Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 02 novembre 2006, n.3631

Nella materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, il Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984 – al n. 5, lett a) – impegna l’Autorità civile a
consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti
graditi all’ Autorità ecclesiastica. Ciò comporta che
quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la
Scuola possa adempiere tale onere e, nel caso, conseguentemente a
coadiuvare il giudice chiamato a stabilire se, in una particolare
fattispecie, l’Amministrazione scolastica abbia correttamente
attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura
concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di
religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica (nel
caso di specie, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invitava la Curia
episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla
comunicazione in via amministrativa della ordinanza, ogni utile
documento idoneo a stabilire se alla ricorrente fosse stata revocata o
meno dalla stessa Curia l’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria).

Sentenza 25 giugno 2007, n.6842

Se, da un lato, le norme concordatarie hanno affidato in via esclusiva
al giudizio dei competenti organi ecclesiastici la dichiarazione di
idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
statali (di tal che il giudice italiano non può censurare “ex se”
l’atto dichiarativo relativo, che deve essere qualificato come atto
“endoprocedimentale” finalizzato alla nomina, che resta invece di
competenza dell’autorità scolastica italiana), dall’altro,
l’esercizio del potere di emettere il giudizio d’idoneità non può
essere sottratto – affinché possa costituire valido presupposto per
la legittimità dell’atto di ammissione od esclusione da una procedura
concorsuale – ad un riscontro del corretto esercizio del potere
secondo criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà.

Orden ministerial 12 luglio 2007, n.2220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria. (BOE núm.174, de 21 de julio de 2007) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las administraciones educativas […]

Orden ministerial 12 luglio 2007, n.2211

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. (BOE núm.173, de 20 de julio de 2007) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las Administraciones educativas establecerán […]

Orden ministerial 06 giugno 2007, n.1957

currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes
a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación
secundaria obligatoria.

Decreto Presidente Repubblica 23 aprile 2007

D.P.R. 23 aprile 2007: “Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare l’assunzione di n. 3060 insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 167 del 20 luglio 2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, […]

Sentenza 24 maggio 2007, n.795

L’articolo 2 del bando di concorso per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, approvato in data 2 febbraio 2004
con decreto del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione, prevede che – per la determinazione del periodo utile
ai fini della ammissione – “il servizio è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se
prestato in ordini dei gradi diversi purché con il possesso dei
titoli o in condizioni personali prescritti e per un orario mediamente
non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello
d’obbligo”. La norma del bando di concorso non può, dunque, che
essere interpretata nel senso che è necessario che il candidato
possegga entrambi i requisiti ivi stabiliti, ossia abbia prestato
servizio continuativamente, nel quadriennio di interesse, per almeno
180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale e “per un orario mediamente non
inferiore alla metà di quello d’obbligo”. (Nel caso di specie, il
ricorrente aveva prestato, invece, solo 93 giorni di servizio, anche
se con un orario mediamente pari a 18 ore settimanali).