianoni P. (a cura di), Scuola e immigrazione: uno scenario comune per nuove appartenenze , Edizioni Unicopli, 2001
- Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi, P. (a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004
- De Vita R., Berti F. (a cura di), La religione nella società dell’incertezza. Per una convivenza solidale in una società multireligiosa , Milano, 2001
- Feliciani G., L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa cattolica e legislazioni civili, in Ius Ecclesiae, 6, Giuffrè, Milano 1994
- Ferrari A, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Torino, Giappichelli, 2002
- González – Varas Ibáñez, Confessioni religiose, diritto e scuola pubblica in Italia. Insegnamento, culto e simbologia religiosa nelle scuole pubbliche, CLUEB, Bologna, 2006
- Malizia G, Trenti Z. (a cura di), Una disciplina al bivio : ricerca sull’insegnamento della Religione cattolica in Italia a dieci anni del Concordato, Torino, 1996
- Pajer F., Studiare Scienze religiose in un’Europa multiculturale, in Religioni e società , 37, Firenze, 2000
- Tombolini F., L’insegnamento della religione cattolica nella prospettiva interculturale e del dialogo interreligioso per una scuola che cambia, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2002.
Dossier in OLIR.it:
- La questione del crocifisso, a cura di A.G. Chizzoniti
Nel web:
Legge organica 09 dicembre 2013, n.8
Nota 15 ottobre 2013, n.5762
Nota 04 ottobre 2013, n.26
Circolare ministeriale 29 agosto 2013
Protocollo di intesa 27 maggio 2013
Ordinanza ministeriale 08 agosto 2013, n.696
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ordinanza ministeriale 8 agosto 2013, n. 696: "Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2013/2014". Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca VISTO l’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico; RITENUTO che, ferma restando la delega […]
Sentenza 20 giugno 2013, n.146
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato), nella parte in cui “esclude il personale della scuola non di
ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla
maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale
non di ruolo a tempo indeterminato”, nonché “nella parte in cui,
con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un
diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie
diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una
prestazione a tempo determinato”, sollevata in riferimento agli
articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione. Appare infatti innegabile
che, nonostante la riforma di cui alla legge n. 186 del 2003, lo
status degli insegnanti di religione mantenga alcune sue indubbie
peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del
contratto per revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano
(art. 3, comma 9, della legge n. 186 del 2003) e l’assenza di un
sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti – ora
graduatorie ad esaurimento – previste per altri docenti, le quali
consentono l’ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei
posti disponibili ( art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado»). Da tanto consegue che la prospettata questione
di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento
in riferimento all’art. 3 Cost., attesa l’inidoneità della categoria
dei docenti di religione a fungere da idoneo “tertium
comparationis”.